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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 04315/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4461-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] BENITO E [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 05/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio rigetti il ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA]: -con ordinanza depositata il 5 gennaio 2002 il Tribunale di Trento ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale a decidere sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di condanna della Larentis s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazioneal pagamento della somma di euro 268.384,56, oltre interessi, quale liquidazione della quota sociale già di proprietà del de cuius [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della quota ereditaria di sua spettanza (33%) , con riserva di domanda di condanna per il pagamento della maggior somma sino alla concorrenza del valore della quota medesima; - il giudice di merito ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti sul fondamento della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 dello statuto della società che rimetteva al collegio arbitrale il potere di decidere le controversie che fossero insorte tra la società e gli eredi di un socio defunto; - avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] , propone r icorso per regolamento di competenza, affidato a sei motivi; - la Larentis s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Mario e C. in liquidazione deposita memoria; -il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 819 tercod. proc. civ. e 1362 cod. civ., per aver l’ordinanza impugnata omesso di rilevare che la clausola statutaria posta a fondamento della sua decisione facesse riferimento ad un arbitrato irrituale; - con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della ordinanza per violazione dell’art. 819 ter cod. proc. civ., per non aver preliminarmente esaminato la questione della natura dell’arbitrato, se rituale o irrituale; - con il terzo motivo si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione degli artt. 112 e 702 bis, quarto comma,cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla mancat a rilevazione da parte resistente della natura irrituale dell’arbitrato; - con il quarto motivo lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame della natura irrituale dell’arbitratoprevisto dalla clausola statutaria; -con il quinto motivo censura l’ordinanza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988, 2730 e 2735 cod. civ. e 115, primo comma, e 116,primo comma, cod. proc. civ., nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., per violazione dell’art.806 cod. proc. civ.,nella parte in cui ha omesso di rilevare che il credito vantato fosse stato oggetto di riconoscimento da parte della societàe, in quanto tale, andasse qualificato quale diritto indisponibile e, dunque, non compromettibile in arbitrato; - con l’ultimo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza del Tribunale per violazione dell’art. 702 ter cod. proc. civ., per aver ri tenuto che la condotta del ricorrente integrasse un abuso del diritto o del processo, tale da tendere il ricorso inammissibile e/o improcedibile, senza prima aver provveduto al mutamento del rito da procedimento sommario a procedimento ordinario di cognizione; -i primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; -va premesso che benché il Tribunale non abbia qualificato la natura dell’arbitrato cui la clausola compromissoria dedotta in giudizio faceva riferimento, la sua dichiarazione di incompetenza induce a ritenere che lo stesso lo abbia considerato un arbitrato rituale, avendo, altrimenti, proceduto a una declaratoria di improcedibilità della domanda; - ciò posto, si osserva che qualora l'a utorità giudiziaria ordinaria escluda, come nelcaso in esame, l'esistenza di un arbitrato irrituale e, tuttavia, rilevi che si sia in presenza di un arbitrato rituale, con la conseguente declinatoria della competenza in favore di quella degli arbitri, la relativa decisione è impugnabile con il regolamento di competenza(cfr. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1158); -orbene, va rammentato che il discrimine tra l’arbitrato rituale e quello irrituale va individuato, nel rispetto della dicotomia giudizio-contratto, nel fatto che con il primo si demanda agli arbitri l’esercizio di un potere decisorio alternativo e sostitutivo rispetto a quello del giudice ordinario, mentre con il secondo le parti incaricano gli arbitri di eliminare la controversia mediante un procedimento nel quale l'accordo compromissorio e la decisione arbitrale si pongono come elementi strutturali concorrenti alla formazione di un definitivo risultato negoziale, riconducibile alla volontà dei mandatari e vincolante nei confronti degli stessi in virtù di una efficacia di fonte e di natura convenzionale (cfr. Cass. 1° febbraio 1999, n. 833); - in applicazione di tale criterio distintivo deve ritenersi che, c ome osservato anche dal pubblico ministero, l ’esame della controversa clausola contenuta nell’art . 16 dello statuto evidenzia elementi espressivi della volontà delle parti di concludere un arbitrato rituale; - in tal senso depon gono i termin i , ivi utilizzati, « controversie » e «giudizio»(di un collegio arbitrale), che alludono a un procedimento di natura contenziosa, in quanto congruenticon l'attività del «giudicare» e con il risultatodi un «giudizio» in ordine ad una « controversia » ( cfr. Cass. 7 agosto 2019, n. 21059); -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità,in quanto tale specificazione del criterio di definizione dell a controversia non è incompatibile con l'a rbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi , né l’obbligo imposto al collegio arbitrale di decidere «in via irrituale», atteso che tale espressione è sintomatica della volontà delle parti di prevedere un arbitrato che si svolga senza l’osservanza del le formalità procedimentali tipiche dell'arbitratorituale, ma ciò non è incompatibile con l'arbitrato rituale(cfr., altresì, Cass. 4 giugno 2001, n. 7520) ; - si sottolinea, in ogni caso, che il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso dell’arbitrato rituale, quale modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti ch e l'hanno voluto (cfr. Cass. 7 aprile 2015, n. 6909); - il quinto motivo è, del pari, infondato, in quanto l’asserito riconoscimento stragiudiziale del credito non implica che il relativo diritto assuma carattere indisponibile e che, per tale ragione, la relativa contestazione giudiziale non possa essere devoluta al collegio arbitrale; -l’ultimo motivo è inammissibile in quanto non aggredisce la decisione impugnatain relazione a profili attinenti alla competenza; - per le suesposte consideraz ioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4461-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] BENITO E [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 05/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio rigetti il ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA]: -con ordinanza depositata il 5 gennaio 2002 il Tribunale di Trento ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale a decidere sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di condanna della Larentis s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazioneal pagamento della somma di euro 268.384,56, oltre interessi, quale liquidazione della quota sociale già di proprietà del de cuius [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della quota ereditaria di sua spettanza (33%) , con riserva di domanda di condanna per il pagamento della maggior somma sino alla concorrenza del valore della quota medesima; - il giudice di merito ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti sul fondamento della clausola compromissoria contenuta nell’art. 16 dello statuto della società che rimetteva al collegio arbitrale il potere di decidere le controversie che fossero insorte tra la società e gli eredi di un socio defunto; - avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] , propone r icorso per regolamento di competenza, affidato a sei motivi; - la Larentis s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Mario e C. in liquidazione deposita memoria; -il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 819 tercod. proc. civ. e 1362 cod. civ., per aver l’ordinanza impugnata omesso di rilevare che la clausola statutaria posta a fondamento della sua decisione facesse riferimento ad un arbitrato irrituale; - con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della ordinanza per violazione dell’art. 819 ter cod. proc. civ., per non aver preliminarmente esaminato la questione della natura dell’arbitrato, se rituale o irrituale; - con il terzo motivo si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione degli artt. 112 e 702 bis, quarto comma,cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla mancat a rilevazione da parte resistente della natura irrituale dell’arbitrato; - con il quarto motivo lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame della natura irrituale dell’arbitratoprevisto dalla clausola statutaria; -con il quinto motivo censura l’ordinanza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988, 2730 e 2735 cod. civ. e 115, primo comma, e 116,primo comma, cod. proc. civ., nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., per violazione dell’art.806 cod. proc. civ.,nella parte in cui ha omesso di rilevare che il credito vantato fosse stato oggetto di riconoscimento da parte della societàe, in quanto tale, andasse qualificato quale diritto indisponibile e, dunque, non compromettibile in arbitrato; - con l’ultimo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza del Tribunale per violazione dell’art. 702 ter cod. proc. civ., per aver ri tenuto che la condotta del ricorrente integrasse un abuso del diritto o del processo, tale da tendere il ricorso inammissibile e/o improcedibile, senza prima aver provveduto al mutamento del rito da procedimento sommario a procedimento ordinario di cognizione; -i primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; -va premesso che benché il Tribunale non abbia qualificato la natura dell’arbitrato cui la clausola compromissoria dedotta in giudizio faceva riferimento, la sua dichiarazione di incompetenza induce a ritenere che lo stesso lo abbia considerato un arbitrato rituale, avendo, altrimenti, proceduto a una declaratoria di improcedibilità della domanda; - ciò posto, si osserva che qualora l'a utorità giudiziaria ordinaria escluda, come nelcaso in esame, l'esistenza di un arbitrato irrituale e, tuttavia, rilevi che si sia in presenza di un arbitrato rituale, con la conseguente declinatoria della competenza in favore di quella degli arbitri, la relativa decisione è impugnabile con il regolamento di competenza(cfr. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1158); -orbene, va rammentato che il discrimine tra l’arbitrato rituale e quello irrituale va individuato, nel rispetto della dicotomia giudizio-contratto, nel fatto che con il primo si demanda agli arbitri l’esercizio di un potere decisorio alternativo e sostitutivo rispetto a quello del giudice ordinario, mentre con il secondo le parti incaricano gli arbitri di eliminare la controversia mediante un procedimento nel quale l'accordo compromissorio e la decisione arbitrale si pongono come elementi strutturali concorrenti alla formazione di un definitivo risultato negoziale, riconducibile alla volontà dei mandatari e vincolante nei confronti degli stessi in virtù di una efficacia di fonte e di natura convenzionale (cfr. Cass. 1° febbraio 1999, n. 833); - in applicazione di tale criterio distintivo deve ritenersi che, c ome osservato anche dal pubblico ministero, l ’esame della controversa clausola contenuta nell’art . 16 dello statuto evidenzia elementi espressivi della volontà delle parti di concludere un arbitrato rituale; - in tal senso depon gono i termin i , ivi utilizzati, « controversie » e «giudizio»(di un collegio arbitrale), che alludono a un procedimento di natura contenziosa, in quanto congruenticon l'attività del «giudicare» e con il risultatodi un «giudizio» in ordine ad una « controversia » ( cfr. Cass. 7 agosto 2019, n. 21059); -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità,in quanto tale specificazione del criterio di definizione dell a controversia non è incompatibile con l'a rbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi , né l’obbligo imposto al collegio arbitrale di decidere «in via irrituale», atteso che tale espressione è sintomatica della volontà delle parti di prevedere un arbitrato che si svolga senza l’osservanza del le formalità procedimentali tipiche dell'arbitratorituale, ma ciò non è incompatibile con l'arbitrato rituale(cfr., altresì, Cass. 4 giugno 2001, n. 7520) ; - si sottolinea, in ogni caso, che il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso dell’arbitrato rituale, quale modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti ch e l'hanno voluto (cfr. Cass. 7 aprile 2015, n. 6909); - il quinto motivo è, del pari, infondato, in quanto l’asserito riconoscimento stragiudiziale del credito non implica che il relativo diritto assuma carattere indisponibile e che, per tale ragione, la relativa contestazione giudiziale non possa essere devoluta al collegio arbitrale; -l’ultimo motivo è inammissibile in quanto non aggredisce la decisione impugnatain relazione a profili attinenti alla competenza; - per le suesposte consideraz ioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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