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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1605/2011

ECLI:EU:T:2011:731
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑377/07) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici concernenti le tecnologie per l’interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment – Rigetto di un’offerta – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale»

1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 22, 90)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 94-96, 105)

3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 230 CE) (v. punto 109)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 121-122) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 13 luglio 2007 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto concernente le “tecnologie per l’interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment” (GU S 128), nonché della decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑377/07) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici concernenti le tecnologie per l’interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment – Rigetto di un’offerta – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale» 1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 22, 90) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 94-96, 105) 3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 230 CE) (v. punto 109) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 121-122) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 13 luglio 2007 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto concernente le “tecnologie per l’interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment” (GU S 128), nonché della decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.