Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21951/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1889 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 3430/2019 della CORTE D'APPELLONu mdeir o registro generale 15374/2020Numero sezionale 1889/2026ROMA, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 2058/2018; Numero di raccolta generale 21951/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 26/06/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinviodalla Corte di cassazione, che con ordinanza n.8860/2018 avevaaccolto il ricorso principale di INPS e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’orainnanzi ‘Terna’), ha parzialmente accolto l’opposizione allacartella di pagamento originariamente opposta (n.097.2007.03765765.37) nella parte relativa ai contributi dimaternità afferenti al periodo agosto - novembre 2006,respingendo per il resto nella parte relativa ai contributi dimaternità per il periodo anteriore all’agosto 2006.1.1 - Con ricorso originario del 15/1/2008 la società Terna, sortadal processo di trasformazione di ENEL, si era opposta allacartella di pagamento notificatale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., entedi riscossione per la Provincia di Roma, avente ad oggetto creditidi diversa natura per complessivi € 4.460.090,38, limitandol’opposizione alle sole poste da n. 5 a n. 56 relative allacontribuzione INPS per disoccupazione involontaria, mobilità,CIG, CIGS, malattia e maternità, relativamente al periodo 2002-novembre 2006.

Nelle more del giudizio l’INPS aveva procedutoa sgravi per altre voci residuando l’interesse ad agire dellasocietà ricorrente solo con riferimento alla contribuzione permalattia e maternità, riferite a due codici matricola pari ad €3.209,05 e ad € 1.058.632,00; il Tribunale accoglieval’opposizione dichiarando non dovute le somme incontestazione.1.2 - La Corte d’appello, con la sentenza n.2393 del N2um0e1ro5 re gistro generale 15374/2020Numero sezionale 1889/2026respingeva il gravame dell’ Inps confermando la pronuNnumceirao ddi rai ccolta generale 21951/2026primo grado.

Riteneva che l’art. 20 comma 1 del d.l. nDa.t a pubblicazione 26/06/2026112/2008 conv. in legge n. 133/2008 -secondo cui l’art. 6comma 2 della legge n. 138/1943 si interpreta nel senso che idatori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contrattocollettivo, il trattamento economico di malattia con esonerodell’INPS dalla erogazione dell’indennità, non sono tenuti alversamento della relativa contribuzione all’INPS- fosseapplicabile anche con riferimento ai contributi di maternità, peri quali i datori sarebbero parimenti esonerati.1.3 - Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorsoper cassazione l’INPS dolendosi della ritenuta applicazionedell’art. 20 cit. anche ai contributi di maternità, e interponevaricorso incidentale condizionato la società Terna dolendosi dellaomessa pronuncia in appello sulla eccezione di giudicato esternosollevata con riferimento alla sentenza n. 6177/2010 della Corted’appello di Roma intervenuta fra le medesime parti, che avevaritenuto applicabile il predetto esonero anche alla contribuzionedi maternità.1.4 - La Corte di cassazione con ord. n. 8860/2018, nelrichiamare i propri precedenti sull’obbligo per le società derivatedal processo di trasformazione dell’ENEL al pagamento delcontributo per maternità anche per il periodo antecedente al2009 (termine a cui fa riferimento l’art. 20 comma 2 d.l. n.122/2008) non essendo estensibile a tali contributi l’esoneroprevisto per i contributi per malattia dall’art. 20 comma 1 d.l.n.112/2008, in favore dei datori che abbiano corrispostodirettamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr. Cass.15394/17), e considerato che l’obbligo per tali società diNumero registro generale 15374/2020corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di maternitàN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026discende dai contratti collettivi e non dall’art. 1 d.P.R. nDa.t a pubblicazione 26/06/2026145/1965, disposizione oramai priva di efficacia diretta per lascomposizione di ENEL in più società a seguito di liberalizzazionedel mercato elettrico ex d.lgs. n.79/1999, ha accolto il ricorsodi INPS con rinvio ed ha ritenuto inammissibile il ricorsoincidentale condizionato sulla questione di giudicato, ritenutaassorbita dal giudice di merito nella pronuncia di accoglimento,e riproponibile nel giudizio di rinvio avendo il giudice di merito2.

Hanno riassunto il giudizio in appello sia l’INPS - che hachiesto di accertare l’obbligo di Terna di versare i contributi dimaternità richiesti nella cartella di pagamento - sia la societàTerna che ha chiesto di accertare la formazione del giudicatosulla non debenza dei contributi di maternità per il periodoanteriore al 2009.

Entrambi si costituivano, reciprocamente, neidue giudizi riuniti nei quali si costituiva anche l’Agenzia EntrateRiscossione eccependo il proprio difetto di legittimazionepassiva e concludendo nel merito per l’accoglimento dellapretesa dell’ INPS.2.1 - Nel secondo giudizio di appello la Corte di merito harespinto l’eccepita carenza di legittimazione passiva di AdERperché questione non dedotta né rilevata in sede di legittimità,precisando che in sede di rinvio sono fissati dalla Corte diCassazione i criteri in judicando che devono informare ladecisione della causa (Cass. 21114/08 e 14353/2001), ed haevidenziato che questione ancora controversa era quella deglieffetti del giudicato sulla debenza dei contributi di maternità esanzioni.

Nel giudizio, definito con la sentenza n. 6177/2010della Corte d’appello di Roma, era stato accertato come nonNumero registro generale 15374/2020dovuti i contributi di maternità per il periodo agosto 2006-Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026agosto 2007, coincidente per una parte con il presente giudiziDoat a pubblicazione 26/06/2026(da agosto 2006 a novembre 2006).

Si è escluso che si tratti diun unico rapporto giuridico, e tenuto conto dell’orientamentocirca la capacità espansiva del giudicato esterno operante pergli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a unapluralità di periodi contributivi, assumono caratteretendenzialmente permanente (Cass. 27009/2018), si è reputatoevidente che il giudicato esterno abbia effetto preclusivo per iperiodi coincidenti, ma non per i periodi antecedenti, sicché èstato escluso che quella pronuncia facesse stato in relazione adun periodo anteriore (Cass. 2130/2018), valendo il giudicatosolo per i periodi contributivi successivi a quelli oggetto diaccertamento; ritenuto che pertanto nel caso di specie dovevaessere esclusa l’estensione del giudicato per i periodiantecedenti all’agosto 2006, in parziale accoglimentodell’originaria opposizione a cartella, ne ha pronunciato lafondatezza limitatamente alle pretese di contribuzione permaternità relativa ai periodi da agosto a novembre 2006,compensando le spese fra le parti.3.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàTerna s.p.a. affidandosi a tre motivi, illustrati da memorie, a cuiINPS resiste con controricorso.4.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del16 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La società ricorrente chiede la parziale cassazione dellasentenza impugnata, da confermarsi nella parte in cui haannullato la cartella per i periodi contributivi coincidenti a quelliNumero registro generale 15374/2020oggetto di accertamento nel giudizio concluso con sentenzaN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026Corte d’appello di Roma n. 6177/10 (agosto-novembre 2006) Deat a pubblicazione 26/06/2026- richiamato il principio sviluppato in giurisprudenza tributariacirca l’estensione, a più periodi di imposta, nell’ambito di unmedesimo rapporto giuridico, dell’accertamento compiuto suquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentalecomune ad entrambe le cause, destinato ad avere efficaciapermanente o pluriennale, nell’ambito di un rapporto adesecuzione prolungata, sostenendone l’applicazione anche allacontribuzione previdenziale obbligatoria per il suo caratteresostanzialmente impositivo, ed inquadrando la pluriennalitàcome un maxiperiodo complessivamente considerato - articolale seguenti censure:-con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.e dell’art. 20 D.L. 112/08, dell’art. 6 L.138/1943 e dell’art. 1 e2 d.lgs. 145/65, per avere la Corte d’appello ritenuto che nonsia stata esaminata nel precedente giudizio della stessa Corteterritoriale - esitato con la sentenza n. 6177/2010 - la questionedella estensibilità o meno, in relazione ai contributi di maternità,alle società derivanti dalla trasformazione di Enel, dell’esoneroprevisto dall’art. 20 d.l. 112/2008, questione esaminata e risoltain senso negativo nel presente giudizio; non essendointervenuto un accertamento sulla qualità soggettiva che rendaTerna destinataria in via permanente di detta esenzione, nonera possibile estendere il giudicato esterno a periodi diversi daquelli oggetto del presente giudizio.

Lamenta che la Corte dimerito abbia confuso l’esonero ex art. 20 primo comma (cheriguarda, fino al dicembre 2008, tutte le imprese dello Stato,degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitalemisto) con quello di cui al d.lgs. 145/65 che è disciplina specialeNumero registro generale 15374/2020di esonero per ex ENEL; evidenzia che sono due norme dNi umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026esonero distinte.

Ritiene la parte ricorrente che nella impugnatDaat a pubblicazione 26/06/2026sentenza era stata accertata l’applicabilità a Terna del dispostodell’art. 20 del d.l. 112/2008, restando da definire soltanto laquestione della estensibilità di tale esonero anche allacontribuzione per maternità; nell’affermare che Terna rientravanella categoria dei soggetti datori che sono esoneratidall’obbligo di pagamento dei contributi per malattia fino aldicembre 2008 per aver corrisposto per legge o per contrattocollettivo il trattamento economico di malattia, in quel giudizioera stata dunque accertata tale qualità soggettiva di Terna.Sottolinea che, infine, mettendo a confronto le due pronunceemergeva l’identità delle questioni giuridiche trattate, che inentrambi i casi l’opponente aveva sottoposto all’esame deigiudici le due distinte fattispecie di esonero (quella di art. 20 d.l.112/2008 e quella del d.lgs. 145/65), e che in entrambi i casil’applicabilità della prima fattispecie aveva ritenuto superfluol’esame della seconda.

In definitiva, il giudicato riguardaval’accertamento su una qualità soggettiva che renda Ternadestinataria della esenzione, in via tendenzialmentepermanente.- con il secondo motivo la società ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 20 d.l. 112/08, peravere la Corte d’appello “escluso l’estensione (dell’esonero) aperiodi pregressi del giudicato intervenuto in relazione alperiodo agosto2006/agosto2007”; rileva l’erroneainterpretazione del giudicato formatosi con decisionen.6177/2020 in relazione alla circostanza che “l’accertamentoconcernente una qualità soggettiva della parte obbligata puòassumere valore di giudicato” limitandone il valore ai soliNumero registro generale 15374/2020“periodi contributivi cronologicamente successivi a quelloN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026oggetto di accertamento”, ed invece la sentenza in giudicatDoat a pubblicazione 26/06/2026aveva accertato una qualità soggettiva di Terna, con caratterepermanente, sino al dicembre 2008.

Al riguardo, la ricorrentemenziona la sentenza delle sezioni unite di questa Corte ( CassS.U. n. 13916/2006) sul “maxiperiodo” nella disciplina diesenzione che ha riguardo non a singole obbligazioni ma ad uncomplesso unitario del periodo di imposta.

Ritiene chel’accertamento nel primo giudizio dell’esenzione per un breveperiodo si estenda a tutto il maxiperiodo antecedente al 2009;ed il caso esaminato dalle sezioni unite si riferiva proprio ad unaannualità precedente a quella di accertata esenzione.

Nelgiudicato c’è l’esigenza di eliminare l’incertezza conirrevocabilità di una decisione quale presidio di ragionevoledurata (v. la citata sentenza delle s.u. del 2006), el’accertamento del giudicato preclude e rende superfluo l’esamedel merito della pretesa.- Con il terzo motivo la società ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su quanto scritto in ricorso perriassunzione, inerente alla eccepita nullità del ricorso di INPSper indeterminatezza del petitum perché INPS nel chiedere lacondanna al pagamento delle somme corrispondenti allacontribuzione per maternità avrebbe dovuto individuare le postead essa riferite contenute nella impugnata cartella dipagamento; tutto il resto non impugnato è rimasto in giudicato(con sgravio e riduzione), e l’assenza di determinatezza sulquantum rende impossibile la difesa.

Rileva che la Corte dimerito non si era avveduta che si trattava di una questioneprocessuale che riguardava il ricorso in riassunzione, nonNumero registro generale 15374/2020esaminata, che meritava d’essere esaminata a prescindere dallaN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026risoluzione nel merito.

Data pubblicazione 26/06/20262.

Nel suo controricorso, INPS sostiene l’inammissibilità edinfondatezza del ricorso, ed osserva che la società Terna nonaveva devoluto in appello la questione dell’estensibilità o menodell’esenzione dal pagamento della contribuzione di maternitàprevista dall’art. 20 d.l. 112/08.

Infondato era anche il rilievodella estensione del giudicato esterno nei rapporti di duratacontributivi, per i periodi anteriori.3.

I primi due motivi possono essere congiuntamente trattatipoiché prospettano, sotto diversi profili, la violazione dell’art.2909 c.c..

Essi sono inammissibili per le seguenti ragioni.3.1 - Preliminarmente si osserva che nel presente ricorso percassazione il ricorrente fa più volte menzione della sentenzadella Corte d’appello di Roma n. 6177/2010, integrante ungiudicato esterno su questione comune affrontata in altrogiudizio intercorso fra le stesse parti.

Si tratta della questionesulla non debenza dell’obbligo contributivo per la ritenutasopravvenienza retroattiva dell’art. 20 d.l. 112/08, oveapplicabile non solo ai contributi di malattia ma anche aicontributi di maternità, del cui esonero la ricorrente invocal’applicazione per le società che derivano la loro genesi dalprocesso di trasformazione di ENEL, e sulla quale la Corte dicassazione rescindente in sede di legittimità demandava lavalutazione alla Corte territoriale che non l’aveva decisa peraver ritenuto comunque applicabile la regola dell’esonero.

Laquestione, favorevolmente risolta nella pronuncia resa nelprecedente giudizio per il solo periodo contributivosovrapponibile nei due giudizi, viene nuovamente in esame perverificare se in essa sia stata affermata una qualifica soggettivaNumero registro generale 15374/2020della ricorrente società idonea a rientrare nell’ambito deNi umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026soggetti datori di lavoro che, nelle condizioni del primo commDaat a pubblicazione 26/06/2026dell’art. 20, non siano tenuti al versamento della relativacontribuzione all’INPS (anche per maternità e non solo permalattia), e per verificare se il fondamento dellasovrapposizione parzialmente temporale già disposto nellasentenza impugnata possa estendersi retroattivamente ancheper i periodi oggetto di accertamento nel presente giudizio (dal2002 al luglio 2006) non coperti da giudicato.3.2 - L’analisi del petitum e della causa petendi del precedentegiudizio è determinante per risolvere i quesiti nuovamenterimessi a questa Corte.3.3 - Nel ricorso, tuttavia, non viene riportato il contenuto delprovvedimento giudiziale sulle questioni soggettive, oggettive etemporali che il ricorrente introduce nei motivi enunciati: piùvolte richiamata, della sentenza del 2010 non si riporta l’oggettodella domanda, il passaggio motivazionale in cui si affronta edesplicitamente si risolve la questione sulla qualità soggettiva diTerna, né l’ambito dell’accertamento compiuto in ordine alladelineazione della pretesa contributiva di INPS.

Nel ricorso sicontesta che l’impugnata sentenza abbia fornitoun’interpretazione errata e non condivisibile della primapronuncia, che la portata del giudicato vada effettuata allastregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nellamotivazione, di come sia stata accertata l’applicabilità allasocietà Terna del disposto dell’art. 20 del d.l. 112/2008, ma ciònon si rinviene nel brano riportato (ove, peraltro, si fa menzionedi un altro giudicato e della pronuncia di infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 20 d.l. 112/08 conriferimento alla disciplina della indennità di malattia); non èNumero registro generale 15374/2020riportato l’oggetto della controversia né il dispositivo, maN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026neppure le parti processuali e le loro domande per verificare sDeat a pubblicazione 26/06/2026le risposte decisorie siano congruamente comparabili a quelleodierne; neppure è illustrato il passaggio motivazionale sullaqualifica soggettiva di Terna.

Nel prosieguo, si esprimonoconsiderazioni derivanti dalla messa a “confronto” dei duegiudizi, il primo dei quali, per quanto innanzi, non è verificabile.3.4 - Questa Corte ha affermato che “In tema di ricorso percassazione, pur costituendo il giudicato la regola del casoconcreto e conseguentemente una questione di diritto daaccertare direttamente, la sua interpretazione, da parte delgiudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza daesaminare venga messa a disposizione mediante trascrizionenel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilitàdel motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c.,restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica” (cfr. Cass.n. 1041/2025).

Con riguardo agli aspetti interpretativi dellapronuncia passata in giudicato, va rammentato quanto già conordinanza n.30838/2018 è stato affermato: “il giudicatoesterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilitàper le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché lasua interpretazione deve essere effettuata alla streguadell'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozigiuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., conconseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativisotto il profilo della violazione di legge”.3.5 – Nel caso in esame le questioni interpretative offerte invalutazione dalla parte ricorrente non possono prescindere daquel “confronto” fra testi provvedimentali delle due pronunced’appello di cui proprio nel ricorso si fa menzione, qualiNumero registro generale 15374/2020argomenti di discussione dai quali possa scaturire la soluzioneN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026alla compiuta analisi che si intende essere stata già espletatDaat a pubblicazione 26/06/2026nel precedente giudizio della Corte d’appello, argomento che,ove portato con chiarezza e specificità nella esposizione delmotivo di ricorso, può essere compiutamente esaminato comeprevisto dall’art. 366 c.p.c.

Sulla necessità che sia riprodotto,per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena diinammissibilità dello stesso, “il testo integrale della sentenzache si assume essere passata in giudicato, non essendo a talfine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”, si è piùvolte espressa questa Corte (cfr. Cass. n. 17310/2020 en.25700/2024).

E’ stato ancora osservato (cfr. Cass.n.13662/2025), che il ricorso per cassazione, con il quale sideduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a penadi inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art.366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della partedel provvedimento giurisdizionale passato in giudicato,contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'erratainterpretazione.3.6 - Da ultimo, deve darsi atto che nelle more della redazionedella presente ordinanza è intervenuta pronuncia delle SezioniUnite che, con ord. n.12330/2026, ha ribadito un principioconsolidato (già affermato con ord. n.5822/2024) secondo ilquale “in tema di giudicato esterno, l'interpretazione dellenorme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituirelimite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale,in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovandoriconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, ilprincipio dello stare decisis”.3.7 - I riferimenti contenutistici, come innanzi ritenuti rileNvumaenrot rie gistro generale 15374/2020Numero sezionale 1889/2026per il confronto tra le due pronunce della Corte d’appNuemleloro ddi rai ccolta generale 21951/2026Roma, mancano nell’atto introduttivo della presente fase dDait a pubblicazione 26/06/2026giudizio.4.

Altri due limiti di carattere oggettivo e soggettivo sifrappongono poi alla disamina dell’estensione della disciplinaesonerativa in questione.4.1 - Il primo è già stato chiaramente affermato nella pronunciaCass. n. 16658/2018 resa a favore di INPS nei confronti di altrasocietà già appartenente al gruppo ENEL, ove è stato ritenutoche “questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le societàche, come l'odierna controricorrente, derivano la loro genesi dalprocesso di trasformazione dell'ENEL, sono obbligate alpagamento della contribuzione per maternità anche per ilperiodo anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante il versamento direttodel trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendoestensibile a tali contributi l'esonero previsto dall'art. 20, d.l. n.112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), con riferimento aicontributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbianocorrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr.Cass. n. 15394 del 2017); - a supporto di tale conclusione si èsottolineato che l'obbligo, per tali società, di corrispondere aipropri dipendenti il trattamento di maternità discende daicontratti collettivi, e non già dall'art. 1, d.P.R. n. 145/1965, chedeve ritenersi disposizione ormai priva di efficacia diretta, inquanto legata necessariamente all'esistenza dell'ente pubblicoeconomico denominato [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA],già venuto meno a seguito della sua trasformazione in societàper azioni, per effetto del di. n. 333/1992, e poi ulteriormentescomposto in più società a seguito della liberalizzazione delNumero registro generale 15374/2020mercato elettrico realizzata dalla legge delega n. 128/1999 e daNl umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026successivo d.lgs. n. 79/1999, resa necessaria dal rispetto degDlait a pubblicazione 26/06/2026obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE”.

Attraversol’ulteriore digressione sul fondamento solidaristico dellaprevidenza sociale ed il costante intervento finanziario stataleposto alla base della insussistenza di un nesso di reciprocagiustificazione causale tra prestazioni e contributi, la citatapronuncia perviene ad affermare che il rinvio ai criteri previstiper l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoriaper le malattie, contenuto nell'art. 15, L. n.1204/1971, in temadi corresponsione dell'indennità di maternità, “non consente diper sé di estendere ai contributi per la maternità l'esonerodall'obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti aversare l'indennità di malattia”, ed ancora che “l'individuazionedelle previsioni contrattuali collettive quali fonti esclusivedell'obbligo di corresponsione dell'indennità di maternità daparte della società controricorrente assolve al compito digiustificare la persistenza di tale obbligazione a seguito del venirmeno dell'efficacia precettiva del disposto dell'art. 1, d.P.R. n.145/1965: trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e nonpiù legale, il suo adempimento non può logicamente essereinvocato dall'odierna controricorrente al fine di garantirsil'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali relativiall'indennità di maternità”.

Ulteriori considerazioni sembrano, inquesta sede, superflue, potendosi pianamente dare continuitàai principi già affermati.4.2 - Anche sotto il secondo prospettato profilo non può farsi ameno di richiamare altre pronunce di questa Corte che hannoritenuto che, in materia di obbligazioni contributive,l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parteobbligata, che costituisca elemento costitutivo dell’obbligazioneNumero registro generale 15374/2020a carattere tendenzialmente permanente e comune a varNi umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026periodi del rapporto obbligatorio, non può assumere valore dDait a pubblicazione 26/06/2026giudicato rispetto ai periodi contributivi cronologicamenteanteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamenterispetto a quelli successivi, in riferimento ai quali può ritenersi,salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità(Cass. n. 2130/2018).

Ove pure si riconoscesse rilevanza alcitato giudicato non sarebbe, quindi, estensibile, per il casoconcreto, l’affermazione dell’esonero per i periodi antecedenti aquelli ritenuti coincidenti nella impugnata sentenza, ostandovi ilprofilo soggettivo (cfr. anche Cass. n. 27009/2018: “In tema dicontributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettivadella parte obbligata contenuto in una sentenza passata ingiudicato estende i propri effetti ai periodi contributivicronologicamente successivi, in riferimento ai quali puòritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesimacondizione”).5.

Ulteriore rilievo sottoposto all’attenzione della Corte èl’estensibilità degli effetti tendenzialmente permanenti dellaesenzione invocata che, nel primo motivo di ricorso si collegaalla qualità soggettiva della società destinataria, mentre nelsecondo motivo si collegherebbe al carattere di “maxiperiodo”che avvolgerebbe in un complesso unitario tutto il periodocontributivo in osservazione.5.1 - Sulla natura di effetti permanenti non è fondatal’osservazione difensiva che vorrebbe trarre, dalla elaborazionegiurisprudenziale in materia di giudizi tributari, una regolaapplicabile anche allo speciale settore previdenziale delleobbligazioni contributive.

Non è in discussione quanto rilevatodalle Sezioni Unite Cass. n.13916/2006 e dalla Quinta SezioneNumero registro generale 15374/2020di questa Corte circa l'efficacia del giudicato esterno, neNl umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026processo tributario, sui rapporti di durata, che non trovDaat a pubblicazione 26/06/2026ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto“l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione perun determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori diesso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi caratteredi durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anchecon riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente” (Cass. n. 15938/2025,ed altre precedenti di senso conforme; si rammenti pure Cass.n. 8291/2025 “In tema di giudicato esterno, se uno dei duegiudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapportogiuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poichél'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso ilriesame”, donde l’estensione ad altri periodi di imposta deglieffetti del giudicato sulle questioni di carattere permanente).5.2 - Diversamente, è stato sostenuto nel settore previdenziale,in cui la pluralità di obbligazioni contributive reiterate in piùperiodi esclude la configurabilità di un unico rapportoassicurativo; è stato ritenuto da questa sezione, con ord. n.30853/2021, che ha ripreso la precedente pronuncia sent. n.7981/2016, che “in tema di obbligazioni contributive, ladiversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini diriferimento e di connotazione del rapporto, basta a farconfigurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti,sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, cheNumero registro generale 15374/2020le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretateN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggDait a pubblicazione 26/06/2026in un determinato modo, in quanto per questaparte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancorarealizzati tutti i presupposti”.

L’orientamento è consolidato e nonvi sono argomenti idonei a discostarsene.5.3 - Va da sé che le censure che attengono alla violazione delgiudicato esterno, già arrestatesi ad un rilievo di inammissibilità,per come innanzi visto, perché formulate senza il necessariorispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dalcombinato gli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ., nonpotrebbero neppure essere rivisitate alla luce degli effettianch’essi già confermati per il solo breve periodo ritenutosovrapponibile a quello oggetto della presente controversia, daun lato per la inestensibilità soggettiva del rapporto obbligatorioper i periodi contributivi cronologicamente anteriori, e dall’altroper la inestensibilità temporale a periodi successivi per i qualinon si siano ancora realizzati tutti i presupposti.6.

Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile: in primoluogo, emerge il difetto di specificità e autosufficienza delladoglianza di omessa pronuncia su una eccezione di nullità delricorso in riassunzione per indeterminatezza del petitumformulato da INPS nel richiedere la condanna al pagamento disomme corrispondenti a contribuzione di maternità.

La parte inquesta sede ricorrente non ha riprodotto il brano del ricorso inriassunzione di INPS tacciato di doluta indeterminatezza e sulquale la società aveva centrato, nella propria memoria dicostituzione in risposta alla riassunzione, la propria eccezione dinullità del ricorso dell’istituto; inoltre, fermo restando cheinsormontabile limite nel giudizio di rinvio è la “regola delNumero registro generale 15374/2020decisum” che questa Corte aveva demandato alla CorteN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026d’appello, ossia che era già stato affermato in sede di legittimitDàat a pubblicazione 26/06/2026che le società derivate da ENEL sono obbligate al pagamentodella contribuzione di maternità anche per il periodo anterioreal gennaio 2009, non essendo estensibile ad esse l’esonerodall’art. 20, la questione a discutersi in sede rescissoriariguardava non il quantum debeatur (peraltro determinabile perdetrazione di sgravi e riduzioni) ma la delibazione sul giudicatoesterno, riproponibile nel giudizio di rinvio per essere stataassorbita nel primo giudizio di appello che aveva attinto la ratiodecidendi da altre questioni di carattere decisivo.6.1 - Il motivo di ricorso è altresì inammissibile perché il rigettodella domanda nella parte relativa ai contributi di maternità dicui ai periodi anteriori all’agosto 2006 non costituisce il risultatodi una analisi quantitativa della pretesa contributiva ma laconseguenza della applicazione di un limitato effetto preclusivodel giudicato esterno per i soli periodi coincidenti; la doglianzadi indeterminata indicazione delle poste della cartella esattorialeoggetto di residua pretesa, neppure definibile come richiesta dicondanna generica, non soltanto non attiene alla questionedemandata in rinvio, ma non può prescindere dal petitum dellaoriginaria iniziativa processuale, volta a conseguire, inopposizione alla cartella di pagamento ricevuta in notificadall’agente di riscossione, l’annullamento della pretesadenegando l’accertamento dell’obbligo di versare i contributi dimaternità con essa richiesti.

La censura di omessa pronunciasulla eccezione di nullità sollevata in riassunzione va quindiraffrontata con l’iniziale petitum, restando al fine subvalente laquestione della doluta indeterminatezza della domanda inriassunzione rispetto al diniego dell’an del diritto all’esonero.Numero registro generale 15374/20207.

In conclusione, il ricorso è complessivamente inammissibileN. umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026Seguono le statuizioni sulle spese processuali, liquidate come iDnat a pubblicazione 26/06/2026dispositivo, e sul contributo unificato secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna partericorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €3.500,00 oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Roma, 16 aprile 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1889 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 3430/2019 della CORTE D'APPELLONu mdeir o registro generale 15374/2020Numero sezionale 1889/2026ROMA, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 2058/2018; Numero di raccolta generale 21951/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 26/06/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinviodalla Corte di cassazione, che con ordinanza n.8860/2018 avevaaccolto il ricorso principale di INPS e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’orainnanzi ‘Terna’), ha parzialmente accolto l’opposizione allacartella di pagamento originariamente opposta (n.097.2007.03765765.37) nella parte relativa ai contributi dimaternità afferenti al periodo agosto - novembre 2006,respingendo per il resto nella parte relativa ai contributi dimaternità per il periodo anteriore all’agosto 2006.1.1 - Con ricorso originario del 15/1/2008 la società Terna, sortadal processo di trasformazione di ENEL, si era opposta allacartella di pagamento notificatale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., entedi riscossione per la Provincia di Roma, avente ad oggetto creditidi diversa natura per complessivi € 4.460.090,38, limitandol’opposizione alle sole poste da n. 5 a n. 56 relative allacontribuzione INPS per disoccupazione involontaria, mobilità,CIG, CIGS, malattia e maternità, relativamente al periodo 2002-novembre 2006. Nelle more del giudizio l’INPS aveva procedutoa sgravi per altre voci residuando l’interesse ad agire dellasocietà ricorrente solo con riferimento alla contribuzione permalattia e maternità, riferite a due codici matricola pari ad €3.209,05 e ad € 1.058.632,00; il Tribunale accoglieval’opposizione dichiarando non dovute le somme incontestazione.1.2 - La Corte d’appello, con la sentenza n.2393 del N2um0e1ro5 re gistro generale 15374/2020Numero sezionale 1889/2026respingeva il gravame dell’ Inps confermando la pronuNnumceirao ddi rai ccolta generale 21951/2026primo grado. Riteneva che l’art. 20 comma 1 del d.l. nDa.t a pubblicazione 26/06/2026112/2008 conv. in legge n. 133/2008 -secondo cui l’art. 6comma 2 della legge n. 138/1943 si interpreta nel senso che idatori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contrattocollettivo, il trattamento economico di malattia con esonerodell’INPS dalla erogazione dell’indennità, non sono tenuti alversamento della relativa contribuzione all’INPS- fosseapplicabile anche con riferimento ai contributi di maternità, peri quali i datori sarebbero parimenti esonerati.1.3 - Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorsoper cassazione l’INPS dolendosi della ritenuta applicazionedell’art. 20 cit. anche ai contributi di maternità, e interponevaricorso incidentale condizionato la società Terna dolendosi dellaomessa pronuncia in appello sulla eccezione di giudicato esternosollevata con riferimento alla sentenza n. 6177/2010 della Corted’appello di Roma intervenuta fra le medesime parti, che avevaritenuto applicabile il predetto esonero anche alla contribuzionedi maternità.1.4 - La Corte di cassazione con ord. n. 8860/2018, nelrichiamare i propri precedenti sull’obbligo per le società derivatedal processo di trasformazione dell’ENEL al pagamento delcontributo per maternità anche per il periodo antecedente al2009 (termine a cui fa riferimento l’art. 20 comma 2 d.l. n.122/2008) non essendo estensibile a tali contributi l’esoneroprevisto per i contributi per malattia dall’art. 20 comma 1 d.l.n.112/2008, in favore dei datori che abbiano corrispostodirettamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr. Cass.15394/17), e considerato che l’obbligo per tali società diNumero registro generale 15374/2020corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di maternitàN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026discende dai contratti collettivi e non dall’art. 1 d.P.R. nDa.t a pubblicazione 26/06/2026145/1965, disposizione oramai priva di efficacia diretta per lascomposizione di ENEL in più società a seguito di liberalizzazionedel mercato elettrico ex d.lgs. n.79/1999, ha accolto il ricorsodi INPS con rinvio ed ha ritenuto inammissibile il ricorsoincidentale condizionato sulla questione di giudicato, ritenutaassorbita dal giudice di merito nella pronuncia di accoglimento,e riproponibile nel giudizio di rinvio avendo il giudice di merito2. Hanno riassunto il giudizio in appello sia l’INPS - che hachiesto di accertare l’obbligo di Terna di versare i contributi dimaternità richiesti nella cartella di pagamento - sia la societàTerna che ha chiesto di accertare la formazione del giudicatosulla non debenza dei contributi di maternità per il periodoanteriore al 2009. Entrambi si costituivano, reciprocamente, neidue giudizi riuniti nei quali si costituiva anche l’Agenzia EntrateRiscossione eccependo il proprio difetto di legittimazionepassiva e concludendo nel merito per l’accoglimento dellapretesa dell’ INPS.2.1 - Nel secondo giudizio di appello la Corte di merito harespinto l’eccepita carenza di legittimazione passiva di AdERperché questione non dedotta né rilevata in sede di legittimità,precisando che in sede di rinvio sono fissati dalla Corte diCassazione i criteri in judicando che devono informare ladecisione della causa (Cass. 21114/08 e 14353/2001), ed haevidenziato che questione ancora controversa era quella deglieffetti del giudicato sulla debenza dei contributi di maternità esanzioni. Nel giudizio, definito con la sentenza n. 6177/2010della Corte d’appello di Roma, era stato accertato come nonNumero registro generale 15374/2020dovuti i contributi di maternità per il periodo agosto 2006-Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026agosto 2007, coincidente per una parte con il presente giudiziDoat a pubblicazione 26/06/2026(da agosto 2006 a novembre 2006). Si è escluso che si tratti diun unico rapporto giuridico, e tenuto conto dell’orientamentocirca la capacità espansiva del giudicato esterno operante pergli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a unapluralità di periodi contributivi, assumono caratteretendenzialmente permanente (Cass. 27009/2018), si è reputatoevidente che il giudicato esterno abbia effetto preclusivo per iperiodi coincidenti, ma non per i periodi antecedenti, sicché èstato escluso che quella pronuncia facesse stato in relazione adun periodo anteriore (Cass. 2130/2018), valendo il giudicatosolo per i periodi contributivi successivi a quelli oggetto diaccertamento; ritenuto che pertanto nel caso di specie dovevaessere esclusa l’estensione del giudicato per i periodiantecedenti all’agosto 2006, in parziale accoglimentodell’originaria opposizione a cartella, ne ha pronunciato lafondatezza limitatamente alle pretese di contribuzione permaternità relativa ai periodi da agosto a novembre 2006,compensando le spese fra le parti.3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàTerna s.p.a. affidandosi a tre motivi, illustrati da memorie, a cuiINPS resiste con controricorso.4. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del16 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente chiede la parziale cassazione dellasentenza impugnata, da confermarsi nella parte in cui haannullato la cartella per i periodi contributivi coincidenti a quelliNumero registro generale 15374/2020oggetto di accertamento nel giudizio concluso con sentenzaN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026Corte d’appello di Roma n. 6177/10 (agosto-novembre 2006) Deat a pubblicazione 26/06/2026- richiamato il principio sviluppato in giurisprudenza tributariacirca l’estensione, a più periodi di imposta, nell’ambito di unmedesimo rapporto giuridico, dell’accertamento compiuto suquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentalecomune ad entrambe le cause, destinato ad avere efficaciapermanente o pluriennale, nell’ambito di un rapporto adesecuzione prolungata, sostenendone l’applicazione anche allacontribuzione previdenziale obbligatoria per il suo caratteresostanzialmente impositivo, ed inquadrando la pluriennalitàcome un maxiperiodo complessivamente considerato - articolale seguenti censure:-con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.e dell’art. 20 D.L. 112/08, dell’art. 6 L.138/1943 e dell’art. 1 e2 d.lgs. 145/65, per avere la Corte d’appello ritenuto che nonsia stata esaminata nel precedente giudizio della stessa Corteterritoriale - esitato con la sentenza n. 6177/2010 - la questionedella estensibilità o meno, in relazione ai contributi di maternità,alle società derivanti dalla trasformazione di Enel, dell’esoneroprevisto dall’art. 20 d.l. 112/2008, questione esaminata e risoltain senso negativo nel presente giudizio; non essendointervenuto un accertamento sulla qualità soggettiva che rendaTerna destinataria in via permanente di detta esenzione, nonera possibile estendere il giudicato esterno a periodi diversi daquelli oggetto del presente giudizio. Lamenta che la Corte dimerito abbia confuso l’esonero ex art. 20 primo comma (cheriguarda, fino al dicembre 2008, tutte le imprese dello Stato,degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitalemisto) con quello di cui al d.lgs. 145/65 che è disciplina specialeNumero registro generale 15374/2020di esonero per ex ENEL; evidenzia che sono due norme dNi umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026esonero distinte. Ritiene la parte ricorrente che nella impugnatDaat a pubblicazione 26/06/2026sentenza era stata accertata l’applicabilità a Terna del dispostodell’art. 20 del d.l. 112/2008, restando da definire soltanto laquestione della estensibilità di tale esonero anche allacontribuzione per maternità; nell’affermare che Terna rientravanella categoria dei soggetti datori che sono esoneratidall’obbligo di pagamento dei contributi per malattia fino aldicembre 2008 per aver corrisposto per legge o per contrattocollettivo il trattamento economico di malattia, in quel giudizioera stata dunque accertata tale qualità soggettiva di Terna.Sottolinea che, infine, mettendo a confronto le due pronunceemergeva l’identità delle questioni giuridiche trattate, che inentrambi i casi l’opponente aveva sottoposto all’esame deigiudici le due distinte fattispecie di esonero (quella di art. 20 d.l.112/2008 e quella del d.lgs. 145/65), e che in entrambi i casil’applicabilità della prima fattispecie aveva ritenuto superfluol’esame della seconda. In definitiva, il giudicato riguardaval’accertamento su una qualità soggettiva che renda Ternadestinataria della esenzione, in via tendenzialmentepermanente.- con il secondo motivo la società ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 20 d.l. 112/08, peravere la Corte d’appello “escluso l’estensione (dell’esonero) aperiodi pregressi del giudicato intervenuto in relazione alperiodo agosto2006/agosto2007”; rileva l’erroneainterpretazione del giudicato formatosi con decisionen.6177/2020 in relazione alla circostanza che “l’accertamentoconcernente una qualità soggettiva della parte obbligata puòassumere valore di giudicato” limitandone il valore ai soliNumero registro generale 15374/2020“periodi contributivi cronologicamente successivi a quelloN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026oggetto di accertamento”, ed invece la sentenza in giudicatDoat a pubblicazione 26/06/2026aveva accertato una qualità soggettiva di Terna, con caratterepermanente, sino al dicembre 2008. Al riguardo, la ricorrentemenziona la sentenza delle sezioni unite di questa Corte ( CassS.U. n. 13916/2006) sul “maxiperiodo” nella disciplina diesenzione che ha riguardo non a singole obbligazioni ma ad uncomplesso unitario del periodo di imposta. Ritiene chel’accertamento nel primo giudizio dell’esenzione per un breveperiodo si estenda a tutto il maxiperiodo antecedente al 2009;ed il caso esaminato dalle sezioni unite si riferiva proprio ad unaannualità precedente a quella di accertata esenzione. Nelgiudicato c’è l’esigenza di eliminare l’incertezza conirrevocabilità di una decisione quale presidio di ragionevoledurata (v. la citata sentenza delle s.u. del 2006), el’accertamento del giudicato preclude e rende superfluo l’esamedel merito della pretesa.- Con il terzo motivo la società ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su quanto scritto in ricorso perriassunzione, inerente alla eccepita nullità del ricorso di INPSper indeterminatezza del petitum perché INPS nel chiedere lacondanna al pagamento delle somme corrispondenti allacontribuzione per maternità avrebbe dovuto individuare le postead essa riferite contenute nella impugnata cartella dipagamento; tutto il resto non impugnato è rimasto in giudicato(con sgravio e riduzione), e l’assenza di determinatezza sulquantum rende impossibile la difesa. Rileva che la Corte dimerito non si era avveduta che si trattava di una questioneprocessuale che riguardava il ricorso in riassunzione, nonNumero registro generale 15374/2020esaminata, che meritava d’essere esaminata a prescindere dallaN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026risoluzione nel merito. Data pubblicazione 26/06/20262. Nel suo controricorso, INPS sostiene l’inammissibilità edinfondatezza del ricorso, ed osserva che la società Terna nonaveva devoluto in appello la questione dell’estensibilità o menodell’esenzione dal pagamento della contribuzione di maternitàprevista dall’art. 20 d.l. 112/08. Infondato era anche il rilievodella estensione del giudicato esterno nei rapporti di duratacontributivi, per i periodi anteriori.3. I primi due motivi possono essere congiuntamente trattatipoiché prospettano, sotto diversi profili, la violazione dell’art.2909 c.c.. Essi sono inammissibili per le seguenti ragioni.3.1 - Preliminarmente si osserva che nel presente ricorso percassazione il ricorrente fa più volte menzione della sentenzadella Corte d’appello di Roma n. 6177/2010, integrante ungiudicato esterno su questione comune affrontata in altrogiudizio intercorso fra le stesse parti. Si tratta della questionesulla non debenza dell’obbligo contributivo per la ritenutasopravvenienza retroattiva dell’art. 20 d.l. 112/08, oveapplicabile non solo ai contributi di malattia ma anche aicontributi di maternità, del cui esonero la ricorrente invocal’applicazione per le società che derivano la loro genesi dalprocesso di trasformazione di ENEL, e sulla quale la Corte dicassazione rescindente in sede di legittimità demandava lavalutazione alla Corte territoriale che non l’aveva decisa peraver ritenuto comunque applicabile la regola dell’esonero. Laquestione, favorevolmente risolta nella pronuncia resa nelprecedente giudizio per il solo periodo contributivosovrapponibile nei due giudizi, viene nuovamente in esame perverificare se in essa sia stata affermata una qualifica soggettivaNumero registro generale 15374/2020della ricorrente società idonea a rientrare nell’ambito deNi umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026soggetti datori di lavoro che, nelle condizioni del primo commDaat a pubblicazione 26/06/2026dell’art. 20, non siano tenuti al versamento della relativacontribuzione all’INPS (anche per maternità e non solo permalattia), e per verificare se il fondamento dellasovrapposizione parzialmente temporale già disposto nellasentenza impugnata possa estendersi retroattivamente ancheper i periodi oggetto di accertamento nel presente giudizio (dal2002 al luglio 2006) non coperti da giudicato.3.2 - L’analisi del petitum e della causa petendi del precedentegiudizio è determinante per risolvere i quesiti nuovamenterimessi a questa Corte.3.3 - Nel ricorso, tuttavia, non viene riportato il contenuto delprovvedimento giudiziale sulle questioni soggettive, oggettive etemporali che il ricorrente introduce nei motivi enunciati: piùvolte richiamata, della sentenza del 2010 non si riporta l’oggettodella domanda, il passaggio motivazionale in cui si affronta edesplicitamente si risolve la questione sulla qualità soggettiva diTerna, né l’ambito dell’accertamento compiuto in ordine alladelineazione della pretesa contributiva di INPS. Nel ricorso sicontesta che l’impugnata sentenza abbia fornitoun’interpretazione errata e non condivisibile della primapronuncia, che la portata del giudicato vada effettuata allastregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nellamotivazione, di come sia stata accertata l’applicabilità allasocietà Terna del disposto dell’art. 20 del d.l. 112/2008, ma ciònon si rinviene nel brano riportato (ove, peraltro, si fa menzionedi un altro giudicato e della pronuncia di infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 20 d.l. 112/08 conriferimento alla disciplina della indennità di malattia); non èNumero registro generale 15374/2020riportato l’oggetto della controversia né il dispositivo, maN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026neppure le parti processuali e le loro domande per verificare sDeat a pubblicazione 26/06/2026le risposte decisorie siano congruamente comparabili a quelleodierne; neppure è illustrato il passaggio motivazionale sullaqualifica soggettiva di Terna. Nel prosieguo, si esprimonoconsiderazioni derivanti dalla messa a “confronto” dei duegiudizi, il primo dei quali, per quanto innanzi, non è verificabile.3.4 - Questa Corte ha affermato che “In tema di ricorso percassazione, pur costituendo il giudicato la regola del casoconcreto e conseguentemente una questione di diritto daaccertare direttamente, la sua interpretazione, da parte delgiudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza daesaminare venga messa a disposizione mediante trascrizionenel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilitàdel motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c.,restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica” (cfr. Cass.n. 1041/2025). Con riguardo agli aspetti interpretativi dellapronuncia passata in giudicato, va rammentato quanto già conordinanza n.30838/2018 è stato affermato: “il giudicatoesterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilitàper le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché lasua interpretazione deve essere effettuata alla streguadell'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozigiuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., conconseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativisotto il profilo della violazione di legge”.3.5 – Nel caso in esame le questioni interpretative offerte invalutazione dalla parte ricorrente non possono prescindere daquel “confronto” fra testi provvedimentali delle due pronunced’appello di cui proprio nel ricorso si fa menzione, qualiNumero registro generale 15374/2020argomenti di discussione dai quali possa scaturire la soluzioneN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026alla compiuta analisi che si intende essere stata già espletatDaat a pubblicazione 26/06/2026nel precedente giudizio della Corte d’appello, argomento che,ove portato con chiarezza e specificità nella esposizione delmotivo di ricorso, può essere compiutamente esaminato comeprevisto dall’art. 366 c.p.c. Sulla necessità che sia riprodotto,per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena diinammissibilità dello stesso, “il testo integrale della sentenzache si assume essere passata in giudicato, non essendo a talfine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”, si è piùvolte espressa questa Corte (cfr. Cass. n. 17310/2020 en.25700/2024). E’ stato ancora osservato (cfr. Cass.n.13662/2025), che il ricorso per cassazione, con il quale sideduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a penadi inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art.366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della partedel provvedimento giurisdizionale passato in giudicato,contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'erratainterpretazione.3.6 - Da ultimo, deve darsi atto che nelle more della redazionedella presente ordinanza è intervenuta pronuncia delle SezioniUnite che, con ord. n.12330/2026, ha ribadito un principioconsolidato (già affermato con ord. n.5822/2024) secondo ilquale “in tema di giudicato esterno, l'interpretazione dellenorme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituirelimite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale,in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovandoriconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, ilprincipio dello stare decisis”.3.7 - I riferimenti contenutistici, come innanzi ritenuti rileNvumaenrot rie gistro generale 15374/2020Numero sezionale 1889/2026per il confronto tra le due pronunce della Corte d’appNuemleloro ddi rai ccolta generale 21951/2026Roma, mancano nell’atto introduttivo della presente fase dDait a pubblicazione 26/06/2026giudizio.4. Altri due limiti di carattere oggettivo e soggettivo sifrappongono poi alla disamina dell’estensione della disciplinaesonerativa in questione.4.1 - Il primo è già stato chiaramente affermato nella pronunciaCass. n. 16658/2018 resa a favore di INPS nei confronti di altrasocietà già appartenente al gruppo ENEL, ove è stato ritenutoche “questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le societàche, come l'odierna controricorrente, derivano la loro genesi dalprocesso di trasformazione dell'ENEL, sono obbligate alpagamento della contribuzione per maternità anche per ilperiodo anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante il versamento direttodel trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendoestensibile a tali contributi l'esonero previsto dall'art. 20, d.l. n.112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), con riferimento aicontributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbianocorrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr.Cass. n. 15394 del 2017); - a supporto di tale conclusione si èsottolineato che l'obbligo, per tali società, di corrispondere aipropri dipendenti il trattamento di maternità discende daicontratti collettivi, e non già dall'art. 1, d.P.R. n. 145/1965, chedeve ritenersi disposizione ormai priva di efficacia diretta, inquanto legata necessariamente all'esistenza dell'ente pubblicoeconomico denominato [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA],già venuto meno a seguito della sua trasformazione in societàper azioni, per effetto del di. n. 333/1992, e poi ulteriormentescomposto in più società a seguito della liberalizzazione delNumero registro generale 15374/2020mercato elettrico realizzata dalla legge delega n. 128/1999 e daNl umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026successivo d.lgs. n. 79/1999, resa necessaria dal rispetto degDlait a pubblicazione 26/06/2026obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE”. Attraversol’ulteriore digressione sul fondamento solidaristico dellaprevidenza sociale ed il costante intervento finanziario stataleposto alla base della insussistenza di un nesso di reciprocagiustificazione causale tra prestazioni e contributi, la citatapronuncia perviene ad affermare che il rinvio ai criteri previstiper l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoriaper le malattie, contenuto nell'art. 15, L. n.1204/1971, in temadi corresponsione dell'indennità di maternità, “non consente diper sé di estendere ai contributi per la maternità l'esonerodall'obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti aversare l'indennità di malattia”, ed ancora che “l'individuazionedelle previsioni contrattuali collettive quali fonti esclusivedell'obbligo di corresponsione dell'indennità di maternità daparte della società controricorrente assolve al compito digiustificare la persistenza di tale obbligazione a seguito del venirmeno dell'efficacia precettiva del disposto dell'art. 1, d.P.R. n.145/1965: trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e nonpiù legale, il suo adempimento non può logicamente essereinvocato dall'odierna controricorrente al fine di garantirsil'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali relativiall'indennità di maternità”. Ulteriori considerazioni sembrano, inquesta sede, superflue, potendosi pianamente dare continuitàai principi già affermati.4.2 - Anche sotto il secondo prospettato profilo non può farsi ameno di richiamare altre pronunce di questa Corte che hannoritenuto che, in materia di obbligazioni contributive,l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parteobbligata, che costituisca elemento costitutivo dell’obbligazioneNumero registro generale 15374/2020a carattere tendenzialmente permanente e comune a varNi umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026periodi del rapporto obbligatorio, non può assumere valore dDait a pubblicazione 26/06/2026giudicato rispetto ai periodi contributivi cronologicamenteanteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamenterispetto a quelli successivi, in riferimento ai quali può ritenersi,salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità(Cass. n. 2130/2018). Ove pure si riconoscesse rilevanza alcitato giudicato non sarebbe, quindi, estensibile, per il casoconcreto, l’affermazione dell’esonero per i periodi antecedenti aquelli ritenuti coincidenti nella impugnata sentenza, ostandovi ilprofilo soggettivo (cfr. anche Cass. n. 27009/2018: “In tema dicontributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettivadella parte obbligata contenuto in una sentenza passata ingiudicato estende i propri effetti ai periodi contributivicronologicamente successivi, in riferimento ai quali puòritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesimacondizione”).5. Ulteriore rilievo sottoposto all’attenzione della Corte èl’estensibilità degli effetti tendenzialmente permanenti dellaesenzione invocata che, nel primo motivo di ricorso si collegaalla qualità soggettiva della società destinataria, mentre nelsecondo motivo si collegherebbe al carattere di “maxiperiodo”che avvolgerebbe in un complesso unitario tutto il periodocontributivo in osservazione.5.1 - Sulla natura di effetti permanenti non è fondatal’osservazione difensiva che vorrebbe trarre, dalla elaborazionegiurisprudenziale in materia di giudizi tributari, una regolaapplicabile anche allo speciale settore previdenziale delleobbligazioni contributive. Non è in discussione quanto rilevatodalle Sezioni Unite Cass. n.13916/2006 e dalla Quinta SezioneNumero registro generale 15374/2020di questa Corte circa l'efficacia del giudicato esterno, neNl umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026processo tributario, sui rapporti di durata, che non trovDaat a pubblicazione 26/06/2026ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto“l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione perun determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori diesso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi caratteredi durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anchecon riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente” (Cass. n. 15938/2025,ed altre precedenti di senso conforme; si rammenti pure Cass.n. 8291/2025 “In tema di giudicato esterno, se uno dei duegiudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapportogiuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poichél'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso ilriesame”, donde l’estensione ad altri periodi di imposta deglieffetti del giudicato sulle questioni di carattere permanente).5.2 - Diversamente, è stato sostenuto nel settore previdenziale,in cui la pluralità di obbligazioni contributive reiterate in piùperiodi esclude la configurabilità di un unico rapportoassicurativo; è stato ritenuto da questa sezione, con ord. n.30853/2021, che ha ripreso la precedente pronuncia sent. n.7981/2016, che “in tema di obbligazioni contributive, ladiversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini diriferimento e di connotazione del rapporto, basta a farconfigurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti,sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, cheNumero registro generale 15374/2020le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretateN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggDait a pubblicazione 26/06/2026in un determinato modo, in quanto per questaparte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancorarealizzati tutti i presupposti”. L’orientamento è consolidato e nonvi sono argomenti idonei a discostarsene.5.3 - Va da sé che le censure che attengono alla violazione delgiudicato esterno, già arrestatesi ad un rilievo di inammissibilità,per come innanzi visto, perché formulate senza il necessariorispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dalcombinato gli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ., nonpotrebbero neppure essere rivisitate alla luce degli effettianch’essi già confermati per il solo breve periodo ritenutosovrapponibile a quello oggetto della presente controversia, daun lato per la inestensibilità soggettiva del rapporto obbligatorioper i periodi contributivi cronologicamente anteriori, e dall’altroper la inestensibilità temporale a periodi successivi per i qualinon si siano ancora realizzati tutti i presupposti.6. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile: in primoluogo, emerge il difetto di specificità e autosufficienza delladoglianza di omessa pronuncia su una eccezione di nullità delricorso in riassunzione per indeterminatezza del petitumformulato da INPS nel richiedere la condanna al pagamento disomme corrispondenti a contribuzione di maternità. La parte inquesta sede ricorrente non ha riprodotto il brano del ricorso inriassunzione di INPS tacciato di doluta indeterminatezza e sulquale la società aveva centrato, nella propria memoria dicostituzione in risposta alla riassunzione, la propria eccezione dinullità del ricorso dell’istituto; inoltre, fermo restando cheinsormontabile limite nel giudizio di rinvio è la “regola delNumero registro generale 15374/2020decisum” che questa Corte aveva demandato alla CorteN umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026d’appello, ossia che era già stato affermato in sede di legittimitDàat a pubblicazione 26/06/2026che le società derivate da ENEL sono obbligate al pagamentodella contribuzione di maternità anche per il periodo anterioreal gennaio 2009, non essendo estensibile ad esse l’esonerodall’art. 20, la questione a discutersi in sede rescissoriariguardava non il quantum debeatur (peraltro determinabile perdetrazione di sgravi e riduzioni) ma la delibazione sul giudicatoesterno, riproponibile nel giudizio di rinvio per essere stataassorbita nel primo giudizio di appello che aveva attinto la ratiodecidendi da altre questioni di carattere decisivo.6.1 - Il motivo di ricorso è altresì inammissibile perché il rigettodella domanda nella parte relativa ai contributi di maternità dicui ai periodi anteriori all’agosto 2006 non costituisce il risultatodi una analisi quantitativa della pretesa contributiva ma laconseguenza della applicazione di un limitato effetto preclusivodel giudicato esterno per i soli periodi coincidenti; la doglianzadi indeterminata indicazione delle poste della cartella esattorialeoggetto di residua pretesa, neppure definibile come richiesta dicondanna generica, non soltanto non attiene alla questionedemandata in rinvio, ma non può prescindere dal petitum dellaoriginaria iniziativa processuale, volta a conseguire, inopposizione alla cartella di pagamento ricevuta in notificadall’agente di riscossione, l’annullamento della pretesadenegando l’accertamento dell’obbligo di versare i contributi dimaternità con essa richiesti. La censura di omessa pronunciasulla eccezione di nullità sollevata in riassunzione va quindiraffrontata con l’iniziale petitum, restando al fine subvalente laquestione della doluta indeterminatezza della domanda inriassunzione rispetto al diniego dell’an del diritto all’esonero.Numero registro generale 15374/20207. In conclusione, il ricorso è complessivamente inammissibileN. umero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21951/2026Seguono le statuizioni sulle spese processuali, liquidate come iDnat a pubblicazione 26/06/2026dispositivo, e sul contributo unificato secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna partericorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €3.500,00 oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Roma, 16 aprile 2026La Presidente