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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09592/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe negato il beneficio, in quanto: - il reato di evasione sarebbe stato commesso nel corso degli arresti domiciliari applicati per il reato di cessione di stupefacenti, e sarebbe a quest'ultimo, già unito in continuazione a pregressi reati associativi, «intimamente connesso», sicché l'evasione sarebbe «attratta» nel medesimo disegno criminoso dei reati associativi medesimi; - le violazioni della normativa in materia di misure di prevenzione erano ampiamente prevedibili al momento della sua adesione ai due sodalizi criminosi e furono sin da allora programmate, derivando oltretutto gli obblighi inosservati dalla violazione del medesimo provvedimento impositivo.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso risulta inammissibile, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle sue argomentazioni.

Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e rafforzando tale conclusione con il rilievo, del tutto condivisibile, che gli illeciti stessi, di natura estemporanea e legati all'adozione di provvedimenti adottati dopo l'ingresso del condannato nei sodalizi, non potessero ritenersi programmati sin dal momento in cui tale ingresso era avvenuto.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe negato il beneficio, in quanto: - il reato di evasione sarebbe stato commesso nel corso degli arresti domiciliari applicati per il reato di cessione di stupefacenti, e sarebbe a quest'ultimo, già unito in continuazione a pregressi reati associativi, «intimamente connesso», sicché l'evasione sarebbe «attratta» nel medesimo disegno criminoso dei reati associativi medesimi; - le violazioni della normativa in materia di misure di prevenzione erano ampiamente prevedibili al momento della sua adesione ai due sodalizi criminosi e furono sin da allora programmate, derivando oltretutto gli obblighi inosservati dalla violazione del medesimo provvedimento impositivo. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle sue argomentazioni. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e rafforzando tale conclusione con il rilievo, del tutto condivisibile, che gli illeciti stessi, di natura estemporanea e legati all'adozione di provvedimenti adottati dopo l'ingresso del condannato nei sodalizi, non potessero ritenersi programmati sin dal momento in cui tale ingresso era avvenuto.4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio
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