CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # 'r Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27