CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.P.A.), in persona del2026 Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato1751 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 886/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1777/20231. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 17155/2026Centro Spa esponeva di esser stato assunto nel 1986, qualeD ata pubblicazione 01/06/2026esattore presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena e di essertransitato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze didiverse società di riscossione di tributi tra le quali San PaoloRiscossioni Prato (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31.1.1995), Cassa diRisparmio di Firenze (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2001), [OSCURATO:PERSONA](dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2007), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2011 e, infine, in [OSCURATO:PERSONA](dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’epoca di introduzione del giudizio);contestava che gli fosse stato riconosciuto il premio relativoalla [OSCURATO:PERSONA] prevista nella misura base previstadall’art. 12 punto 1 del CIA; rappresentava, in particolare, dipercepire in busta paga, dal mese di giugno 2007, l’erogazionebase di € 154,94 della polizza ex art. 12, punto 1 del CIA Geritdel 27.09.2006, prevista per il personale assunto dopo il31.12.1995 e di aver chiesto senza esito all’Agenzial’incremento del suddetto emolumento ai sensi dell’art. 12punto 2 del CIA in ragione della sua anzianità convenzionalerisalente al 1/2/1995 e fin dal 2007 e, quindi, di aver diritto intesi al pagamento dell’importo del premio nella misuramassima prevista per gli assunti prima del 31/12/1995 ed inipotesi alla maggiorazione assicurata dal medesimo contrattoal personale assunto dopo il 31/12/1995, al compimento deldiciassettesimo anno nella terza area professionale convalutazione positiva.Pertanto, adiva il Tribunale al fine di accertare la sua posizionegiuridica ed economica ed il suo diritto all’erogazione dellaPolizza Collettiva ex art. 12 CIA punto 2, in via principalecondannare l’Agenzia al pagamento di € 6.719,59, in viaNumero registro generale 1777/2023subordinata ed in ipotesi condannare l’Agenzia al pagamento Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 17155/2026di €. 2.065,84 ex art 12 CIA punto 1 Data pubblicazione 01/06/2026Il Tribunale di Siena, pur accogliendo l’eccezione diprescrizione sollevata dall’amministrazione, riteneva che ilricorrente fosse da considerarsi in servizio successivamente al31.12.1995, ma, avendo maturato al 2007 le 17 valutazionipositive necessarie per il conseguimento della maggiorazionedell’emolumento, accoglieva la domanda posta in ipotesi.2. Proponeva appello il dipendente per censurarel’affermazione del Tribunale secondo cui egli avrebbe dovutoconsiderarsi assunto dopo il 31.12.1995. L’Agenzia delleEntrate e Riscossione spiegava appello incidentale per lariforma del capo che l’aveva vista soccombente; in particolare,lamentava la contraddizione del decisum nella parte in cuiaveva accolto la domanda svolta in ipotesi per l’intero periodorichiesto, nonostante l’accoglimento dell’eccezione diprescrizione e, inoltre, l’erroneità della decisione per non averconsiderato il disposto della L. 122/2010 il cui art. 9 avevastabilito il blocco delle retribuzioni così che l’erogazionesarebbe avvenuta legittimamente solo al termine della vigenzadella previsione contenente il blocco e, quindi, dal gennaio2015.La Corte di appello di Firenze rigettava il gravame principale edaccoglieva quello incidentale, ritenendo indubitabile chel’aumento del premio assicurativo era rientrante nel bloccoprevisto dalla legge.Premesso che non fosse affatto in contestazione l’anzianitàconvenzionale del Ciappi al febbraio 1995, la Corte distrettualeriteneva che il tenore letterale della disposizione di cui all’art.12 CIA, secondo cui la prestazione accessoria in misuradifferenziata a seconda che il personale sia stato “assunto oNumero registro generale 1777/2023passato alle dipendenze di Equitalia” prima o invece dopo il Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 17155/202631/12/1995 inducesse a ritenere che la disposizione stessa sDi ata pubblicazione 01/06/2026dovesse riferire alla data effettiva di instaurazione del rapportodi lavoro, indipendentemente dalla anzianità convenzionale.Il riferimento all'anzianità convenzionale ad avviso della Cortedi merito avrebbe potuto, infatti, determinare il riconoscimentodel premio massimo anche a soggetti che non avevano maibeneficiato dell'aggiornamento rivalutativo abrogato e che ilpremio nel suo importo massimo secondo la previsionedell'articolo 12 doveva, invece, compensare.L'anzianità convenzionale riconosciuta all'attore decorrente dal1° Febbraio 1995 non era comunque irrilevante: è infatti dal1° Febbraio 1995 che dovevano e devono calcolarsi i suoi 17anni di permanenza nella terza area professionale conconseguente diritto alla maggiorazione di cui all'ultimo alineadel punto 1 dell'articolo 12 del CIA in esame a decorrere dal2012.Purtuttavia la Corte territoriale rilevava la necessariaapplicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nellaL. n. 122/2010 che aveva previsto il blocco degli aumenti deltrattamento retributivo dei dipendenti pubblici fino al 2015, conconseguente riconoscimento della maggiorazione base solo datale annualità.3. Avverso la sentenza domanda la cassazione il Ciappi conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate Riscossione.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2112 -2113, in relazione alla polizzacollettiva, ex art. 12, “punto 2”, contratto integrativo aziendaleNumero registro generale 1777/2023del 27.09.2006, contrattazione decentrata, dai giudici dei due Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 17155/2026gradi ritenuta fonte regolatrice della materia e posta a baseD ata pubblicazione 01/06/2026della decisione impugnata (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) -omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art.360, co. 1, n. 5 c.p.c.).Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non haaccolto la richiesta di liquidazione della polizza art. 12 C.I.A.27.06.2009 secondo il punto 2.Il giudice di appello avrebbe omesso ogni valutazione in ordinealla ricorrenza del presupposto stabilito dall’art. 12 CIA punto2 circa la qualifica di personale in servizio alla data del31/12/1995, violando la normativa volta alla tutela deidipendenti ceduti ex artt. 2112 e 2113 c.c.La Corte di appello avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto cheil dipendente avesse legittimamente rinunciato in sede dicessione di contratto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a dirittiprimari come l’anzianità di servizio cui erano ricollegabili glieffetti economici quale quello di cui è causa, sebbene l’accordonon fosse assistito nella forma protetta ex artt. 2112 e 2113c.c. ai fini della validità di eventuali rinunce.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione della normativa contrattuale pattizia dell’art. 12C.I.A. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contrattazione decentrata dai giudici deidue gradi ritenuta fonte regolatrice della materia e posta abase della decisione impugnata (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) -omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art.360, co. 1, n. 5 c.p.c.).Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non avertenuto conto che, ai sensi degli strumenti della contrattazioneNumero registro generale 1777/2023decentrata, fonte normativa di regolamentazione del rapporto Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 17155/2026e quale fonte integrativa dello stesso secondo gli stessi GiudiciD, ata pubblicazione 01/06/2026la determinazione dell’anzianità convenzionale del ricorrentedoveva intendersi alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come indicata nellalettera della Cassa di Risparmio di Firenze del 30.03.1995.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente stantela loro connessione.3.1.Ed invero, nel primo motivo si deduce la asserita violazionedegli artt. 2112 e 2113 c.c., nella misura in cui il giudice diappello non aveva tenuto in debito conto il rilievo che ilcontratto di cessione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva avere ad oggetto rinunce derivanti dadisposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordicollettivi in quanto non sottoscritto nelle c.d “sedi protette”,per cui, conseguentemente, avrebbe dovuto riconoscere laanzianità del dipendente antecedentemente al 31/12/1995.Sul punto, inoltre, la sentenza non si confronta, omettendo deltutto la motivazione.Orbene, il motivo è inammissibile per i seguenti ordini diragioni.3.2 Come è noto, il ricorso per cassazione deve contenere,invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per iquali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventii requisiti della specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass.,23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass.,19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). Inparticolare, è necessario che venga contestata specificamente,a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta afondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass.,10/08/2017, n. 19989).Numero registro generale 1777/20233.3 Ebbene, la censura non si confronta con il complessivo Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 17155/2026decisum della sentenza impugnata incentrato sullaD ata pubblicazione 01/06/2026interpretazione dell’art 12 del C.I.A. che stabilisce unaprestazione accessoria (il premio di una polizza assicurativa) inmisura differenziata in relazione al fatto che il personale siastato assunto o passato alle dipendenze di Equitalia prima oinvece dopo il 31/12/1995.La Corte territoriale ha offerto una lettura della già menzionatadisposizione, ritenendo che essa si riferisca alla data di effettivainstaurazione del rapporto di lavoro, indipendentementedall'anzianità convenzionale pacificamente fissata al febbraio1995. Tale conclusione ad avviso della Corte è avvalorata dallacircostanza che il premio della polizza assicurativa sia statoriconosciuto dalla contrattazione integrativa in sostituzione diun precedente meccanismo rivalutativo apparendo, pertanto,ragionevole che il criterio di graduazione connesso alla duratadel rapporto abbia come riferimento la durata effettiva, ilperiodo di lavoro effettivo. Il riferimento all'anzianitàconvenzionale potrebbe infatti determinare il riconoscimentodel premio massimo anche a soggetti che non avevano maibeneficiato dell'aggiornamento rivalutativo abrogato e che ilpremio nel suo importo massimo, secondo la previsionedell'articolo 12, doveva invece compensare.Orbene, la censura non aggredisce tale iter motivazionaleavente ad oggetto l’interpretazione del contratto integrativo,deviando la contestazione sulla mancata motivazione in ordinealla asserita rinuncia al diritto all’anzianità di servizio cui eraconnesso il riconoscimento della polizza.3.4 Va al riguardo rilevato che la denuncia in sede di legittimitàdella violazione dei contratti collettivi è consentita solo per iCCNL, e che, in relazione ai contratti integrativi di ente ed agliNumero sezionale 1751/2026affermati in plurimi precedenti di questa Corte, seconNduom erco udii r accolta generale 17155/2026l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche deDl ata pubblicazione 01/06/2026provvedimento amministrativo è riservata all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. fra le tante, Cass. n.17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), perché la ricercadella volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in unaccertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioniespresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione,ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018). E’ stato,inoltre, precisato che la denuncia della violazione delle regoledi ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia laprecisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le qualideve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo lecensure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr., ex aliis, nn.946 e 995 del 2021, nonché Cass. n. 28319 del 2017).Di recente, questa Corte (v., Cass 9249/2024) ha ribadito glianzidetti assunti rilevando che l’interpretazione degli attinegoziali costituisce un tipico accertamento in fatto riservato algiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione nonidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito pergiungere alla decisione. Per far valere una violazione sotto ilprimo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alleregole legali d'interpretazione, ma altresì precisare in qualmodo e con quali considerazioni il giudice del merito se neN usmiearo registro generale 1777/2023Numero sezionale 1751/2026discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilNituàm edro edil r accolta generale 17155/2026motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delleD ata pubblicazione 01/06/2026norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, inrealtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi alsindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito alcontratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, ola migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibiliinterpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non puòtrovare ingresso in sede di legittimità la critica dellaricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stessoesaminati.3.5 Ciò posto, sulla scorta dei superiori principi, il ricorrenteavrebbe dovuto contestare la sentenza impugnatadenunciando la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 c.c. e seguenti nella parte in cui ha offertoun’interpretazione dell’art. 12 del C.I.A.3.6 Pertanto, è da ritenersi inammissibile, altresì, il profilo dicensura che contesta la omessa motivazione, in disparte iprofili di ulteriore inammissibilità del dedotto vizio percontraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi del n. 5 delcomma 1 dell’art. 360, c.p.c.3.7 Analoghe ragioni di inammissibilità valgono per il secondomotivo che contesta alla sentenza impugnata di non avertenuto conto che, ai sensi degli strumenti della contrattazionedecentrata, fonte normativa di regolamentazione del rapportoe quale fonte integrativa dello stesso secondo gli stessi Giudici,la determinazione dell’anzianità convenzionale del ricorreNnumteero registro generale 1777/2023Numero sezionale 1751/2026doveva intendersi alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come indicataNu mneerol ldai r accolta generale 17155/2026lettera della Cassa di Risparmio di Firenze del 30.03.1995, conD ata pubblicazione 01/06/2026la precisazione ulteriore che la censura stessa non coglie ildecisum che pur ritenendo pacifica la anzianità convenzionaleal febbraio 1995, offre una interpretazione del dettatocontrattuale tale da escludere il diritto rivendicato.4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna partericorrente al rimborso di € 3.000,00 a titolo di compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi