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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15550/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01F3TXW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 3849/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con due distinti motivi: l' inosservanza o erro- nea applicazione della legge penale e mancanza motivazionale in ordine ai motivi addotti dalla difesa che giustificano la detenzione la detenzione della sostanza stu- pefacente per un uso esclusivamente personale ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 75 D.P.R. n. 309/1990; l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'art. 62 bis c.p.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Firenze che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e adduce motivi volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sinda- cato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. La Corte territoriale ha già argomentatamente confutato - con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - la tesi difensiva secondo cui la sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata ad un uso esclusi- vamente personale.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione.

Come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata, dalla testimonianza resa dall'agente di polizia giudiziaria nonché dal verbale di arresto in atti, emerge come l'odierno ricorrente venne sorpreso dai carabinieri mentre stava consumando dell'eroina.

Lo stupefacente di cui in quel momento l'imputato stava facendo uso risultava contenuto in un involucro di carta stagnola, spiegato su un tavolino.

E per quella quota di stupefacente, pari a 0,46 grammi, è stato ritenuto insussistente il reato per l'evidente uso personale.

Tuttavia, in sentenza si dà atto che l'imputato venne rinvenuto in possesso di altri 14 grammi di eroina rinvenuti sulla sua persona e di 30,86 grammi rinvenuti N. 3849/2025 R.G. occultati nell'intercapedine di un muretto antistante il luogo dove lo stesso so- stava.

Tali due involucri, significativamente confezionati nel medesimo modo, sono stati ritenuti con motivazione logica destinati alla cessione a terzi.

Ciò perché dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. è emerso che nel mentre si trovava in una nota piazza di spaccio, seduto al tavolino su cui era poggiata la droga che stava consu- mando, l'imputato aveva anche un bilancino di professione di precisione.

E un altro bilancino venne rinvenuto ai suoi piedi.

Inoltre, lo stesso appariva chiaramente in attesa di clienti.

Viene tra l'altro evidenziato in sentenza, a corroborare il grave quadro indiziario deponente per la destinazione allo spaccio degli oltre 44 grammi di eroina rinvenuti nell'intercapedine anche il fatto che l'imputato non svolge al- cuna attività lavorativa lecita, per cui è ragionevole desumere che tragga il proprio sostentamento dalla attività di spaccio.

Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale.

Va ricordato, infatti, che la valutazione in ordine alla destina- zione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immedia- tezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefa- centi, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale supera- mento dei limiti tabellar i indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che ac- quista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da esclu- dere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salannarr, Rv. 260991).

Tuttavia, il possesso di un quanti- tativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effet- tiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente con- correre a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in N. 3849/2025 R.G. considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della co- stituzione di "scorte" per uso personale; conf.

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).

2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, l'assenza di elementi positivi emersi e valutabili a tal fine e i precedenti penali specifici e reiterati.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01F3TXW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 3849/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con due distinti motivi: l' inosservanza o erro- nea applicazione della legge penale e mancanza motivazionale in ordine ai motivi addotti dalla difesa che giustificano la detenzione la detenzione della sostanza stu- pefacente per un uso esclusivamente personale ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 75 D.P.R. n. 309/1990; l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'art. 62 bis c.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Firenze che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e adduce motivi volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sinda- cato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. La Corte territoriale ha già argomentatamente confutato - con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - la tesi difensiva secondo cui la sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata ad un uso esclusi- vamente personale. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione. Come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata, dalla testimonianza resa dall'agente di polizia giudiziaria nonché dal verbale di arresto in atti, emerge come l'odierno ricorrente venne sorpreso dai carabinieri mentre stava consumando dell'eroina. Lo stupefacente di cui in quel momento l'imputato stava facendo uso risultava contenuto in un involucro di carta stagnola, spiegato su un tavolino. E per quella quota di stupefacente, pari a 0,46 grammi, è stato ritenuto insussistente il reato per l'evidente uso personale. Tuttavia, in sentenza si dà atto che l'imputato venne rinvenuto in possesso di altri 14 grammi di eroina rinvenuti sulla sua persona e di 30,86 grammi rinvenuti N. 3849/2025 R.G. occultati nell'intercapedine di un muretto antistante il luogo dove lo stesso so- stava. Tali due involucri, significativamente confezionati nel medesimo modo, sono stati ritenuti con motivazione logica destinati alla cessione a terzi. Ciò perché dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g. è emerso che nel mentre si trovava in una nota piazza di spaccio, seduto al tavolino su cui era poggiata la droga che stava consu- mando, l'imputato aveva anche un bilancino di professione di precisione. E un altro bilancino venne rinvenuto ai suoi piedi. Inoltre, lo stesso appariva chiaramente in attesa di clienti. Viene tra l'altro evidenziato in sentenza, a corroborare il grave quadro indiziario deponente per la destinazione allo spaccio degli oltre 44 grammi di eroina rinvenuti nell'intercapedine anche il fatto che l'imputato non svolge al- cuna attività lavorativa lecita, per cui è ragionevole desumere che tragga il proprio sostentamento dalla attività di spaccio. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale. Va ricordato, infatti, che la valutazione in ordine alla destina- zione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immedia- tezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefa- centi, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale supera- mento dei limiti tabellar i indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che ac- quista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da esclu- dere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salannarr, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quanti- tativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effet- tiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente con- correre a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in N. 3849/2025 R.G. considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della co- stituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, l'assenza di elementi positivi emersi e valutabili a tal fine e i precedenti penali specifici e reiterati. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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