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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17814/2026

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el Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportata alla requisitoria scritta e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;uditi, per l’indagato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoesposto i motivi di gravame e della memoria depositata e hanno insistito perl’accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro haconfermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcerenei confronti del ricorrente, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezzaper i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), di trasferimentofraudolento di valori aggravato (capi 2 e 3), di estorsione pluriaggravata (capo 4)e di cui all’art. 513-bis cod. pen. (capo 5), reati-fine tutti aggravati a normadell’art. 416-bis.1 cod. pen.2.

Avverso la richiamata ordinanza il Pennisi ha proposto ricorso percassazione articolando, con i propri difensori di fiducia, quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1.

Con il primo, in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica provvisoria,denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod.pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Al riguardo lamenta che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ritenutiintegrati dai giudici della cautela in assenza dei presupposti del delitto ascritto, idsunt della prova della provenienza illecita delle risorse e del dolo specifico sottesoall’intestazione fittizia, costituito dalla volontà di eludere l’applicazione di unamisura di prevenzione patrimoniale.Deduce, inoltre, l’assenza di motivazione rispetto ai fatti ascritti al capo 3)dell’imputazione provvisoria, essendo le argomentazioni limitate a quelli di cui alcapo 2).Assume, altresì, che, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non è stata considerata la doglianza difensiva sulla rilevanzadell’intercettazione del 24 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dallaquale traspariva il progetto di acquisizione da parte del primo della Cambusa, dal2016 riconducibile al ricorrente, intercettazione in evidente contraddizione con laritenuta partecipazione dello stesso alla cosca [OSCURATO:PERSONA], vieppiù in quanto l’usodell’espressione “hanno messo a Pennisi” renderebbe ragione di una scelta in dettadirezione compiuta da soggetti terzi.2.2.

Mediante il secondo motivo, con riguardo ai capi 4) e 5) della rubrica, ilricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis.1, 513-bis e629, secondo comma, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione.L’indagato evidenzia, al riguardo, che l’ordinanza censurata è gravementeomissiva rispetto alle deduzioni difensive.In particolare, non sarebbe stato verificato se si fosse realizzata l’effettivacoartazione dell’iniziativa commerciale del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, in primis, nonsarebbero state considerate le risultanze delle indagini difensive, come ledichiarazioni rese in tale sede dai testi Adamo e Tiano, i quali avevano riferito chela persona offesa, in quel periodo, somministrava bevande anche al banco.

Inoltre,la motivazione sarebbe illogica e in contrasto con il compendio istruttorio nellaparte in cui afferma che il Pennisi non esitava a rivolgere minacce nei confrontidella persona offesa, in assenza di interlocuzioni dirette tra i due e senza indicareda quale elemento sarebbe stata desunta tale conclusione.Deduce, altresì, che, quanto all’aggressione in danno del [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio2023, la motivazione, oltre ad essere contraddittoria, omette di considerare ledichiarazioni rese a sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA], che avevaassistito al fatto e aveva ricondotto tale aggressione ad una reazione a uncomportamento della vittima, che aveva picchiato un anziano di settantatré anni.Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. evidenzial’apoditticità e la contraddittorietà della motivazione, atteso che non erano cessatigli ipotizzati atti intimidatori nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], neppure dopo l’assunzione,da parte di questi, del figlio del presunto vertice del sodalizio nel suo locale.2.3.

Con l terzo motivo, rispetto al capo 1) della rubrica provvisoria, il Pennisilamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e degli artt.192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per la mancanza dielementi atti a suffragare che egli avesse fornito un contributo effettivo alprogramma criminoso del presunto sodalizio.Segnatamente, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni generiche e derelato, non asseverate dalla fonte primaria, mentre, per la qualità di FrancescoOliverio cl.’90, il provvedimento censurato aveva fatto addirittura confusione coninterrogatorio resi dallo stesso, l’uno nel quale escludeva che i locali del Pennisifossero riconducibili alla cosca, cui questi si rivolgeva solo se aveva problemi, el’altro nel quale affermava, per contro, la gestione dei locali da parte di essoricorrente per conto della cosca alla quale era intraneo.Deduce, di poi, che il collegio ha omesso di considerare che, nel periodo dellapresunta affiliazione, era detenuto ininterrottamente in regime di cui all’art. 41-bis l. ord. penit. e non ha indicato la fonte dell’Oliverio, che aveva detto diconoscere poco o niente esso ricorrente.2.4.

Mediante il quarto motivo assume violazione e falsa applicazione degliartt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione, atteso chele argomentazioni dell’ordinanza censurata sul periculum in mora sarebberofondate su mere clausole di stile, senza indicare rischi concreti, come quelli direiterazione del reato ed elementi idonei a suffragarli.3.

Con memoria contenente motivi aggiunti, la difesa del ricorrente, rispettoal primo e al terzo motivo del ricorso, lamenta travisamento delle risultanzeinvestigative laddove è stata valorizzata la caratura criminale del presunto correoGaetano Russo, indicato quale noto esponente del locale dei Papaniciari, gravatoda precedenti penali, evidenziando che dal contestualmente prodotto certificatodel casellario giudiziario si desume che si tratta di soggetto incensurato.

Inoltre,con riferimento al secondo motivo dello stesso ricorso, sottolinea che, come risultadall’annotazione dei Carabinieri di Crotone del 21 maggio 2023 (anch’essacontestualmente depositata), il fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], avevafornito informazioni del tutto sovrapponibili al [OSCURATO:PERSONA], individuando la personacon la quale la vittima aveva avuto un violento diverbio in [OSCURATO:PERSONA],detto Gino.4.

Con successiva memoria il Pennisi ha insistito, anche in replica allarequisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, per l’accoglimento del ricorso e deimotivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso – cui si correla anche il primo dei motivi aggiunti- è fondato, per le ragioni di seguito esposte.Occorre premettere che è emerso dall’ampia attività captativa svolta che ilPennisi aveva intestato ad altri soggetti due imprese allo stesso riconducibili,ovvero la società Cambusa e la Uramare di [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza èperaltro riconosciuta dal ricorrete, il quale assume l’insussistenza dei ritenuti graviindizi di colpevolezza sotto due diversi aspetti.1.1.Innanzi tutto l’indagato deduce non sarebbe dimostrata la provenienzaillecita delle risorse.Sennonché non rilevano ai fini della configurabilità del delittoprovvisoriamente ascritto di trasferimento fraudolento di valori, condotte cheabbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, poiché l'incriminazionefinalizzata ad evitare manovre, da parte di soggetti potenzialmente assoggettabilia misure di prevenzione, volte a non far figurare la disponibilità di beni o altreutilità, indipendentemente dalla provenienza degli stessi (tra le tante, Sez. 2, n.171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103; Sez. 2, n. 28300 del16/04/2019, Russo, Rv. 276216).1.2.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, la mancanza di gravi indizi di colpevolezzarispetto all’elemento soggettivo del reato.Tale censura coglie, invece, nel segno.Al riguardo, mette conto evidenziare che è vero, come ha sottolineato ladecisione censurata, che il dolo specifico del delitto (costituito dallo scopo dieludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali) non è esclusodall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamentecollegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione(Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598).Tuttavia, anche se eventuali altre finalità possono coesistere, resta fermo chela condotta dell’interponente deve essere animata necessariamente dal dolospecifico di eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico (exceteris, Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355; Sez. 5, n. 22106del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli,Rv. 274286).Inoltre, se il delitto di trasferimento fraudolento di valori può esserecommesso anche da colui il quale non sia ancora sottoposto a misure diprevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato,occorre, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni dilegge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possafondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2826459).Nel caso in esame, peraltro, sia l’ordinanza applicativa della misura che quellacensurata, sono obiettivamente carenti sotto ambedue gli aspetti richiamati,poiché si limitano ad affermare l’astratta compatibilità tra la finalità, dedotta dalladifesa dell’indagato, di eludere le imposte e quella, richiesta dalla normaincriminatrice, di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione, senza indicarealcun elemento concreto, se non in modo congetturale, rispetto a quest’ultimafinalità, che è l’unica rilevante, come evidenziato, per la sussistenza del reato.A tal proposito, infatti, la pronuncia impugnata utilizza espressioni di carattereipotetico, laddove afferma che il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatricerende “più che verosimile e ragionevole” la circostanza che gli investimenti sianostati mascherati da intestazioni fittizie per eludere la disciplina in materia diprevenzione patrimoniale, perché dal tenore delle conversazioni intercettate edalle dinamiche criminali oggetto di accertamento emerge il pieno inserimento delPennisi nella cosca [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge che questa situazione avrebbe reso “più cheprobabile” l’aggressione giuridica dei patrimoni investiti occultamente nelle attivitàcommerciali, anche in ragione dei precedenti penali degli indagati e del contestoambientale di riferimento.In sostanza, a prescindere dal coinvolgimento, in tesi, del ricorrente in attivitàdelittuose di stampo associativo in quel periodo, nessun elemento concreto vienevalorizzato per poter avallare l’affermata presunzione per la quale il Pennisi potevaavere percezione che sarebbe stato concretamente promosso un procedimento diprevenzione nei suoi confronti.2.

Il secondo motivo (cui si ricollega anche il secondo dei motivi aggiunti) è,del pari, fondato.La difesa dell’indagato nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale delRiesame ha prodotto documentazione, ritraibile dalle indagini difensive svolte, chela pronuncia impugnata ha completamente omesso di considerare, anche solo perdisattendere le censure formulate attraverso le stesse.In effetti, nell’assumere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reatodi cui all’art. 629 cod. pen., non sono state vagliate le dichiarazioni di due exdipendenti del [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito che nel locale si effettuava servizio disomministrazione alcolica al banco, circostanza che, peraltro, emerge – come sievince a pag. 16 del provvedimento censurato – anche dalle intercettazioniintercorse tra la presunta vittima e il Pennisi, nelle quali il primo riconosce che lamadre ha effettuato tale servizio ed è stata redarguita dallo stesso.

Intercettazioni,queste, valorizzate come elementi a carico dell’indagato e che, tuttavia, appaionoin realtà di carattere ambiguo poiché potrebbero essere lette anche nel senso cheil [OSCURATO:PERSONA] continuava, come confermato dai richiamati testi, a effettuare il servizioal banco e cercava solo di giustificarsi con il Siniscalchi.

Quanto agli ulterioriepisodi, la decisione censurata si limita ad attribuire rilievo all’idea rappresentatadalla presunta persona offesa, ritratta anche da alcune intercettazioni, nelle qualilamenta con terzi soggetti che detti episodi erano iniziati in concomitanza conl’apertura del locale e riconducibili al Pennisi e al Siniscalchi.Va considerato, rispetto agli indicati aspetti, che dal complesso delle risultanzecaptative per come riportate dallo stesso Tribunale del Riesame emerge, in effetti,un risalente rapporto della presunta persona offesa sia con il predetto Siniscalchiche con il Pennisi, dei quali era stato socio.

Di qui, neppure è considerata, anchesolo per disattenderla, la concreta ricostruzione alternativa della vicendanell’ambito di accordi tra ex soci rispetto alle modalità di svolgimento di nuovePer altro verso, non sono state valutate, rispetto all’aggressione del Putroneda parte dell’indagato, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalMendicino, presente a fatti, il quale, nell’immediatezza, ha riferito che l’accadutoera dipeso da circostanze esultanti un contesto estorsivo, essendo la reazione delPennisi all’aggressione, a propria volta, di un anziano da parte del [OSCURATO:PERSONA].Aggressione corroborata dalle dichiarazioni rese anche dal fratello del [OSCURATO:PERSONA],come evidenziato nei motivi aggiunti.A fronte del complesso di tali elementi, che rendono inadeguata lamotivazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al delitto di estorsioneaggravata, a medesime conclusioni occorre pervenire per quello di cui all’art. 513-bis cod. pen. costruito sulla conseguente incidenza sulla lesione della liberaesplicazione, in regime di concorrenza, dell’attività di imprese.3.Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale (e di nuovo al primodei motivi aggiunti), occorre rammentare, su un piano generale, che la condottadi partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabileinserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, perle specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi(Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).Nella fattispecie per cui è processo effettivamente il ruolo del Pennisi nellaconsorteria criminale - costruito, già nella rubrica dell’imputazione provvisoria,descrivendo soprattutto i reati-fine per i quali la motivazione del provvedimentocensurato è risultata carente - non viene adeguatamente individuato sia rispettoagli elementi costitutivi del reato, sia alla carente motivazione rispetto alle censuredifensive.Il Tribunale del Riesame non ha inoltre risolto le non trascurabili questionifatte valere dalla con riguardo al teste Oliveiro, che non solo, rispetto alla qualità,è stato “confuso” con un altro omonimo collaboratore di giustizia, ma ha reso, neltempo, dichiarazioni che, effettivamente, si contraddicono le une con le altrerispetto alla posizione dell’indagato.Non può invero ritenersi, come ha fatto il provvedimento impugnato, chepossano ricondursi a coerenza affermazioni come quella resa inizialmente dalcollaboratore nel senso che l’indagato non operava per la cosca ma si rivolgeva adessa solo se aveva problemi per ricevere protezione, da quelle successive per lequali era intraneo all’associazione criminosa per conto della quale gestiva locali nelterritorio crotonese.Le relative dichiarazioni, in realtà, assumono un significato molto diverso,dovendo essere distinta la condotta di colui il quale partecipa a un’associazionemafiosa, il che – come evidenziato - implica un inserimento stabile nella stessa ela "messa a disposizione" per finalità criminose (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, cit.), da colui il quale cerca la “protezione” dell’associazione medesima.Quest’ultima condotta può connotarsi secondo modalità variegate, dalle qualiderivano differenti qualificazioni giuridiche.

Innanzi tutto, essa può concretarsi nelc.d. concorso esterno all’associazione, che si realizza nell’ipotesi nell’instaurazioneda parte di un imprenditore di un rapporto con la cosca caratterizzato da reciprocivantaggi (ex ceteris, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez.5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683), consistenti, per l'imprenditore,nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa,nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello,Rv. 256740).

Ipotesi, quest’ultima, nella quale è necessario che il dolo direttoinvesta sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributocausale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamentodell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare uncontributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso delsodalizio (Sez.

U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672).

La ricerca dellaprotezione può essere espressiva, per altro verso, di un mero legame tra ilsoggetto, che potrebbe essere talora finanche vittima, a sua volta, di altri o dellostesso sodalizio criminale cui si rivolge (tra le altre, Sez. 2, n. 34126 del05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 – 06; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005,D’Orio, Rv. 232963), nel senso che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta divenire a patti con la compagine criminosa, ma cede all'imposizione e subisce ilrelativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare taledanno.

Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure – che nella prassisono state oggetto di definizioni aventi carattere solo descrittivo – risiede nellacircostanza che l'imprenditore “colluso”, a differenza di quello di “vittima”, haconsapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con ilsodalizio mafioso.E, del resto, le ineludibili contraddizioni emerse, in forza dei principirichiamati, dalle dichiarazioni dell’Oliveiro, che avrebbe dovuto riscontrare quelledel [OSCURATO:PERSONA], sono superate dall’ordinanza censurata facendo riferimento aigravi indizi di colpevolezza per i reati-fine provvisoriamente ascritti al ricorrente, imotivi di ricorso relativi ai quali sono stati del pari accolti.4.

L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportata alla requisitoria scritta e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;uditi, per l’indagato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoesposto i motivi di gravame e della memoria depositata e hanno insistito perl’accoglimento degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catanzaro haconfermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcerenei confronti del ricorrente, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezzaper i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), di trasferimentofraudolento di valori aggravato (capi 2 e 3), di estorsione pluriaggravata (capo 4)e di cui all’art. 513-bis cod. pen. (capo 5), reati-fine tutti aggravati a normadell’art. 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso la richiamata ordinanza il Pennisi ha proposto ricorso percassazione articolando, con i propri difensori di fiducia, quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica provvisoria,denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod.pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Al riguardo lamenta che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ritenutiintegrati dai giudici della cautela in assenza dei presupposti del delitto ascritto, idsunt della prova della provenienza illecita delle risorse e del dolo specifico sottesoall’intestazione fittizia, costituito dalla volontà di eludere l’applicazione di unamisura di prevenzione patrimoniale.Deduce, inoltre, l’assenza di motivazione rispetto ai fatti ascritti al capo 3)dell’imputazione provvisoria, essendo le argomentazioni limitate a quelli di cui alcapo 2).Assume, altresì, che, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non è stata considerata la doglianza difensiva sulla rilevanzadell’intercettazione del 24 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dallaquale traspariva il progetto di acquisizione da parte del primo della Cambusa, dal2016 riconducibile al ricorrente, intercettazione in evidente contraddizione con laritenuta partecipazione dello stesso alla cosca [OSCURATO:PERSONA], vieppiù in quanto l’usodell’espressione “hanno messo a Pennisi” renderebbe ragione di una scelta in dettadirezione compiuta da soggetti terzi.2.2. Mediante il secondo motivo, con riguardo ai capi 4) e 5) della rubrica, ilricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 416-bis.1, 513-bis e629, secondo comma, cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione.L’indagato evidenzia, al riguardo, che l’ordinanza censurata è gravementeomissiva rispetto alle deduzioni difensive.In particolare, non sarebbe stato verificato se si fosse realizzata l’effettivacoartazione dell’iniziativa commerciale del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in primis, nonsarebbero state considerate le risultanze delle indagini difensive, come ledichiarazioni rese in tale sede dai testi Adamo e Tiano, i quali avevano riferito chela persona offesa, in quel periodo, somministrava bevande anche al banco. Inoltre,la motivazione sarebbe illogica e in contrasto con il compendio istruttorio nellaparte in cui afferma che il Pennisi non esitava a rivolgere minacce nei confrontidella persona offesa, in assenza di interlocuzioni dirette tra i due e senza indicareda quale elemento sarebbe stata desunta tale conclusione.Deduce, altresì, che, quanto all’aggressione in danno del [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio2023, la motivazione, oltre ad essere contraddittoria, omette di considerare ledichiarazioni rese a sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA], che avevaassistito al fatto e aveva ricondotto tale aggressione ad una reazione a uncomportamento della vittima, che aveva picchiato un anziano di settantatré anni.Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. evidenzial’apoditticità e la contraddittorietà della motivazione, atteso che non erano cessatigli ipotizzati atti intimidatori nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], neppure dopo l’assunzione,da parte di questi, del figlio del presunto vertice del sodalizio nel suo locale.2.3. Con l terzo motivo, rispetto al capo 1) della rubrica provvisoria, il Pennisilamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e degli artt.192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per la mancanza dielementi atti a suffragare che egli avesse fornito un contributo effettivo alprogramma criminoso del presunto sodalizio.Segnatamente, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni generiche e derelato, non asseverate dalla fonte primaria, mentre, per la qualità di FrancescoOliverio cl.’90, il provvedimento censurato aveva fatto addirittura confusione coninterrogatorio resi dallo stesso, l’uno nel quale escludeva che i locali del Pennisifossero riconducibili alla cosca, cui questi si rivolgeva solo se aveva problemi, el’altro nel quale affermava, per contro, la gestione dei locali da parte di essoricorrente per conto della cosca alla quale era intraneo.Deduce, di poi, che il collegio ha omesso di considerare che, nel periodo dellapresunta affiliazione, era detenuto ininterrottamente in regime di cui all’art. 41-bis l. ord. penit. e non ha indicato la fonte dell’Oliverio, che aveva detto diconoscere poco o niente esso ricorrente.2.4. Mediante il quarto motivo assume violazione e falsa applicazione degliartt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione, atteso chele argomentazioni dell’ordinanza censurata sul periculum in mora sarebberofondate su mere clausole di stile, senza indicare rischi concreti, come quelli direiterazione del reato ed elementi idonei a suffragarli.3. Con memoria contenente motivi aggiunti, la difesa del ricorrente, rispettoal primo e al terzo motivo del ricorso, lamenta travisamento delle risultanzeinvestigative laddove è stata valorizzata la caratura criminale del presunto correoGaetano Russo, indicato quale noto esponente del locale dei Papaniciari, gravatoda precedenti penali, evidenziando che dal contestualmente prodotto certificatodel casellario giudiziario si desume che si tratta di soggetto incensurato. Inoltre,con riferimento al secondo motivo dello stesso ricorso, sottolinea che, come risultadall’annotazione dei Carabinieri di Crotone del 21 maggio 2023 (anch’essacontestualmente depositata), il fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], avevafornito informazioni del tutto sovrapponibili al [OSCURATO:PERSONA], individuando la personacon la quale la vittima aveva avuto un violento diverbio in [OSCURATO:PERSONA],detto Gino.4. Con successiva memoria il Pennisi ha insistito, anche in replica allarequisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, per l’accoglimento del ricorso e deimotivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso – cui si correla anche il primo dei motivi aggiunti- è fondato, per le ragioni di seguito esposte.Occorre premettere che è emerso dall’ampia attività captativa svolta che ilPennisi aveva intestato ad altri soggetti due imprese allo stesso riconducibili,ovvero la società Cambusa e la Uramare di [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza èperaltro riconosciuta dal ricorrete, il quale assume l’insussistenza dei ritenuti graviindizi di colpevolezza sotto due diversi aspetti.1.1.Innanzi tutto l’indagato deduce non sarebbe dimostrata la provenienzaillecita delle risorse.Sennonché non rilevano ai fini della configurabilità del delittoprovvisoriamente ascritto di trasferimento fraudolento di valori, condotte cheabbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, poiché l'incriminazionefinalizzata ad evitare manovre, da parte di soggetti potenzialmente assoggettabilia misure di prevenzione, volte a non far figurare la disponibilità di beni o altreutilità, indipendentemente dalla provenienza degli stessi (tra le tante, Sez. 2, n.171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103; Sez. 2, n. 28300 del16/04/2019, Russo, Rv. 276216).1.2. Il ricorrente evidenzia, inoltre, la mancanza di gravi indizi di colpevolezzarispetto all’elemento soggettivo del reato.Tale censura coglie, invece, nel segno.Al riguardo, mette conto evidenziare che è vero, come ha sottolineato ladecisione censurata, che il dolo specifico del delitto (costituito dallo scopo dieludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali) non è esclusodall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamentecollegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione(Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598).Tuttavia, anche se eventuali altre finalità possono coesistere, resta fermo chela condotta dell’interponente deve essere animata necessariamente dal dolospecifico di eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico (exceteris, Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355; Sez. 5, n. 22106del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256; Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli,Rv. 274286).Inoltre, se il delitto di trasferimento fraudolento di valori può esserecommesso anche da colui il quale non sia ancora sottoposto a misure diprevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato,occorre, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni dilegge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possafondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2826459).Nel caso in esame, peraltro, sia l’ordinanza applicativa della misura che quellacensurata, sono obiettivamente carenti sotto ambedue gli aspetti richiamati,poiché si limitano ad affermare l’astratta compatibilità tra la finalità, dedotta dalladifesa dell’indagato, di eludere le imposte e quella, richiesta dalla normaincriminatrice, di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione, senza indicarealcun elemento concreto, se non in modo congetturale, rispetto a quest’ultimafinalità, che è l’unica rilevante, come evidenziato, per la sussistenza del reato.A tal proposito, infatti, la pronuncia impugnata utilizza espressioni di carattereipotetico, laddove afferma che il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatricerende “più che verosimile e ragionevole” la circostanza che gli investimenti sianostati mascherati da intestazioni fittizie per eludere la disciplina in materia diprevenzione patrimoniale, perché dal tenore delle conversazioni intercettate edalle dinamiche criminali oggetto di accertamento emerge il pieno inserimento delPennisi nella cosca [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che questa situazione avrebbe reso “più cheprobabile” l’aggressione giuridica dei patrimoni investiti occultamente nelle attivitàcommerciali, anche in ragione dei precedenti penali degli indagati e del contestoambientale di riferimento.In sostanza, a prescindere dal coinvolgimento, in tesi, del ricorrente in attivitàdelittuose di stampo associativo in quel periodo, nessun elemento concreto vienevalorizzato per poter avallare l’affermata presunzione per la quale il Pennisi potevaavere percezione che sarebbe stato concretamente promosso un procedimento diprevenzione nei suoi confronti.2. Il secondo motivo (cui si ricollega anche il secondo dei motivi aggiunti) è,del pari, fondato.La difesa dell’indagato nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale delRiesame ha prodotto documentazione, ritraibile dalle indagini difensive svolte, chela pronuncia impugnata ha completamente omesso di considerare, anche solo perdisattendere le censure formulate attraverso le stesse.In effetti, nell’assumere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reatodi cui all’art. 629 cod. pen., non sono state vagliate le dichiarazioni di due exdipendenti del [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito che nel locale si effettuava servizio disomministrazione alcolica al banco, circostanza che, peraltro, emerge – come sievince a pag. 16 del provvedimento censurato – anche dalle intercettazioniintercorse tra la presunta vittima e il Pennisi, nelle quali il primo riconosce che lamadre ha effettuato tale servizio ed è stata redarguita dallo stesso. Intercettazioni,queste, valorizzate come elementi a carico dell’indagato e che, tuttavia, appaionoin realtà di carattere ambiguo poiché potrebbero essere lette anche nel senso cheil [OSCURATO:PERSONA] continuava, come confermato dai richiamati testi, a effettuare il servizioal banco e cercava solo di giustificarsi con il Siniscalchi. Quanto agli ulterioriepisodi, la decisione censurata si limita ad attribuire rilievo all’idea rappresentatadalla presunta persona offesa, ritratta anche da alcune intercettazioni, nelle qualilamenta con terzi soggetti che detti episodi erano iniziati in concomitanza conl’apertura del locale e riconducibili al Pennisi e al Siniscalchi.Va considerato, rispetto agli indicati aspetti, che dal complesso delle risultanzecaptative per come riportate dallo stesso Tribunale del Riesame emerge, in effetti,un risalente rapporto della presunta persona offesa sia con il predetto Siniscalchiche con il Pennisi, dei quali era stato socio. Di qui, neppure è considerata, anchesolo per disattenderla, la concreta ricostruzione alternativa della vicendanell’ambito di accordi tra ex soci rispetto alle modalità di svolgimento di nuovePer altro verso, non sono state valutate, rispetto all’aggressione del Putroneda parte dell’indagato, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalMendicino, presente a fatti, il quale, nell’immediatezza, ha riferito che l’accadutoera dipeso da circostanze esultanti un contesto estorsivo, essendo la reazione delPennisi all’aggressione, a propria volta, di un anziano da parte del [OSCURATO:PERSONA].Aggressione corroborata dalle dichiarazioni rese anche dal fratello del [OSCURATO:PERSONA],come evidenziato nei motivi aggiunti.A fronte del complesso di tali elementi, che rendono inadeguata lamotivazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al delitto di estorsioneaggravata, a medesime conclusioni occorre pervenire per quello di cui all’art. 513-bis cod. pen. costruito sulla conseguente incidenza sulla lesione della liberaesplicazione, in regime di concorrenza, dell’attività di imprese.3.Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale (e di nuovo al primodei motivi aggiunti), occorre rammentare, su un piano generale, che la condottadi partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabileinserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, perle specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi(Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).Nella fattispecie per cui è processo effettivamente il ruolo del Pennisi nellaconsorteria criminale - costruito, già nella rubrica dell’imputazione provvisoria,descrivendo soprattutto i reati-fine per i quali la motivazione del provvedimentocensurato è risultata carente - non viene adeguatamente individuato sia rispettoagli elementi costitutivi del reato, sia alla carente motivazione rispetto alle censuredifensive.Il Tribunale del Riesame non ha inoltre risolto le non trascurabili questionifatte valere dalla con riguardo al teste Oliveiro, che non solo, rispetto alla qualità,è stato “confuso” con un altro omonimo collaboratore di giustizia, ma ha reso, neltempo, dichiarazioni che, effettivamente, si contraddicono le une con le altrerispetto alla posizione dell’indagato.Non può invero ritenersi, come ha fatto il provvedimento impugnato, chepossano ricondursi a coerenza affermazioni come quella resa inizialmente dalcollaboratore nel senso che l’indagato non operava per la cosca ma si rivolgeva adessa solo se aveva problemi per ricevere protezione, da quelle successive per lequali era intraneo all’associazione criminosa per conto della quale gestiva locali nelterritorio crotonese.Le relative dichiarazioni, in realtà, assumono un significato molto diverso,dovendo essere distinta la condotta di colui il quale partecipa a un’associazionemafiosa, il che – come evidenziato - implica un inserimento stabile nella stessa ela "messa a disposizione" per finalità criminose (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, cit.), da colui il quale cerca la “protezione” dell’associazione medesima.Quest’ultima condotta può connotarsi secondo modalità variegate, dalle qualiderivano differenti qualificazioni giuridiche. Innanzi tutto, essa può concretarsi nelc.d. concorso esterno all’associazione, che si realizza nell’ipotesi nell’instaurazioneda parte di un imprenditore di un rapporto con la cosca caratterizzato da reciprocivantaggi (ex ceteris, Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez.5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683), consistenti, per l'imprenditore,nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa,nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello,Rv. 256740). Ipotesi, quest’ultima, nella quale è necessario che il dolo direttoinvesta sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributocausale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamentodell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare uncontributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso delsodalizio (Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672). La ricerca dellaprotezione può essere espressiva, per altro verso, di un mero legame tra ilsoggetto, che potrebbe essere talora finanche vittima, a sua volta, di altri o dellostesso sodalizio criminale cui si rivolge (tra le altre, Sez. 2, n. 34126 del05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 – 06; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005,D’Orio, Rv. 232963), nel senso che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta divenire a patti con la compagine criminosa, ma cede all'imposizione e subisce ilrelativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare taledanno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure – che nella prassisono state oggetto di definizioni aventi carattere solo descrittivo – risiede nellacircostanza che l'imprenditore “colluso”, a differenza di quello di “vittima”, haconsapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con ilsodalizio mafioso.E, del resto, le ineludibili contraddizioni emerse, in forza dei principirichiamati, dalle dichiarazioni dell’Oliveiro, che avrebbe dovuto riscontrare quelledel [OSCURATO:PERSONA], sono superate dall’ordinanza censurata facendo riferimento aigravi indizi di colpevolezza per i reati-fine provvisoriamente ascritti al ricorrente, imotivi di ricorso relativi ai quali sono stati del pari accolti.4. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17814/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris