CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03685/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto rideterminando la pena inflitta ad anni uno e mesi sei di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. Infatti la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per genericità l'analoga doglianza sollevata con i motivi d'appello, evidenziando come questi non si fossero confrontati con la motivazione della pronunzia di primo grado sul punto. E' questa statuizione che doveva costituire oggetto di censura, mentre il ricorrente lamenta in maniera eccentrica il difetto di motivazione sulla valutazione discrezionale relativa all'applicazione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i