CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21676-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coerede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine de l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOPERATIVA, incorporata con effetto dal 1/11/2020 dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] soc. coop., poi denominata Banca del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] soc. coop., rappresentata e difesa dall’AvvocatoMICHELE BRIZZOLARI, poi sostituito dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso e per procura del 10/10/2018 in atti; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., [OSCURATO:PERSONA] SOCIALEnonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FEDELRic. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 ALBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ulteriori coeredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA n. 1075/2017della CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdel 18/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 / 9 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, resa (tra gli altri) nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa … in persona della [OSCURATO:PERSONA] …” e, quindi, nei confronti della “Procedura” di liquidazione coatta amministrativa, ha dichiarato, per quanto ancora rileva, l’inammissibilità dell’appello diGiorgio Fedel(deceduto nel corso del giudizio di secondo grado , che è stato proseguito da [OSCURATO:PERSONA], sua coerede) avverso la sentenza con la quale il tribunale di Rovigo, in data 13/2/2013, pronunciando sull’opposizione proposta con ricorso del 9/2/2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c. a norma dell’art. 213, comma 3°,l.fall. avverso il rendiconto e il piano di riparto presentato dallo stesso quale commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativadel [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., aveva annullato il rendiconto presentato da quest’ultimo e ne aveva determinato il compenso, “in ragione della particolare negligenza ed inerzia dimostrata nello svolgimento dei suoi compiti”, nella somma di €. 20.701,20 invece che di quellagià liquidata dal ministero e pari ad €. 42.172,00. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: - la sentenza di primo grado era stata appellata tanto dal la “Procedura” di liquidazione coatta amministrativa del Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA].c. a r.l., quanto da [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado, e che i relativi giudizi erano stati riuniti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che la “procura conferita agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Roberto (rectius Alberto)Munari” era nulla “per avere gli stessi proposto appello avverso la medesima sentenza anche per conto di [OSCURATO:PERSONA], … soggetto in conflitto di interessi con la Procedura” di liquidazione coatta amministrativa. 1.3. La corte, sul punto, dopo aver premesso che lo svolgimento simultaneo di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti da parte del medesimo avvocato determina l’invalidità degli atti compiuti e che tale conflitto d’interessi può anche essere meramente virtuale, e cioè legato ad interessi anche solo potenzialmente in contrapposizione, ha ritenuto che: -nel caso in esame, il conflitto è non solo virtuale ma anche reale dal momento che il Fedel “ ha impugnato la sentenza di primo grado che gli ha sostanzialmente dimezzato il compenso già liquidato dal Ministero”; - “rispetto alla domanda di revisione del compenso il [OSCURATO:PERSONA] è sicuramente contraddittore necessario, in quanto obbligato a provvedere al pagamento del compenso dello stesso commissario e potenzialmente suscettibile di subire pregiudizio in ipotesi di riforma della sentenza sul punto”; - “ ciò basta a far ritenere sussistente il dedotto conflitto di interessi”; -l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato in pari data rispetto a quello della Procedura di liquidazione coatta amministrativa del Calzaturificio, ma iscritto a ruolo per secondo, è, pertanto, tamquam non esset per cui i relativi motivi non devono essere esaminati.Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 1.4. La corte, quindi, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla banca appellata le relative spese. 1.5. La corte, poi, ha esaminato i motivi d ’ appello proposti dalla Procedura di liquidazione coatta amministrativa dellaCalzaturificio Koop, ritenendoli infondati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/9/2017, ha chiesto, per settemotivi, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsodeducendo, tra l’altro, che la sentenza della corte d’appello non è stata impugnata dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa e che sulla stessa si è, dunque, formato il giudicato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa “ in persona della Commissaria liquidatrice ” , l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , G iorgia Fedel e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di ulteriori coeredi di [OSCURATO:PERSONA],sono rimasti intimat i . 2.4. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo , la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 213 l.fall., nel testo anteriore alla riforma del 2007, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ragione del conflitto d’interessi esistente tra lo stesso, che ha chiesto il pagamento del compenso, e il Calzaturificio in liquidazione coatta amministrativa, che, essendo obbligato a pagarlo, subirebbe, in caso di riforma della sentenza sul punto, Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 un pregiudizio, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la procedura di liquidazione coatta amministrativa è volta alla soppressione dell’ente che vi è assoggettato il quale, pertanto, non può mai tornare in bonis e subire, quindi, una diminuzione patrimoniale, spettando l’eventuale residuo ai soci; - il [OSCURATO:PERSONA], quindi, pur essendo il soggetto cheper legge è obbligato al pagamento del compenso del commissario liquidatore, è del tutto indifferente rispetto alla sua misura per cui, nel giudizio relativo alla sua determinazione, non ha rischiatodi subire, in caso di riforma della sentenza in ordine a lla sua determinazione, alcun pregiudizio patrimoniale. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 213 l.fall. e dell’art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] rilievo che la società in liquidazione coatta amministrativa era suo contraddittore necessario nel giudizio proposto dalla banca opponente, senza, tuttavia, considerare che la società in liquidazione coatta amministrativa, non potendo subire alcun pregiudizio dalla misura del compenso spettante al commissario liquidatore, non ha la legittimazione, neppure quale sostituto processuale dei creditori ammessi al passivo, a contestare la determinazione di tale compenso da parte delministero ai sensi dell’art. 213 l.fall. 3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a contrastare l’appello con il Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 quale il commissario liquidatore aveva chiesto, per il tramite della riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell’opposizione della banca e, per l’effetto, l’affermazione della validità e dell’efficacia della liquidazione del suo compenso da parte dell’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 213, comma 1°, l.fall.. 3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione degli artt. 24 e 111, comma 2°, Cost. e degli artt. 83 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ragione del conflitto d’interessi esistente tra lo stesso e il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il conflitto d’interessi tra più parti che abbiano conferito procura ad un medesimo difensore rileva solo a condizione che tale conflitto riguardi posizione giuridiche di cui le parti abbiano chiesto (conflitto reale) o potrebbero chiedere (conflitto potenziale) la tutela in giudizio e che sia, dunque, tale che la vittoria di una parte nel processo determini necessariamente la lesione della posizione giuridica soggettiva dell’altra, laddove, al contrario, per quanto esposto nei motivi precedent i , non esisteva tra il commissario liquidatore in proprio e la società in liquidazione coatta amministrativa alcun conflitto giuridicamente rilevante dal momento che: - a) l ’ eventuale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente reviviscenza della liquidazione del suo compenso operata dall’autorità amministrativa non poteva comportare alcun pregiudizio per una società ormai votata alla soppressione e alla cancellazione; - b) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la legittimazione né l’interesse, neppure quale sostituto Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 processuale dei creditori ammessi,a contestare la debenza e la misura del compenso liquidato dall’autorità di vigilanza. 3.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha, di conseguenza, dichiarato che i relativi motivi non dovevano essere, per l’effetto, esaminati, laddove l’omessa pronuncia sull’appello proposto dal commissario liquidatore in proprio, in quanto effetto di un’erronea pronuncia d’inammissibilità, sostituisce, a sua volta, violazione dell’art. 112 c.p.c.. 3.6. Con il sesto motivo, proposto in via dichiaratamente subordinata rispetto ai primi cinque, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 24 e 111, comma 2°, Cost., degli artt.83 e 101 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’intero appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le parti asseritamente in conflitto avevano proposto distinti atti d’appello e , in ogni caso, che l ’ effetto invalidante determinato dal conflitto d ’ interessi doveva essere limitato ai soli motivi nei quali tale conflitto poteva essere attuato, dovendo essere, in particolare, escluso per la domanda e per il relativo motivo con cui gli appellanti avevano chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 307 c.p.c. e la conseguente nullità di tutti gli atti del processo e della sentenza impugnata. 3.7. Con il settimo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione degli artt. 165 e 168 c.p.c. e degli artt. 71 e 72 disp.att. c.p.c. e la conseguente violazione degli artt. 307, Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 156, comma 2°, e 159, comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pronunciandosi sul secondo motivo dell’appello del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, lo ha ritenuto infondato senza, tuttavia, considerare che, a fronte di una liquidazione coatta amministrativa disposta con d.m. n. 104/2000, trovava applicazione l’art. 213 l.fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 169/2007, e che, pertanto, il procedimento di contestazione introdotto dalla banca doveva seguire le forme del giudizio ordinario di cognizione, laddove, al contrario, la banca ha depositato, unitamente al proprio “ricorso ex art. 26 e 213 comma III° L.F.”, una nota in data 9/2/2010 per l’iscrizione a ruolo del procedimento in questione tra quelli da trattarsi in camera di consiglio, senza, peraltro, che alcuna iscrizione della causa a ruolo vi sia mai stata, tant ’ è che alla stessa non risulta attribuito alcun numero di ruolo generale suo proprio, con la conseguenza che, in difetto di una corretta iscrizione a ruolo della causa, la banca opponente avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione del processo nei termini previsti dall’art. 307 c.p.c. e che, in mancanza, a norma dell’art. 307, comma 4°, c.p.c., il giudizio si è, per l’effetto, estinto di diritto e non poteva, pertanto, proseguire, sicché tutti i suoi atti e la relativa sentenza sono nulli a normadegli artt. 156, comma 2°, e 159 c.p.c.. 4.1. Rileva, intanto, la Corte che i l principio per cui, in caso di conflitto d’interessi tra rappresentante in giudizio e rappresentato, deve nominarsi a questo ultimo, a norma dell’art.78 c.p.c., un curatore speciale, ha validità generale e comprende tutti i casi in cui vi sia contrasto tra un centro autonomo d’interessi, ancorché non dotato di personalità giuridica, ed il Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 suo rappresentante, sicché esso s’applica anche quando il conflitto d’interessi sorga, anche solo in astratto ed in via potenziale,tra la procedura di fallimento (o quella di liquidazione coatta amministrativa) ed il suo curatore (o, rispettivamente, il commissario liquidatore), come nell’ipotesi in cui si controverta, a norma degli artt. 116 e 39 l.fall. (ovvero dell’art. 213 l.fall.), sulla correttezza del rendiconto presentato dallo stesso e della misura del compenso maturato (cfr. Cass. n. 2918 del 2000; Cass. n. 7070 del 2022).Ciò comporta che, ove uno dei creditori interessati intenda proporre contesta zioni a l rendiconto presentato dal commissario liquidatore e al la misura del compenso liquidato in suo favore dall’autorità amministrativa che vigilasulla liquidazione coatta, a norma dell’art. 213, comma 2°, l.fall., non può procedere, come invece è incontestatamente accaduto nel caso in esame (v. il ricorso, p. 7, e il controricorso, p. 4), alla notificadel ricorso introduttivo del relativo giudizio al commissario liquidatore in proprio, da un lato, ed alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in persona dello stesso commissario liquidatore, dall’altro. In effetti, nel giudizio di rendiconto presentato dal commissario liquidatore ed in quello di determinazione del compenso da lui maturato, esiste tra il commissario liquidatore e la procedura che lo stesso rappresenta un potenziale conflitto d’interessi, a fronte, evidentemente, della possibilit̀ che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l’interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d’interesse personale ad un esito della lite (e cioè l’approvazione del rendiconto della sua gestione e del compenso già liquidato dall ’ autorità ammnistrativa) diverso da quello (volto invece alla mancata approvazione di un rendiconto di una gestione asseritamente negligente e alla determinazione di un compenso in misura quindi eccessiva Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 rispetto a quella corretta) vantaggioso per il secondo. In tale situazione, era, pertanto, necessario che, su istanza della parte interessata (e cioè il creditore che aveva proposto contestazioni al rendiconto del commissario liquidatore) , il presidente del tribunale innanzi al quale il relativo giudizio doveva essere proposto, procedesse, a norma degli artt. 78, comma 2°, 79, comma 2°, e 80 c.p.c., a nominare un curatore speciale alla parte rappresentata (e cioè alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) in conflitto d’interessi con il suo rappresentante sostanziale (vale a dire il commissario liquidatore) , con la conseguenza che, in difetto, poiché gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 8803 del 2003), la causa dev ’ essere rimessa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1°, e 383, comma 3°, c.p.c., con la procedura di liquidazione in persona di un curatore speciale. 4.2. E non solo. Il rendiconto del commissario liquidatore è reso, al pari di quello del curatore fallimentare, oltre che ai creditori, anche alla società sottoposta a lla procedura concorsuale, trattandosi della gestione e della liquidazione del suo patrimonio, con la conseguenza che la stessa, legittimata a presentare (a mezzo non del commissario liquidatore, almeno ai fini in esame,ma dei suoi ordinari organi rappresentativi, i quali , ad onta della cessazione prevista dall’art. 200 l.fall.,rimangono senz’altro in carica essendo posti in una situazione di mera sospensione delle funzioni relativamente a quelle assegnate agli organi della gestione liquidatoria: cfr. Cass. n. 19293 del 2005) le relative contestazioni, deve ritenersi , insieme ai creditori, come una parte necessaria e, quindi, litisconsorte necessaria, ai Ric. 2017n. 21676 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 sensi e agli effetti dell ’ art. 102 c.p.c., del relativo giudizio , per cui, in difetto di partecipazione allo stesso sin dal primo grado, com’è accaduto nel caso in esame, la Corte, a norma degli artt. 383, comma 3°, e 354, comma 1°, c.p.c., deve rimettere le parti innanzi al tribunale affinché provveda all ’ integrazione del contraddittoriocon la società in liquidazione in persona dei suoi legali rappresentanti ordinari. 4.3. La Corte, pertanto, dichiarata la nullità degli atti successivi al deposito del ricorso e cassata la sentenza impugnata, deve rimettere la causa al tribunale, quale giudice di primo grado,affinché provveda, per un verso, ad integrare il contraddittorio con la società assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, in persona dei suoi legali rappresentanti ordinari, e, per altro verso, ad integrare il contraddittorio con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, in persona di un curatore speciale, oltre che per liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità degli atti successivi al deposito del ricorso e , cassata la sentenza impugnata, dispone la rimessione della causa al tribunale affinché provveda, per un verso, ad integrare il contraddittorio con la società assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, in persona dei suoi legali rappresentanti ordinari, e, per altro verso, ad integrare il contradditto