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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 32317/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16001/2018 R.G. proposto da : C.P.C. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA di [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 30 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1023/2018,depositata il 16/02/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio nel 2005 innanzi al Tribunale di Roma la società CPC - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], deducendo che nell'aprile del 2003 aveva stipulato quale subappaltatore un contratto di subappalto con la convenuta, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ammodernamento e risanamento conservativo di un edificio adibito a casa di cura e che la convenuta aveva omesso di pagare il settimo, l’ottavo e il nono stato di avanzamento dei lavori; l'attrice chiedeva, quindi, di condannare la convenuta al pagamento di euro 320.779,14.

La convenuta si costituiva, chiedendo il rigett o di ogni pretesa dell'attrice e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento della medesima e di condannarla al risarcimento dei danni (non avendo adempiuto alla fornitura delle pensiline ed essendosi verificate delle infiltrazioni provenienti dalle facciate ventilate realizzate dall'attrice).

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 maggio 2011, condannava la convenuta CPC al pagamento , in favore dell'attrice, della richiesta sommadi euro 320.779,14.

2. La sentenza veniva impugnata dalla società CPC e l a Corte d'appello di Roma, con la sentenza 16 febbraio 2018, n. 1023, rigettavail gravame.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione – sulla base di cinque motivi - CPC - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., anzitutto eccependo la tardività della proposizione del ricorso.

Memoria e nota spese sono state depositate dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere valutata la fondatezza o meno dell’eccezione di tardività della proposizionedel ricorso.

Essa deve trovare accoglimento, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Infatti, la sentenza impugnata – depositata il 16 febbraio 2018 – è stata notificata alla ricorrente in data 23 marzo 2018, secondo la sua stessa dichiarazione (v. pag. 1 del ricorso) e come risulta dalla “copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica e messaggio pec del 23/3/18” depositata insieme al ricorso e da quella depositata con il controricorso.

Il ricorso è stato, poi, notificato, mediante posta elettronica certificata, alla società Permasteelisa e ai suoi difensori in data 1° giugno 2018, quando era ormai decorso il termine c.d. breve –di sessanta giorni – previsto dal comma 2 dell’art. 325 c.p.c.

II. Il ricorso va pertanto,dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo (in base al valore della causa e valutate le attività complessive eseguite dalla difesa della controricorrente), seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16001/2018 R.G. proposto da : C.P.C. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA di [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 30 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1023/2018,depositata il 16/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio nel 2005 innanzi al Tribunale di Roma la società CPC - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], deducendo che nell'aprile del 2003 aveva stipulato quale subappaltatore un contratto di subappalto con la convenuta, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ammodernamento e risanamento conservativo di un edificio adibito a casa di cura e che la convenuta aveva omesso di pagare il settimo, l’ottavo e il nono stato di avanzamento dei lavori; l'attrice chiedeva, quindi, di condannare la convenuta al pagamento di euro 320.779,14. La convenuta si costituiva, chiedendo il rigett o di ogni pretesa dell'attrice e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento della medesima e di condannarla al risarcimento dei danni (non avendo adempiuto alla fornitura delle pensiline ed essendosi verificate delle infiltrazioni provenienti dalle facciate ventilate realizzate dall'attrice). Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 maggio 2011, condannava la convenuta CPC al pagamento , in favore dell'attrice, della richiesta sommadi euro 320.779,14. 2. La sentenza veniva impugnata dalla società CPC e l a Corte d'appello di Roma, con la sentenza 16 febbraio 2018, n. 1023, rigettavail gravame. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione – sulla base di cinque motivi - CPC - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., anzitutto eccependo la tardività della proposizione del ricorso. Memoria e nota spese sono state depositate dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere valutata la fondatezza o meno dell’eccezione di tardività della proposizionedel ricorso. Essa deve trovare accoglimento, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Infatti, la sentenza impugnata – depositata il 16 febbraio 2018 – è stata notificata alla ricorrente in data 23 marzo 2018, secondo la sua stessa dichiarazione (v. pag. 1 del ricorso) e come risulta dalla “copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica e messaggio pec del 23/3/18” depositata insieme al ricorso e da quella depositata con il controricorso. Il ricorso è stato, poi, notificato, mediante posta elettronica certificata, alla società Permasteelisa e ai suoi difensori in data 1° giugno 2018, quando era ormai decorso il termine c.d. breve –di sessanta giorni – previsto dal comma 2 dell’art. 325 c.p.c. II. Il ricorso va pertanto,dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo (in base al valore della causa e valutate le attività complessive eseguite dalla difesa della controricorrente), seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dov
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