Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:729
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 settembre 2025 (
1
)
Causa C
‑
350/24
HJ
contro
[OSCURATO:PERSONA] agricole [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation [Corte di cassazione, Francia])
« Domanda di pronuncia pregiudiziale – Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Direttiva 2006/54/CE – Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Recepimento di tale direttiva nel diritto di un altro Stato membro – Interpretazione conforme alla direttiva – Applicazione del diritto dell’Unione a una situazione anteriore al recesso nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato prima del recesso – Certezza del diritto – Irretroattività – Efficacia della tutela giurisdizionale »
[OSCURATO:PERSONA] means [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] significa [OSCURATO:PERSONA])
(
2
)
.
I.
Introduzione
1.
Sussiste, nonostante la [OSCURATO:PERSONA], un obbligo,
in forza del diritto dell’Unione
, di continuare ad applicare, conformemente a tale diritto, le norme precedentemente adottate dal [OSCURATO:PERSONA] per darvi attuazione? È questa la domanda che pone la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di Cassazione, Francia) alla Corte di giustizia in relazione a un «vecchio caso». Quest’ultimo si basa su fatti verificatisi nel [OSCURATO:PERSONA] ben prima del recesso e che, altrettanto prima del recesso, hanno dato luogo a un’azione dinanzi ai giudici francesi.
2.
Nel merito, si tratta di una norma della direttiva sulla parità di trattamento (
3
) relativa all’onere della prova in caso di asserita discriminazione fondata sul sesso. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di Cassazione) chiede se la norma di recepimento del [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretata in conformità con la direttiva sulla base del diritto dell’Unione o se addirittura sia possibile applicare direttamente la disposizione della direttiva. Tuttavia, il diritto dell’Unione richiede l’applicazione di tali strumenti solo se, nonostante il recesso, continuino ad applicarsi a simili vecchi casi nel [OSCURATO:PERSONA]. Per rispondere a tale questione, è necessario interpretare l’articolo 50 TUE e l’Accordo sul recesso (
4
).
II.
Contesto normativo
A.
Diritto internazionale pubblico
3.
L’articolo 70, paragrafo 1, della Convenzione sul diritto dei trattati adottata a [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 1969 (
5
) (in prosieguo: la «Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]») disciplina le conseguenze dell’estinzione di un trattato:
«[a] meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione:
a) libera le parti dall’obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;
b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell’esecuzione del trattato prima della sua cessazione».
B.
Diritto dell’Unione
1.
Diritto primario
4.
L’articolo 50, paragrafi da 1 a 3, TUE disciplina gli effetti di un recesso dall’Unione e l’accordo di recesso.
«1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. (...)
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine».
2.
Accordo sul recesso
5.
Il considerando 4 del preambolo dell’Accordo sul recesso richiama l’articolo 50 TUE.
«RAMMENTANDO che, ai sensi dell’articolo 50 TUE in combinato disposto con l’articolo 106
bis
del trattato Euratom e fatte salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell’Unione e dell’Euratom cessa di essere applicabile nella sua interezza al [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo».
6.
Il considerando 7 del preambolo dell’Accordo sul recesso sottolinea l’obiettivo della certezza del diritto.
«DECISI ad assicurare un recesso ordinato tramite una serie di disposizioni relative alla separazione dirette a evitare turbative e garantire la certezza del diritto per i cittadini, gli operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative nell’Unione e nel [OSCURATO:PERSONA], senza escludere la possibilità che l’accordo o gli accordi sulle future relazioni sostituiscano le pertinenti disposizioni relative alla separazione».
7.
Gli articoli 66 e 67 dell’Accordo sul recesso prevedono disposizioni transitorie per le questioni di diritto civile:
«
Articolo 66
Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale
[OSCURATO:PERSONA] gli atti seguenti si applicano come segue:
a) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
[
(
6
)
]
si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione;
b) il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
[
(
7
)
]
si applica ai fatti che danno origine a un danno, se si verificano prima della fine del periodo di transizione.
Articolo 67
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali
1. [OSCURATO:PERSONA], nonché negli [OSCURATO:PERSONA] membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[
(
8
)
]
, dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003
[
(
9
)
]
o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio
[
(
10
)
]
, si applicano gli atti o le disposizioni seguenti:
a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale;
b) le disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/1001
[
(
11
)
]
, (CE) n. 6/2002
[
(
12
)
]
, (CE) n. 2100/94
[
(
13
)
]
e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
[
(
14
)
]
e della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[
(
15
)
]
riguardanti la competenza giurisdizionale;
c) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti la competenza;
d) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti la competenza.
2. [OSCURATO:PERSONA], nonché negli [OSCURATO:PERSONA] membri in situazioni che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA], al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue:
a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione;
b) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del periodo di transizione;
c) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione;
d) il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
[
(
16
)
]
si applica alle decisioni giudiziarie rese in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione, purché la certificazione come titolo esecutivo europeo sia stata richiesta prima della fine del periodo di transizione.
3. (...)».
8.
Conformemente all’articolo 126 dell’Accordo sul recesso, il periodo di transizione è terminato il 31 dicembre 2020. Durante tale periodo, il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA], fatte salve talune eccezioni puntuali previste agli articoli da 127 a 131.
3.
Direttiva sulla parità di trattamento
9.
Il considerando 30 della direttiva sulla parità di trattamento riguarda il regime dell’onere della prova di cui all’articolo 19.
«L’adozione di norme sull’onere della prova contribuisce in modo significativo a che il principio della parità di trattamento possa essere applicato efficacemente. Pertanto, come dichiarato dalla Corte di giustizia, occorre adottare provvedimenti affinché l’onere della prova sia a carico della parte convenuta quando si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione, a meno che si tratti di procedimenti in cui l’istruzione dei fatti spetta all’organo giurisdizionale o ad altro organo nazionale competente. Occorre tuttavia chiarire che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane di competenza dell’organo nazionale competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali. Inoltre, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice».
10.
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva sulla parità di trattamento disciplina l’onere della prova.
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta».
C.
Diritto del [OSCURATO:PERSONA]
11.
L’articolo 136 dell’[OSCURATO:PERSONA] 2010 («Onere della prova»), recepisce l’articolo 19 della direttiva sulla parità di trattamento.
«1. Il presente articolo si applica a qualsiasi procedimento relativo a una violazione della presente legge.
2. Se sussistono fatti sulla base dei quali il giudice può decidere, in assenza di ogni altra spiegazione, che una persona (A) ha violato la disposizione in questione, il giudice deve ritenere accertata tale violazione.
3. Tuttavia, il paragrafo 2 non si applica se A dimostra di non aver violato la disposizione».
III.
Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
12.
La domanda di pronuncia pregiudiziale presenta i fatti nel modo seguente, senza fornire informazioni sulla competenza dei giudici francesi.
13.
HJ lavorava presso la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CACIB») dal 17 gennaio 2007. Il contratto è regolato dalla legge del [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo essa occupava in una delle filiali della banca in tale Stato un posto di specialista dei sistemi di informazione dei clienti, prima del suo congedo per malattia il 28 agosto 2013.
14.
Il 23 settembre 2013 HJ ha presentato un ricorso in materia di diritto del lavoro dinanzi al conseil de prud’hommes di Nanterre (Tribunale del lavoro di Nanterre, Francia), invocando il contratto di lavoro al fine di far valere pretese fondate su una discriminazione fondata sul sesso e su molestie discriminatorie. Con sentenza del 26 giugno 2019 tale giudice ha respinto il ricorso.
15.
HJ ha proposto appello dinanzi alla cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia). Con sentenza del 27 maggio 2021 tale giudice ha ritenuto che HJ non avesse presentato fatti che potessero essere presi in considerazione come circostanza rilevante, da cui sarebbe stato opportuno desumere una discriminazione ai sensi degli articoli da 13 a 19 e 136 dell’[OSCURATO:PERSONA] 2010 del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di molestie discriminatorie, ai sensi dell’articolo 26, e di atti di rappresaglia, ai sensi dell’articolo 27 della stessa legge.
16.
HJ ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia).
17.
Le parti controvertono, tra l’altro, sulla questione di stabilire se, nonostante il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea nel frattempo avvenuto, sussista un obbligo, in forza del diritto dell’Unione, di interpretare l’[OSCURATO:PERSONA] 2010 e, in particolare, la norma relativa all’onere della prova di cui all’articolo 136 in conformità con il diritto dell’Unione, vale a dire, soprattutto, con l’articolo 19 della direttiva sulla parità di trattamento.
18.
[OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l’[Accordo sul recesso] debba essere interpretato nel senso che una normativa del [OSCURATO:PERSONA] che recepisce l’articolo 19 della [direttiva 2006/54] deve essere considerata, dal giudice che si pronuncia dopo la fine del periodo di transizione, come una normativa di uno Stato membro che recepisce una direttiva, quando i fatti sono precedenti a tale data e/o il procedimento è stato avviato prima di tale data.
2) Se l’articolo 288 TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, che si trovi a dover applicare il diritto di un altro Stato membro, debba procedere ad un’interpretazione delle disposizioni di tale diritto conforme a una direttiva, senza che a ciò osti il principio della fiducia reciproca.
3) Qualora il giudice nazionale ritenga impossibile procedere a una siffatta interpretazione conforme, se esso debba, come farebbe nel caso del proprio diritto nazionale, disapplicare tale diritto quando siano in discussione un principio generale del diritto dell’Unione o una disposizione di diritto primario, concretizzati in una direttiva.
19.
HJ, la CACIB, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato memorie scritte. Ad esclusione della Polonia hanno altresì preso parte alla trattazione orale del 24 giugno 2025.
IV.
Valutazione in diritto
20.
Prima del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea, il diritto dell’Unione obbligava i giudici di tale Stato a interpretare, per quanto possibile, una normativa nazionale di recepimento della direttiva sulla parità di trattamento conformemente a tale direttiva (
17
). Qualora ciò non fosse stato possibile, si sarebbe posta la questione dell’applicazione diretta della disposizione in questione della direttiva (
18
) o quella dell’applicazione diretta del divieto di discriminazione dei diritti fondamentali alla luce della direttiva (
19
).
21.
Tali obblighi erano senza dubbio in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, poiché devono essersi svolti prima del ricorso del 23 settembre 2013 dinanzi al Conseil de prud’hommes di Nanterre (Tribunale del lavoro di Nanterre). Essi erano ancora in vigore al momento del rigetto del ricorso, il 26 giugno 2019.
22.
Tuttavia, all’epoca della decisione della cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) relativa all’impugnazione, il 27 maggio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] era già receduto dall’Unione e anche il periodo di transizione, durante il quale il diritto dell’Unione continuava in larga misura a essere in vigore, era scaduto il 31 dicembre 2020.
23.
Ne deriva la questione centrale della domanda di pronuncia pregiudiziale della [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) vale a dire se, in un simile «vecchio caso», i summenzionati obblighi del diritto dell’Unione continuino a essere in vigore nonostante il recesso (v., al riguardo,
sub
B). Per rispondere a tale questione si deve stabilire se, al riguardo, possano sussistere obblighi derivanti dal diritto dell’Unione di interpretare la normativa del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme alla direttiva (v., al riguardo,
sub
C). Tuttavia, occorre anzitutto formulare alcune osservazioni sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, che conducono, in particolare, all’irricevibilità della terza questione (v., al riguardo,
sub
A).
A.
Sulla ricevibilità
24.
[OSCURATO:PERSONA] e la CACIB dubitano della rilevanza di tutte o quantomeno di alcune questioni pregiudiziali.
25.
[OSCURATO:PERSONA] non ravvisa alcuna contraddizione tra l’articolo 136 dell’[OSCURATO:PERSONA] 2010 e l’articolo 19 della direttiva sulla parità di trattamento. Non risulterebbe neppure che la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) si sia discostata dall’articolo 19 nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 136. Pertanto, non si porrebbe la questione se sussista ancora oggi un obbligo, in forza del diritto dell’Unione, di interpretazione conforme della normativa del [OSCURATO:PERSONA], per non parlare della questione dell’applicazione diretta dell’articolo 19.
26.
La CACIB spiega che il procedimento principale verte su una regola probatoria che non deriverebbe dal diritto dell’Unione, bensì dalla giurisprudenza francese. Si tratterebbe di una modalità – consentita – del diritto francese più favorevole per le persone asseritamente discriminate, che non potrebbe essere applicata al recepimento della direttiva sulla parità di trattamento da parte del [OSCURATO:PERSONA].
27.
Inoltre, la CACIB sottolinea che, nel merito, sarebbe controversa la valutazione degli elementi di prova da parte della cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles), che tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) non potrebbe verificare.
28.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) non avrebbe sufficientemente spiegato le ragioni per cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è rilevante ai fini della soluzione della controversia. In realtà, le questioni sarebbero ipotetiche.
29.
Tuttavia, in virtù di una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (
20
).
30.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale indica chiaramente perché la Corte presume la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della soluzione della controversia e richiede motivi evidenti per confutare tale presunzione.
31.
Infatti, la rilevanza delle questioni dipende dai poteri di controllo di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) nel procedimento principale nei confronti della cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles). La portata di tali poteri è una questione di diritto francese che la Corte non può giudicare. Ciò spetta piuttosto alla stessa [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione).
32.
Infatti, sembra che la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione), riunita in assemblée plénière (seduta plenaria), abbia presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte al fine di preparare una decisione su un eventuale sviluppo di tali poteri di controllo.
33.
Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, nel diritto francese spetta in linea di principio al giudice di merito applicare e interpretare il diritto straniero (
21
). Ciò è quindi in larga misura sottratto al controllo della [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) in quanto istanza di impugnazione.
34.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) ritiene che, per garantire il rispetto del primato del diritto dell’Unione da parte dello Stato francese, possa essere necessario far evolvere la natura del suo controllo sull’applicazione e sull’interpretazione del diritto straniero se i giudici francesi sono tenuti a valutare la conformità al diritto dell’Unione di norme emanate da un altro Stato membro (
22
).
35.
Nello stesso senso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], già avvocata generale della sezione sociale della [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione), ha proposto, nel suo parere relativo al procedimento principale, un controllo più rigoroso qualora il diritto straniero debba essere interpretato conformemente al diritto dell’Unione. Per tale motivo, essa ha anche proposto alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) di sottoporre alla Corte le prime due questioni (
23
).
36.
Le prime due questioni pregiudiziali sono quindi rilevanti ai fini della decisione della [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) relativa alle proprie competenze nell’ambito della controversia pendente.
37.
Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non si può del resto speculare su ciò che la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) potrebbe considerare una possibile violazione da parte della cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) dell’eventuale obbligo di interpretazione conforme alla direttiva che potrebbe richiedere un controllo nell’ambito di un ricorso per cassazione. Al momento, la [OSCURATO:PERSONA] de Cassation (Corte di Cassazione) sta ancora valutando se effettivamente dispone di un potere di controllo. L’esito di un simile controllo non è quindi ancora pregiudicato.
38.
Per contro, alla luce delle indicazioni di cui alla domanda di pronuncia pregiudiziale in merito al contenuto dell’articolo 136 dell’[OSCURATO:PERSONA] 2010, non si vede effettivamente perché sia necessario pronunciarsi sulla terza questione pregiudiziale. Secondo i metodi di interpretazione consueti, dovrebbe essere possibile senza problemi interpretare tale disposizione in modo da evitare contraddizioni con l’articolo 19 della direttiva sulla parità di trattamento.
39.
Se, nonostante ciò, dall’interpretazione dell’articolo 136 da parte dei giudici del [OSCURATO:PERSONA] dovesse risultare che un’interpretazione conforme è esclusa, ciò avrebbe dovuto essere esposto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, tenuto conto del tenore letterale della disposizione, al fine di mantenere la presunzione di rilevanza.
40.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) motiva tale questione unicamente con il fatto che una risposta alla medesima
potrebbe
essere rilevante ai fini della causa.
41.
La terza questione pregiudiziale è quindi, secondo le indicazioni di cui alla domanda di pronuncia pregiudiziale, ipotetica e, pertanto, irricevibile.
B.
Prima questione: si tratta ancora di diritto dell’Unione?
42.
Occorre quindi esaminare la prima questione, vale a dire se, dal punto di vista del diritto dell’Unione, una norma quale l’articolo 136 dell’[OSCURATO:PERSONA] 2010 debba ancora essere considerata, nonostante il recesso del [OSCURATO:PERSONA], un recepimento del diritto dell’Unione, almeno per i vecchi casi, cosicché sussiste un obbligo di interpretazione conforme alla direttiva.
43.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], i suoi giudici continuano effettivamente a interpretare tale disposizione in modo conforme alla direttiva. Essi seguirebbero anche la giurisprudenza della Corte pronunciata fino al termine del periodo di transizione.
44.
[OSCURATO:PERSONA] contesta tuttavia che tale prassi si basi su un obbligo
derivante dal diritto dell’Unione
. Esso deriverebbe piuttosto dalle norme nazionali relative al recesso dall’Unione, il [OSCURATO:PERSONA] (
24
), che, tra l’altro, ha recepito nel diritto interno la quasi totalità del diritto dell’Unione in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] prima del recesso (
25
).
45.
Tuttavia, tale punto di vista, in particolare alla luce dell’articolo 70 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], non può essere fondato né sull’articolo 50, paragrafo 3, TUE (v., al riguardo,
sub
1), né sull’Accordo sul recesso (v., al riguardo,
sub
2). Se però, in via eccezionale, i tribunali degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano il diritto dell’Unione in simili vecchi casi provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], essi non possono, al pari dei giudici del [OSCURATO:PERSONA], rivolgere alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione di tale diritto in relazione ai procedimenti principali (v., al riguardo,
sub
3).
1.
Articolo 50, paragrafo 3, TUE
46.
Il punto di vista del [OSCURATO:PERSONA] è,
prima facie
, conforme all’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Ai sensi di tale articolo, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.
47.
È vero che, dopo il termine del periodo di transizione, il diritto dell’Unione non si applica più al [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] (v., al riguardo,
sub
a). Tuttavia, ciò non pone fine alla vigenza del diritto dell’Unione per i vecchi casi (v., al riguardo,
sub
b).
a)
Nessuna vigenza dal termine del periodo di transizione
48.
La Corte interpreta correttamente l’articolo 50, paragrafo 3, TUE nel senso che i trattati hanno cessato di essere applicabili al [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo sul recesso, il 1º febbraio 2020, di modo che tale Stato, a partire da tale data, non è più uno Stato membro (
26
).
49.
Gli articoli da 126 a 131 dell’Accordo sul recesso hanno prorogato la vigenza del diritto dell’Unione nel [OSCURATO:PERSONA], tranne per poche eccezioni, fino al 31 dicembre 2020, termine del periodo di transizione.
50.
Come previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, seconda frase, TUE, l’Accordo sul recesso ha adottato, per determinate questioni, disposizioni particolari, valide anche dopo il termine del periodo di transizione. Il diritto dell’Unione nella forma dell’Accordo sul recesso obbliga pertanto il [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi su tali questioni conformemente a dette disposizioni dell’accordo.
51.
La direttiva sulla parità di trattamento non è tuttavia oggetto di tali disposizioni particolari dell’Accordo sul recesso. Di conseguenza, dal termine del periodo di transizione, l’accordo non obbliga né il [OSCURATO:PERSONA] né i suoi giudici a rispettare la direttiva sulla parità di trattamento.
b)
Vigenza perdurante per i vecchi casi
52.
Ma cosa ne consegue per i vecchi casi, ossia per i fatti che si sono verificati in precedenza?
53.
Al riguardo, si potrebbe ritenere che, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, oggi il diritto dell’Unione non possa più comportare ulteriori obblighi per il [OSCURATO:PERSONA], anche in vecchi casi, in quanto «[i] trattati cessano di essere applicabili [a tale] Stato». Da dove dovrebbe quindi risultare una norma di diritto dell’Unione che obbligherebbe il [OSCURATO:PERSONA] a continuare ad applicare il diritto dell’Unione a vecchi casi? Nessuna delle poche norme del diritto dell’Unione che restano vincolanti per tale Stato lo prevede. Questa è, del resto, anche la posizione del [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa (
27
).
54.
Tuttavia, a ben vedere, tale interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE non è imperativa, in quanto nemmeno tale disposizione indica espressamente che, dopo un recesso, il diritto dell’Unione non è più applicabile a vecchi casi nello Stato di cui trattasi. Una simile norma espressa sarebbe però necessaria per ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano voluto conferire un effetto retroattivo (
ex tunc
) all’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Infatti, normalmente, le disposizioni legali si applicano solo a partire dalla loro pubblicazione (
ex nunc
). Infatti, solo in rari casi eccezionali la retroattività sarebbe compatibile con il principio fondamentale della certezza del diritto (
28
).
55.
È vero che il [OSCURATO:PERSONA] tenta di argomentare di non essere oggi più vincolato dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal suo principio della certezza del diritto. Tuttavia, ciò non significa comunque che l’articolo 50, paragrafo 3, TUE possa essere inteso nel senso di derogare a tale principio.
56.
Infatti, il principio della certezza del diritto non è una particolarità del diritto dell’Unione, bensì un principio comune agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che trova la sua origine nel diritto romano (
29
). In particolare, esso costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico del [OSCURATO:PERSONA] (
30
). Non si può quindi ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano voluto accettare, in caso di un recesso, una riduzione così grave della certezza del diritto, che potrebbe anche andare a scapito dei propri cittadini e delle proprie imprese.
57.
Inoltre è ben nota l’importanza della certezza del diritto della comunità internazionale, in particolare nel contesto della cessazione di trattati internazionali, le cui conseguenze sono disciplinate dall’articolo 70 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Al pari dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, l’articolo 70, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] prevede che la cessazione di un trattato internazionale libera le parti dall’obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato stesso. Tuttavia, la cessazione ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che si sia venuta a creare a motivo dell’esecuzione del trattato prima della sua cessazione.
58.
Sebbene la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] non vincoli né l’Unione né tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, alcune delle sue disposizioni riflettono le norme di diritto internazionale consuetudinario che, in quanto tali, vincolano le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima (
31
). Per quanto possibile, è pacifico che anche l’articolo 70 codifica il diritto internazionale consuetudinario (
32
), fondato a sua volta sui principi di certezza del diritto e di irretroattività generalmente ammessi (
33
).
59.
È vero che l’articolo 70 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ammette accordi derogatori, tuttavia, in assenza di una regola espressa nell’articolo 50 TUE, ritengo che sia esclusa un’interpretazione di tale disposizione nel senso di un simile accordo.
2.
Accordo sul recesso
60.
Resta quindi da stabilire se l’Accordo sul recesso contenga uno specifico patto in deroga all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], che esclude l’ulteriore applicazione della direttiva sulla parità di trattamento nel procedimento principale.
61.
Al proposito, occorre anzitutto constatare che l’Accordo sul recesso non contiene alcuna disposizione riguardante espressamente l’applicazione della direttiva sulla parità di trattamento o del diritto dell’Unione nel suo complesso a vecchi casi.
62.
Tuttavia, l’Accordo sul recesso prevede espressamente, per determinate disposizioni, che esse continuino ad applicarsi ai vecchi casi. In particolare, gli articoli 66 e 67 dell’Accordo sul recesso sono pertinenti al riguardo.
63.
Ai sensi dell’articolo 66 dell’Accordo sul recesso, i regolamenti sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali continuano ad applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] per i contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione e ai fatti che danno origine a un danno, se si verificano prima della fine del periodo di transizione (
34
). Per contro, negli [OSCURATO:PERSONA] membri, come nel procedimento principale in Francia, tali regolamenti si applicano già indipendentemente dall’Accordo sul recesso, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA].
64.
Inoltre, l’articolo 67 dell’Accordo sul recesso prevede che determinate norme del diritto dell’Unione relative alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle sentenze continuino ad applicarsi ai procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, come il procedimento principale. Pertanto, i giudici dell’Unione devono, in determinate circostanze, riconoscere la competenza dei giudici del [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono, in linea di principio, dare esecuzione a determinate sentenze da essi pronunciate.
65.
La CACIB ne deduce,
a contrario
, che il diritto dell’Unione non si applica più alle questioni che non sono disciplinate dagli articoli 66 e 67 o da altre disposizioni, anche per quanto riguarda i vecchi casi. Anche il [OSCURATO:PERSONA] giunge a tale conclusione, dal momento che l’Accordo sul recesso costituirebbe una codificazione dettagliata, completa ed esaustiva che prevederebbe l’applicazione del diritto dell’Unione per determinati vecchi casi espressamente disciplinati, ma non appunto nel procedimento principale. In caso contrario, nonostante il recesso, la Corte manterrebbe il potere di giudicare il diritto del [OSCURATO:PERSONA].
66.
Per contro, HJ e la [OSCURATO:PERSONA] si oppongono a tale conclusione
a contrario
. La loro interpretazione dell’Accordo sul recesso è corroborata dall’obiettivo di garantire la certezza del diritto, quale espresso al settimo considerando del preambolo di tale accordo. La modifica retroattiva della situazione giuridica è, in linea di principio, incompatibile con ciò. Questo vale a maggior ragione nel caso di specie in quanto l’esito di controversie pendenti potrebbe dipendere dalla circostanza fortuita che esse siano state concluse prima della scadenza del periodo di transizione o, come nel procedimento principale, solo dopo tale data (
35
).
67.
È vero che è proprio allo scopo di garantire la certezza del diritto che il [OSCURATO:PERSONA], con il suo recesso, ha recepito la quasi totalità del diritto dell’Unione nel diritto interno (
36
) e che i suoi giudici continuano a interpretare tali disposizioni alla luce del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte (
37
).
68.
Tuttavia, ciò non modifica il ragionamento su cui si fonda già l’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE qui propugnata: tenuto conto dell’importanza fondamentale del principio della certezza del diritto, non si può ritenere, in mancanza di una disposizione espressa, che l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] abbiano convenuto, nell’Accordo sul recesso in quanto atto giuridico del diritto dell’Unione, di eliminare retroattivamente l’applicazione della quasi totalità del diritto dell’Unione a vecchi casi (
38
).
3.
Limitazione del procedimento pregiudiziale
69.
Si deve tuttavia concordare con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la Corte non dovrebbe continuare a essere competente a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa del [OSCURATO:PERSONA] di recepimento – eventualmente ancora vigente – nel contesto di vecchi casi pendenti dinanzi ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Su tale questione, l’Accordo sul recesso contiene effettivamente disposizioni che, pur non riguardando espressamente il procedimento principale, mostrano come occorra trattarlo.
70.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’Accordo sul recesso, le disposizioni del medesimo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione. L’articolo 4, paragrafo 5, prevede inoltre che le autorità giudiziarie e amministrative del [OSCURATO:PERSONA] interpretino ed applichino tale accordo tenendo debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emanata dopo la fine del periodo di transizione. Tuttavia, ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti dall’Accordo sul recesso (
39
), ciò non implica più il diritto dei giudici del [OSCURATO:PERSONA] di adire la Corte in via pregiudiziale.
71.
Ne deduco che, dalla fine del periodo di transizione, la Corte non può adottare nuove decisioni vincolanti sull’interpretazione del diritto dell’Unione per quanto riguarda situazioni disciplinate dal diritto del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò esclude, in particolare, che i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri investiti, come nel procedimento principale, di vecchi casi provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] presentino alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione delle norme applicabili a tali casi. Infatti, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia principale (
40
) e non mira a esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (
41
). A tal fine, non è sufficiente che si tenga debitamente conto di una decisione della Corte ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’Accordo sul recesso.
72.
Pertanto, i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono risolvere i vecchi casi rientranti nell’ambito di applicazione del diritto del [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo dei giudici di tale Stato, conformandosi alla pertinente giurisprudenza della Corte pronunciata prima della fine del periodo di transizione e tenendo debitamente conto della giurisprudenza pronunciata successivamente, senza tuttavia poter adire la Corte.
4.
Conclusione parziale
73.
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che un giudice di uno Stato membro che adotta una decisione dopo la fine del periodo di transizione deve considerare una normativa del [OSCURATO:PERSONA] che recepisce l’articolo 19 della direttiva sulla parità di trattamento un recepimento del diritto dell’Unione se la sua decisione riguarda fatti verificatisi nel [OSCURATO:PERSONA] prima di tale data. Al riguardo, detto giudice deve – al pari di un giudice del [OSCURATO:PERSONA] – osservare la giurisprudenza pertinente della Corte anteriore alla fine del periodo di transizione e tenere debitamente conto della giurisprudenza pronunciata successivamente, senza tuttavia poter adire la Corte in via pregiudiziale.
C.
Seconda questione: obbligo di interpretazione conforme alla direttiva
74.
Con la sua seconda questione la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) chiede se i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri che applicano il diritto di altri [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a interpretare tale diritto, al pari del diritto interno, conformemente al diritto dell’Unione.
75.
La risposta a tale questione è evidente. Come la Corte ha già dichiarato in due sentenze citate anche nella domanda di pronuncia pregiudiziale, i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono applicare anche il diritto di altri [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente al diritto dell’Unione (
42
). Persino il Tribunale dell’Unione ha l’obbligo, in taluni casi, di interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (
43
).
76.
Tale risultato è logico, in quanto l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno si impone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione. Esso è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta (
44
).
77.
Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale e ancor più chiaramente secondo il parere dell’avvocata generale [OSCURATO:PERSONA], i dubbi su tale risultato si fondano sul fatto che l’interpretazione del diritto di un altro Stato membro conforme al diritto dell’Unione potrebbe essere considerata un’ingerenza nei suoi diritti sovrani (
45
). Tali preoccupazioni si esprimono anche nel riferimento alla fiducia reciproca nella questione pregiudiziale.
78.
Orbene, quando i giudici di uno Stato membro applicano la legge di un altro Stato membro, essi, in quanto organi di uno Stato membro, esercitano necessariamente un’influenza sui diritti sovrani dell’altro Stato membro (
46
). Esiste sempre il rischio che le norme di cui trattasi siano applicate in modo diverso da come avrebbero fatto i giudici dell’altro Stato membro competenti in via principale. Tuttavia, una simile influenza sui diritti sovrani è, in linea di principio, accettata dalle norme del diritto dell’Unione relative alla legge applicabile, quali i regolamenti Roma I e Roma II menzionati all’articolo 66 dell’Accordo sul recesso. Non si tratta quindi di una violazione di tali diritti.
79.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) e l’avvocata generale [OSCURATO:PERSONA] menzionano che in un caso la Corte ha rifiutato di rispondere a una questione relativa all’interpretazione conforme del diritto di altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
47
). Tuttavia, tale decisione si basa unicamente sul fatto che la risposta alla questione non era pertinente ai fini della soluzione della controversia. Essa non può essere intesa nel senso che ai giudici nazionali sia impedito, quando applicano il diritto di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, di interpretarlo conformemente al diritto dell’Unione.
80.
La questione di quale risultato possa essere raggiunto va tuttavia tenuta distinta dall’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione. Nel diritto dell’Unione, l’interpretazione trova un limite nei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività; inoltre, non può servire da fondamento per un’interpretazione
contra legem
(
48
). In altri termini, l’obbligo di interpretazione conforme cessa quando il diritto nazionale non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito dalla direttiva di cui trattasi (
49
).
81.
Inoltre, l’interpretazione conforme del diritto interno può essere effettuata solo applicando i metodi di interpretazione riconosciuti
in quest’ultimo
(
50
). Nei limiti in cui negli [OSCURATO:PERSONA] membri sono riconosciuti metodi di interpretazione diversi, è quindi concepibile che un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione di norme di recepimento formulate in modo analogo in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri conduca a risultati diversi.
82.
Un giudice nazionale investito di una controversia tra privati e chiamato ad applicare il diritto di un altro Stato membro è pertanto tenuto a interpretare le disposizioni di tale diritto applicando i metodi di interpretazione riconosciuti in tale altro Stato membro e nel rispetto dei principi generali del diritto, conformemente al diritto dell’Unione.
V.
Conclusione
83.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
1) Un giudice di uno Stato membro che adotta una decisione dopo la fine del periodo di transizione deve considerare una normativa del [OSCURATO:PERSONA] che recepisce l’articolo 19 della direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, un recepimento del diritto dell’Unione se la sua decisione riguarda fatti verificatisi nel [OSCURATO:PERSONA] prima di tale data. Al riguardo, detto giudice deve – al pari di un giudice del [OSCURATO:PERSONA] – conformarsi alla giurisprudenza pertinente della Corte anteriore alla fine del periodo di transizione e tenere debitamente conto della giurisprudenza pronunciata successivamente, senza tuttavia poter adire la Corte in via pregiudiziale.
2) Un giudice di uno Stato membro investito di una controversia tra privati e chiamato ad applicare il diritto di un altro Stato membro è tenuto a interpretare le disposizioni di tale diritto applicando i metodi di interpretazione riconosciuti in tale altro Stato membro e nel rispetto dei principi generali del diritto, conformemente al diritto dell’Unione.
1
Lingua originale: il tedesco.
2
[OSCURATO:PERSONA] l’11 luglio 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=zV6n6zNVw_I).
3
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).
4
Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), approvato con decisione del Consiglio dell’Unione europea (UE) 2020/135 del 30 gennaio 2020 (GU 2020, L 29, pag. 1), modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2024 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, del 16 maggio 2024, che aggiunge all’allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell’Unione di recente adozione (GU L, 2024/2134).
5
[OSCURATO:PERSONA], vol. 1155, pag. 331.
6
Regolamento del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
7
Regolamento dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).
8
Regolamento del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
9
Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).
10
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).
11
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
12
Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
13
Regolamento del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).
14
Regolamento del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
15
Direttiva del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).
16
Regolamento del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).
17
V. sentenze del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153, punto 26), del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 114), e del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 61).
18
V. sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, punto 49), e del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 17).
19
V. sentenza del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 27).
20
Sentenze del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, EU:C:2008:359, punto 30), del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 16), e dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali) (C‑292/23, EU:C:2025:255, punto 36).
21
Punto 24 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
22
Punto 40 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
23
Parere del 5 aprile 2024 (impugnazione n. D 21-21.615, pagg. 24 e 25).
24
Come discusso nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]) del 10 luglio 2024, Lipton e a./BA [OSCURATO:PERSONA] ([2024] UKSC 24, punti da 81 a 132).
25
Come esposto nella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) del 10 luglio 2024, Lipton e a./BA [OSCURATO:PERSONA] ([2024] UKSC 24, punti da 51 a 57).
26
Sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques (C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 55), e ordinanza del 16 giugno 2021, Sharpston/Consiglio e rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri (C‑685/20 P, EU:C:2021:485, punto 53).
27
In tal senso comprendo anche lo [OSCURATO:PERSONA] della House of Lords del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and the EU budget, 15º protocollo della sessione 2016/17 del 4 marzo 2017 (HL Paper 125, nn. 133 e 135).
28
V. sentenze del 12 ottobre 1978, Belbouab (10/78, EU:C:1978:181, punto 7), del 6 luglio 2006, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper (C‑154/05, EU:C:2006:449, punto 42), e del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 102).
29
Sentenze del 25 febbraio 1969, Klomp (23/68, EU:C:1969:6, punto 13), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 63). V. anche sentenze della CEDU del 9 dicembre 1994, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (CE:ECHR:1994:1209JUD001342787, § 49), nonché del 28 ottobre 1999, Zielinski, Pradal e Gonzales e a./Francia (CE:ECHR:1999:1028JUD002484694, § 57).
30
V. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) del 10 luglio 2024, Lipton e a./BA [OSCURATO:PERSONA] ([2024] UKSC 24, punti 66 e 67), nonché l’opinione concorde di [OSCURATO:PERSONA]Jones su tale sentenza (punto 196).
31
Sentenze del 16 giugno 1998, Racke (C‑162/96, EU:C:1998:293, punti 24, 45 e 46), del 25 febbraio 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 42), e del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK (C‑266/16, EU:C:2018:118, punto 58).
32
Lodo arbitrale del 30 aprile 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ([OSCURATO:PERSONA]) (
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, vol. XX, punto 75), Villiger, M.E. (2008),
Commentary on the 1969 [OSCURATO:PERSONA] on the Law of Treaties
, articolo 70, punto 14, Ascensio, H., in: Corten, O., Klein, P. (a cura di) (2011),
[OSCURATO:PERSONA] on the Law of Treaties: a commentary
(vol. 2), articolo 70, n. 8, Wittich, S., in: Dörr, O., Schmalenbach, K. (2018),
[OSCURATO:PERSONA] convention on the law of treaties
, articolo 70, punti 40 e 41.
33
Villiger, M.E. (2008),
Commentary on the 1969 [OSCURATO:PERSONA] on the Law of Treaties
, articolo 70, punto 14, e Ascensio, H., in: Corten, O., Klein, P. (2011),
[OSCURATO:PERSONA] on the Law of Treaties: a commentary
(vol. 2), articolo 70, nn. 8 e 9.
34
In tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑632/21, EU:C:2023:671, punto 66).
35
V. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema) del 10 luglio 2024, Lipton e a./BA [OSCURATO:PERSONA] ([2024] UKSC 24, punto 66). A titolo illustrativo, dalla parte dell’Unione, la posizione della commissione di ricorso dell’EUIPO descritta nella sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye ([OSCURATO:PERSONA]) (T‑281/21, EU:T:2022:139, punto 15).
36
V.
supra
, paragrafo 44.
37
V. articolo 6 del [OSCURATO:PERSONA].
38
V.
supra
, paragrafo 56.
39
Articoli 158 e 160 dell’Accordo sul recesso.
40
Sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti (52/76, EU:C:1977:16, punti 26 e 27), e del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 16).
41
Sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, punto 18), del 16 luglio 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 25), e del 1º°agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑784/23, EU:C:2025:609, punto 64).
42
Sentenze del 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 51), e dell’8 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 67).
43
Sentenza del 15 luglio 2025, BCE e [OSCURATO:PERSONA]/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punto 137).
44
Sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 114), del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 24), e del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 61).
45
V. anche conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- und Sportwetten (C‑440/23, EU:C:2025:668, paragrafo 54).
46
V. conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- und Sportwetten (C‑440/23, EU:C:2025:668, paragrafi 48, 49 e 56) relativamente alla questione ancora più ampia del potere di diniego nell’applicazione del diritto straniero.
47
Sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-[OSCURATO:PERSONA] (C‑577/21, EU:C:2022:992, punto 52).
48
Sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 110), del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 63), e del 5 giugno 2025, Nuratau (C‑349/24, EU:C:2025:397, punto 45).
49
Sentenze dell’8 novembre 2016, Ognyanov (C-554/14, EU:C:2016:835, punto 66), del 24 giugno 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, punto 76), e del 15 luglio 2025, BCE e [OSCURATO:PERSONA]/Corneli (C-777/22 P e C-789/22 P, EU:C:2025:580, punto 140).
50
Sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 116), del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 111), del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 62), e del 5 giugno 2025, Nuratau (C‑349/24, EU:C:2025:397, punto 46).