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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 22084/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] di Ivrea con sentenza in data 9 novembre 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di rapina, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente riservando la proposizione dei motivi, mai pervenuti, al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Peraltro i motivi non risultano mai depositati dal nominato difensore sicchè sussiste certamente anche altra ragione di inammissibilità ex art. 581 cod.proc.pen..

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili . di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]. gnzip Pardo o LU) [OSCURATO:PERSONA] 2)ENTE Gep/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL A1lIAL2021. ,-:/),,;::ON:nRig unzsonarog g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] di Ivrea con sentenza in data 9 novembre 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di rapina, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente riservando la proposizione dei motivi, mai pervenuti, al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Peraltro i motivi non risultano mai depositati dal nominato difensore sicchè sussiste certamente anche altra ragione di inammissibilità ex art. 581 cod.proc.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili . di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]. gnzip Pardo o LU) [OSCURATO:PERSONA] 2)ENTE Gep/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL A1lIAL2021. ,-:/),,;::ON:nRig unzsonarog g
Sentenza Cassazione n. 22084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris