CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 02715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza in data 12.6.2015, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, ha rideterminato in anni tre e mesi sei la durata delle pene accessorie. rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza specificamente indicato i dati valorizzati ai fini della commisurazione della durata delle pene accessorie; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.