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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37073/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe con la quale, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione Sez. 3, n. 43097 del 3 ottobre 2021, ferma la responsabilità penale pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 171 ter

I. n. 633/1941, conseguita alla sentenza rescindente, è stata ritenuta infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'elevato numero di clienti e copie fotocopiate - 37 libri fotocopiati, che dimostravano il carattere abituale e non occasionale della condotta di riproduzione fotografica di testi universitari al fine di rivendita agli studenti.

2. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, sopra ricordate, alla pagina 3.

4. Relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del carattere evidentemente abituale e considerevole dell'attività vietata, deponente per l'esclusione della scarsa offensività della condotta.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, in assenza di causa di esonero nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe con la quale, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione Sez. 3, n. 43097 del 3 ottobre 2021, ferma la responsabilità penale pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 171 ter I. n. 633/1941, conseguita alla sentenza rescindente, è stata ritenuta infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'elevato numero di clienti e copie fotocopiate - 37 libri fotocopiati, che dimostravano il carattere abituale e non occasionale della condotta di riproduzione fotografica di testi universitari al fine di rivendita agli studenti. 2. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, sopra ricordate, alla pagina 3. 4. Relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del carattere evidentemente abituale e considerevole dell'attività vietata, deponente per l'esclusione della scarsa offensività della condotta. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, in assenza di causa di esonero nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembr
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