CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38395/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 25 marzo 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Cagliari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Cagliari il 27 gennaio 2016. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato già giudicato con sentenza definitiva, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto della eterogeneità dei reati. La prova della deliberazione iniziale unitaria alla base del trattamento sanzionatorio più benevolo, fondato sulla minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, attenendo alla sfera psichica del soggetto, deve essere ricavata da indici esteriori significativi, quali, secondo la esemplificazione tratta dalla giurisprudenza, la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale (ex plurimis Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156). Tali indici — si è sostenuto- hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, della esistenza di detto unitario disegno, sicchè l'accertamento diretto al riconoscimento o al diniego del vincolo della continuazione deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (in tal senso tra le altre, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 già citata). Peraltro l'accertamento dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, spetta al giudice di merito, il cui giudizio, se correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982, Genesio, Rv. 154732). Considerato che il secondo motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con percorso argomentativo conforme alle norme richiamate. La Corte ha spiegato che la precedente condanna ex art. 444 cod. proc. pen. era di ostacolo al beneficio, in quanto era stata applicata la pena detentiva e che, stante la previsione di cui all'art.445 cod. proc. pen. solo l'applicazione della pena pecuniaria o della sanzione sostituiva non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna in ordine al delitto di furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze (presenza all'interno dell'immobile della ricorrente che non aveva allegato di essersi trovata ivi solo occasionalmente) e scevro da profili di illogicità o di travisamento. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del.14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il