Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34376/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sontite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (4-e_. e -e )1/y)42,-,-vi c:3£52"--77-à_i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 27 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Trento accoglieva l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di richiesta di applicazione di misura cautelare personale pronunciata dal Gip del tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso in truffa aggravata e continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1932.

Avverso detta ordinanza ricorre per Cassazione l'indagato deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria.

Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020 Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.

Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente/ spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi) (così Cass. N. 22968 del 2017 Rv. 270172 - 01, N. 6660 del 2017 Rv. 269179 - 01, N. 7793 del 2013 Rv. 255053 - 01, N. 26764 del 2013 Rv. 256731 - 01, N. 36079 del 2012 Rv. 253511 - 01, N. 18589 del 2013 Rv. 255928 - 01, N. 22345 del 2014 Rv. 261963 - 01, N. 53369 del 2016 Rv. 268683 - 01, N. 43258 del 2018 Rv. 275805 - 01, N. 118 del 2006 Rv. 232627 - 01) Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni poste a fondamento delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversamente valutati.

A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che ha fatto proprie le ragioni fondanti l'ordinanza di reiezione in ordine alle quali il Tribunale del Riesame si è espresso, come già indicato, con argomentazioni immuni da vizi logici.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sontite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (4-e_. e -e )1/y)42,-,-vi c:3£52"--77-à_i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 27 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Trento accoglieva l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di richiesta di applicazione di misura cautelare personale pronunciata dal Gip del tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso in truffa aggravata e continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1932. Avverso detta ordinanza ricorre per Cassazione l'indagato deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020 Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente/ spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere «all'interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. peri. (per questa ragione l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi) (così Cass. N. 22968 del 2017 Rv. 270172 - 01, N. 6660 del 2017 Rv. 269179 - 01, N. 7793 del 2013 Rv. 255053 - 01, N. 26764 del 2013 Rv. 256731 - 01, N. 36079 del 2012 Rv. 253511 - 01, N. 18589 del 2013 Rv. 255928 - 01, N. 22345 del 2014 Rv. 261963 - 01, N. 53369 del 2016 Rv. 268683 - 01, N. 43258 del 2018 Rv. 275805 - 01, N. 118 del 2006 Rv. 232627 - 01) Nel caso in esame il Tribunale del Riesame con motivazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni poste a fondamento delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversamente valutati. A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva che ha fatto proprie le ragioni fondanti l'ordinanza di reiezione in ordine alle quali il Tribunale del Riesame si è espresso, come già indicato, con argomentazioni immuni da vizi logici. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'
Sentenza Cassazione n. 34376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris