CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 2021
Cassazione n. 37259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16933-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, al P.[OSCURATO:PERSONA], n. 22; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1136/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di socio e legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] S .,nonché a [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci della predetta società, alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto, relativamente all’anno di imposta 2011, a riprese nei confronti (a) del [OSCURATO:PERSONA] , per costi ritenuti non inerenti e (b) dei soci, per maggiore reddito da partecipazione, conseguenti alla partecipazione della società ad operazioni soggettivamente inesistenti; che icontribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 1749/2018, accolse parzialmente i ricorsi; che, tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] S .,nonché [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente, in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1136/2021, depositata il 19/04/2021 rigettò entrambi i gravami ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva – da un lato, deducibili i costi oggetto di ripresa, pur in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro, non assolto, dai contribuenti, l’onere della prova volto ad escludere la consapevolezza, in capo alla società, di partecipare – per l’appunto - ad operazioni soggettivamente inesistenti; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] .,nonché [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo e illustrato da memoria; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che non può trovare ingresso, nella presente sede camerale, l’istanza di discussione orale formulata in memoria da parte ricorrente, poiché la trattazione della controversia nella sede di cui sopra non implica la partecipazione dei difensori delle parti alla discussione, che si svolge in camera di consiglio nella forma per l’appunto non partecipata; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 350 cpc n. 4 in relazione all’art. 132 cpc n 4 e 118 disp att. cpc” (cfr. ricorso, p. 6), per avere reso la C.T.R. una motivazione apparente, limitandosi la decisione impugnata “a richiamare principi di ordine generale, ma senza alcun riferimento alla peculiare fattispecie in esame” (cfr ivi, secondo cpv.); che il motivo è inammissibile; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che nulla di quanto precede è ravvisabile nella specie, laddove la C.T.R. fornisce una propria ampia ed argomentata motivazione (cfr. il cpv. della penultima p. della sentenza impugnata) a sostegno del rigetto dell’appello incidentale proposto dai contribuenti, ritenendo semplicemente non assolta da questi ultimi l’onere della prova, sugli stessi pur sempre gravante, circa l’inconsapevolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, stante l’irrilevanza, a tal fine, della documentazione allegata; che, in ultima analisi, la censura tende, piuttosto, ad una (ri)valutazione degli elementi che hanno indotto la C.T.R. ad escludere la buona fede della società contribuente (“la sentenza impugnata…oblitera completamente le censure interposte ed i plurimi elementi probatori versati in atti dai ricorrenti” – cfr. ricorso, p. 6): sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] S .,nonché di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] S .,nonché [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.410,00 (duemilaquattrocentodieci/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ., in solido con [OSCURATO:PERSONA] dell’ulter