CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10754/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E66 L245M), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 2674/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 6/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Napoli (in composizione collegiale) - ai sensi dell’art. 5-terdella legge n. 89/2001 – avverso il decreto n. 2883/2018 del 12 dicembre 2018, con cui era stato dichiarato inammissibile, per intervenuto decorso del termine semestrale, il ricorso dalla stessa avanzato per ottenere l’indennizzo monetario relativo all’asserita ingiusta durata del procedimento di opposizione di terzo dalla stessa instaurato, con atto del 23 marzo 2009, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.R.E. 154/2004 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conclusasi in data 4 gennaio 2018. La citata Corte di appello lo rigettava con decreto n. cronol. 2674/2020 (depositato il 6 ottobre 2020), condividendo il provvedimento impugnato con il quale era stato accertato che non era stato dato seguito all’opposizione di terzo in discorso successivamente all’ordinanza del 7 ottobre 2014 (per la cui asserita durata irragionevole la Rapacciuolo aveva invocato i “danni”), con la quale i beni della reclamante erano stati esclusi dalla procedura esecutiva, rispetto alla quale, peraltro, ella non rivestiva il ruolo di parte in senso proprio, rimanendo, altresì, irrilevante che non fosse stato adottato un provvedimento comportante la sua estromissione. Il giudice del reclamo osservava, inoltre, che dalla stessa allegazione della Rapacciuolo era emerso che la procedura esecutiva si era chiusa il 5 dicembre 2018 ma aveva riguardato beni diversi e che, proprio in dipendenza della suddetta ordinanza del 7 ottobre 2014 (da considerare, quindi, quale “dies a quo” in relazione al disposto dell’art. 4 della legge n. 89/2001), il giudice dell’esecuzione aveva disposto la riduzione del pignoramento con estinzione parziale rispetto ai beni della stessa reclamante (estinzione, oltretutto, non reclamata ai sensi dell’art. 630 c.p.c.), con la conseguente tardività della domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo, siccome depositata il 24 luglio 2018. 2. Avverso il suddetto decreto della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. 3. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in combinato disposto con l’art. 177 c.p.c., sul presupposto che, con l’impugnato decreto, era stato inesattamente ritenuto spirato il termine di cui al citato art. 4, non potendo trovare applicazione, per il computo dei termini ai fini della proposizione del ricorso per l’equo indennizzo, il richiamato art. 177 c.p.c., bensì l’art. 630 c.p.c. 4. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all’interpretazione degli artt. 615, comma 2, e 619 c.p.c., contestando l’impugnato decreto nella parte in cui aveva ritenuto che la stessa non potesse considerarsi parte del procedimento esecutivo, malgrado avesse subito il pignoramento dei suoi beni nell’ambito della procedura esecutiva che vedeva come debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c., non potendo, nella fattispecie, farsi riferimento a detta norma, non ricadendosi in una ipotesi di estinzione conseguente ad inattività delle parti (essendo, anzi, esso proseguito), bensì versandosi in presenza di un’ordinanza di sua estromissione, senza alcuna incidenza sulla decisione finale. 6. Rileva il collegio che, sul piano della priorità logico-giuridica, riveste carattere preliminare l’esame del secondo motivo che attiene all’ammissibilità o meno – sul piano della legittimazione ad agire - della proposizione, da parte della Rapacciuolo, della domanda di equo indennizzo, rispetto alla qualità spesa nel procedimento giudiziario presupposto. Esso è infondato e deve, quindi, essere rigettato. Infatti, con l’impugnato decreto, la Corte di appello ha ritenuto correttamente (v. Cass. n. 16440/2006, Cass. n. 11761/2010 e, da ultimo, Cass. n. 2021/2310) che il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (che rinviene il suo fondamento nell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. Pertanto, deve escludersi che tale legittimazione competa in capo a chi si ritenga pregiudicato dal pignoramento di propri immobili nell’ambito di una procedura esecutiva a carico di altro soggetto, quale debitore esecutato, perché egli non può considerarsi parte di tale procedimento esecutivo, dal momento che non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, né può ritenersi legittimato a proporreopposizione agli atti esecutivi, ma soltantoopposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., come poi è venuto a verificarsi proprio nel caso di specie, nel quale la Rapacciuolo ha dedotto la durata irragionevole della procedura esecutiva rispetto alla sua posizione, tuttavia da ritenersi esterna a detta procedura di espropriazione immobiliare. In ogni caso, pur essendo assorbente tale ragione di decisione, si osserva, poi, che il primo motivo – così come prospettato – è inammissibile perché facente riferimento al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla supposta interpretazione erronea dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in correlazione con l’art. 177 c.p.c., applicandosi “ratione temporis” – con riferimento alla causa in esame – la versione novellata del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. È, infatti, pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. SU n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022), il principio secondo cui, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 c.p.c. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (tutte evenienze non verificatesi nel caso di specie), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Peraltro, solo a titolo di chiarimento, si osserva che nell’impugnato decreto, è stato giustamente evidenziato che – avuto riguardo allo sviluppo della procedura esecutiva – era stata disposta dal giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7 ottobre 2014, la riduzione del pignoramento proprio con riferimento ai beni per i quali la Rapacciuolo aveva rivendicato la sua proprietà con la formulata opposizione ai sensi dell’art.619 c.p.c., con relativa estinzione parziale del procedimento esecutivo, adottata con ordinanza mai reclamata e, quindi, divenuta definitiva nella produzione dei suoi effetti. Ciò significa che, tutt’al più, ove anche si volesse intendere la domanda di equo indennizzo rivolta alla durata del giudizio di opposizione di terzo (esperita con atto del 23 marzo 2009), il diritto in capo alla Rappacciuolo ad invocare detto indennizzo avrebbe dovuto essere esercitato avendo presente come momento di riferimento – ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di equo riparazione –quello dell’assunzione del carattere di definitività della suddetta ordinanza (in data 7 ottobre 2014) di estinzione parziale del procedimento esecutivo rispetto ai beni pignorati in danno della ricorrente (per effetto della disposta riduzione, che è revocabile e modificabile fino a quando non sia stata eseguita, e la circostanza che si sia dato esecuzione ad essa non risulta essere stata contestata), diventando, perciò, nei suoi confronti irrilevante la prosecuzione della procedura esecutiva in danno del debitore esecutato (siccome continuata in ordine agli altri beni sottoposti a pignoramento), così divenendo inconferente ogni questione – dedotta dalla ricorrente con il terzo motivo – relativa alla questione involgente l’art. 630 c.p.c. 7. In definitiva, alla stregua dell e complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati nei sensi di cui in dispositivo, oltre eventuali spese prenotate a debito. Trattandosi di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, va esclusa l’applicazione dell’art. 13, commi1-bis e quater del d.P.R. n. 115 del 2002 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del pr