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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19031/2026

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vvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2439 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPITANOVINCENZO nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 755/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 299/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17546/2021Numero sezionale 2439/2026Rilevato che Numero di raccolta generale 19031/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza del 17.12.2020 n. 755, la Corte d’appello diL’Aquila rigettava il gravame dell’Inps, avverso la sentenza delTribunale di Pescara che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il dirittoalla riliquidazione della pensione a carico del Fondo delPersonale dipendente Enel, gestito dall’Inps e la condannadell’Istituto al pagamento delle differenze a seguito dellariliquidazione del trattamento pensionistico, in applicazionedell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.562/1996, dato che lapercentuale dell’80% dell’assegno stesso, rispetto allaretribuzione finale andava calcolata per gli anni incontestazione, su tutte le voci retributive pensionabili (quindi,anche sulle voci variabili), come definite dall’art. 12 della leggen. 153/1969 per l’assicurazione generale obbligatoria e non solosu alcune di esse, come fatto in concreto dall’ente previdenziale(che aveva preso in considerazione solo gli elementi fissi dellaretribuzione).La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto delgravame dell’Inps, respingeva l’eccezione di decadenzasollevata dall’Inps sia perché non specifica rispetto allacorrispondente statuizione della sentenza di primo grado e siain quanto la nuova disciplina introdotta dall’art. 38 comma 1lett. d) del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nellalegge n. 111/2011, all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 potevatrovare applicazione solo per le prestazioni pensionistichericonosciute successivamente alla sua entrata in vigore, cioè,dal 6 luglio 2011 e tali non erano quelle oggetto di causa; nelmerito, accertava il diritto dell’appellante alla riliquidazione dellapensione, facendo riferimento, per determinare il tetto dell’80%della base pensionabile previsto dall’art. 3 comma 2 del d.lgs.Numero registro generale 17546/2021n. 562/1996, alla retribuzione comprensiva di tutte le voci utilNi umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026nell’assicurazione generale obbligatoria (e non al criterioData pubblicazione 11/06/2026riservato ai ricorrenti dall’Istituto previdenziale proprio delretribuzione, ai sensi della legge n. 53 del 1963, ribadita dallalegge n. 1079 del 1971).

Inoltre, seppur i lavoratori nonavevano prodotto le buste paga del periodo, l’Inps era aconoscenza delle retribuzioni percepite, in ragione dell’obbligogravante sul datore di lavoro Enel, di inviare le denunce annualidelle retribuzioni soggette a contribuzione, sugli appositi modellidell’Ente previdenziale che comprendono tutti gli elementiretributivi e contributivi applicati in busta paga nel corsodell’anno, per ogni singolo lavoratore.Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre percassazione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], EspositoMaria Caterina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Considerato cheCon il primo motivo di ricorso, l’Inps denuncia la violazionedell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4c.p.c., deducendo che il motivo di ricorso volto ad eccepire ladecadenza dall’azione giudiziaria cui erano incorsi i ricorrenti,non solo era sufficientemente specifico ma era anche esoprattutto fondato.

Erroneamente, infatti, la Corte d’appelloaveva ritenuto che nel caso di specie, poiché la pensione avevauna decorrenza anteriore al 6 luglio 2011 – data di entrata invigore dell’art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del d.l. n.Numero registro generale 17546/202198/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 –N umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026non trovava applicazione il termine di decadenza triennale,Data pubblicazione 11/06/2026introdotto tramite l’integrazione dell’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, da parte del menzionato art. 38 comma 1, lett. d,numero 1, del d.l. n. 98/2011, cit., quando invece,l’introduzione del termine di decadenza a mezzo del d.l. n.98/2011 cit., doveva incidere anche sulle pensioni aventidecorrenza anteriore all’entrata in vigore del predetto decretolegge, in quanto l’applicazione della disposizione innovativa airapporti di durata in essere al momento della previsionelegislativa, trovava una regola generale nell’art. 252 disp. att.c.c., in ragione del quale, qualora il fatto individuato cometermine iniziale (che nella specie, era costituito dalriconoscimento parziale della pensione) si sia verificatoprecedentemente all’entrata in vigore della norma introduttivadella decadenza, il termine inizia a decorrere dalla data dientrata in vigore della disposizione innovativa.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, come novellato dall’art. 38 comma 1, lett. d, numero1 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 e dell’art.252 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenutoche l’introduzione del termine di decadenza, a mezzo del d. l. n.98 del 2011, non potesse applicarsi anche alle pensioni aventidecorrenza anteriore all’entrata in vigore del predetto decreto.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono fondati, nei termini che seguono.In via preliminare, sulla complessiva doglianza va detto che ilprofilo di censura sulla specificità del primo motivo di gravame,in punto di decadenza è ammissibile, in quanto rispetta ilNumero registro generale 17546/2021principio di autosufficienza, essendo stata riportata la sentenzaN umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026di primo grado che è il parametro per valutarne la specificità cheData pubblicazione 11/06/2026il motivo di gravame dell’Inps che la Corte d’appello ha reputatonon specifico ed è anche fondato, in quanto la statuizione delTribunale sulla decadenza (per quanto riportato in ricorso allepp. 9-10) aveva come ratio decidendi che, alla presentevicenda, non troverebbe applicazione l’art. 252 disp. att. c.c.,profilo che l’Inps aveva senz’altro censurato (cfr. p. 10-11 delricorso, in riferimento alle pp. 5-6 dell’appello dell’Inps).Nel merito, sulla decadenza dei ricorrenti dalla possibilità diimpugnare il provvedimento di ricalcolo, in riferimento a untrattamento pensionistico liquidato precedentemente all’entratain vigore dell’art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del d.l. n.98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011,si rileva quanto segue.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie diricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla datadi entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il terminedecadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla datadi entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020;Cass. nn. 3580 e 29754 del 2019; Cass. n. 16661 del 2018;Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragionienunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione aitermini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, perla domanda volta al conseguimento dell'indennizzo davaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).Il termine di decadenza, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, art.38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in legge n. 111 del 2011,con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggettoNumero registro generale 17546/2021l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o iNl umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026pagamento di accessori del credito", decorrente "dalData pubblicazione 11/06/2026riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamentodella sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazionigià liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dellacitata disposizione.

La questione, di diritto transitorio, hariguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente dellalegge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine didecadenza.Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenzapossa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termineprima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e siè affermato, conformemente ai principi generalidell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modificanormativa introduca un termine di decadenza prima nonprevisto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazionisoggettive già in essere, ma la decorrenza del termine vienefissata con riferimento all'entrata in vigore della modificalegislativa.Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra ilfine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzionedel termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse delprivato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare uncomportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014).Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azionegiudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendoquesto l'atto il cui compimento va effettuato nel termine edunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - ilsolo atto che possa impedirla.Numero registro generale 17546/2021Il d.l. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970N, umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui la decadenza siData pubblicazione 11/06/2026applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimentodi prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i rateiarretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunciagiudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamentipensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui allalegge 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenzedovute a seguito di riliquidazioni".L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici,è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui rateipregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavoripreparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove siafferma che a differenza del diritto al trattamento pensionisticodi per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è consideratosoggetto a prescrizione in quanto considerato dallagiurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale,periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione aisoli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa delprivato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto allapensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla“decadenza mobile”, che comunque sanziona il pensionato inmodo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale.

Per converso alcunbilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicuratodall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe unapensione decurtata per sempre in modo contra legem, coneffetto completamente ablativo del diritto alle differenze (aNumero registro generale 17546/2021Numero sezionale 2439/2026fronte di una situazione di ignoranza del pensionato alNl'uemsearo tdti ora ccolta generale 19031/2026Data pubblicazione 11/06/2026importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) econ incidenza normale rilevante su una situazione soggettivacostituzionalmente protetta.

Può dunque affermarsi che, inriferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo diprestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, ladecadenza riguardi, in considerazione della natura dellaprestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti iltriennio dalla domanda giudiziale (vedi anche Cass. n.13445/2024).Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza vacassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L’Aquila indiversa composizione affinché esamini la fattispecie alla luce deiprincipi sopra esposti e regoli anche le spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di L’Aquila in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2439 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPITANOVINCENZO nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 755/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 299/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17546/2021Numero sezionale 2439/2026Rilevato che Numero di raccolta generale 19031/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza del 17.12.2020 n. 755, la Corte d’appello diL’Aquila rigettava il gravame dell’Inps, avverso la sentenza delTribunale di Pescara che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il dirittoalla riliquidazione della pensione a carico del Fondo delPersonale dipendente Enel, gestito dall’Inps e la condannadell’Istituto al pagamento delle differenze a seguito dellariliquidazione del trattamento pensionistico, in applicazionedell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.562/1996, dato che lapercentuale dell’80% dell’assegno stesso, rispetto allaretribuzione finale andava calcolata per gli anni incontestazione, su tutte le voci retributive pensionabili (quindi,anche sulle voci variabili), come definite dall’art. 12 della leggen. 153/1969 per l’assicurazione generale obbligatoria e non solosu alcune di esse, come fatto in concreto dall’ente previdenziale(che aveva preso in considerazione solo gli elementi fissi dellaretribuzione).La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto delgravame dell’Inps, respingeva l’eccezione di decadenzasollevata dall’Inps sia perché non specifica rispetto allacorrispondente statuizione della sentenza di primo grado e siain quanto la nuova disciplina introdotta dall’art. 38 comma 1lett. d) del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nellalegge n. 111/2011, all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 potevatrovare applicazione solo per le prestazioni pensionistichericonosciute successivamente alla sua entrata in vigore, cioè,dal 6 luglio 2011 e tali non erano quelle oggetto di causa; nelmerito, accertava il diritto dell’appellante alla riliquidazione dellapensione, facendo riferimento, per determinare il tetto dell’80%della base pensionabile previsto dall’art. 3 comma 2 del d.lgs.Numero registro generale 17546/2021n. 562/1996, alla retribuzione comprensiva di tutte le voci utilNi umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026nell’assicurazione generale obbligatoria (e non al criterioData pubblicazione 11/06/2026riservato ai ricorrenti dall’Istituto previdenziale proprio delretribuzione, ai sensi della legge n. 53 del 1963, ribadita dallalegge n. 1079 del 1971). Inoltre, seppur i lavoratori nonavevano prodotto le buste paga del periodo, l’Inps era aconoscenza delle retribuzioni percepite, in ragione dell’obbligogravante sul datore di lavoro Enel, di inviare le denunce annualidelle retribuzioni soggette a contribuzione, sugli appositi modellidell’Ente previdenziale che comprendono tutti gli elementiretributivi e contributivi applicati in busta paga nel corsodell’anno, per ogni singolo lavoratore.Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre percassazione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], EspositoMaria Caterina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Considerato cheCon il primo motivo di ricorso, l’Inps denuncia la violazionedell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4c.p.c., deducendo che il motivo di ricorso volto ad eccepire ladecadenza dall’azione giudiziaria cui erano incorsi i ricorrenti,non solo era sufficientemente specifico ma era anche esoprattutto fondato. Erroneamente, infatti, la Corte d’appelloaveva ritenuto che nel caso di specie, poiché la pensione avevauna decorrenza anteriore al 6 luglio 2011 – data di entrata invigore dell’art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del d.l. n.Numero registro generale 17546/202198/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 –N umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026non trovava applicazione il termine di decadenza triennale,Data pubblicazione 11/06/2026introdotto tramite l’integrazione dell’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, da parte del menzionato art. 38 comma 1, lett. d,numero 1, del d.l. n. 98/2011, cit., quando invece,l’introduzione del termine di decadenza a mezzo del d.l. n.98/2011 cit., doveva incidere anche sulle pensioni aventidecorrenza anteriore all’entrata in vigore del predetto decretolegge, in quanto l’applicazione della disposizione innovativa airapporti di durata in essere al momento della previsionelegislativa, trovava una regola generale nell’art. 252 disp. att.c.c., in ragione del quale, qualora il fatto individuato cometermine iniziale (che nella specie, era costituito dalriconoscimento parziale della pensione) si sia verificatoprecedentemente all’entrata in vigore della norma introduttivadella decadenza, il termine inizia a decorrere dalla data dientrata in vigore della disposizione innovativa.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, come novellato dall’art. 38 comma 1, lett. d, numero1 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 e dell’art.252 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenutoche l’introduzione del termine di decadenza, a mezzo del d. l. n.98 del 2011, non potesse applicarsi anche alle pensioni aventidecorrenza anteriore all’entrata in vigore del predetto decreto.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono fondati, nei termini che seguono.In via preliminare, sulla complessiva doglianza va detto che ilprofilo di censura sulla specificità del primo motivo di gravame,in punto di decadenza è ammissibile, in quanto rispetta ilNumero registro generale 17546/2021principio di autosufficienza, essendo stata riportata la sentenzaN umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026di primo grado che è il parametro per valutarne la specificità cheData pubblicazione 11/06/2026il motivo di gravame dell’Inps che la Corte d’appello ha reputatonon specifico ed è anche fondato, in quanto la statuizione delTribunale sulla decadenza (per quanto riportato in ricorso allepp. 9-10) aveva come ratio decidendi che, alla presentevicenda, non troverebbe applicazione l’art. 252 disp. att. c.c.,profilo che l’Inps aveva senz’altro censurato (cfr. p. 10-11 delricorso, in riferimento alle pp. 5-6 dell’appello dell’Inps).Nel merito, sulla decadenza dei ricorrenti dalla possibilità diimpugnare il provvedimento di ricalcolo, in riferimento a untrattamento pensionistico liquidato precedentemente all’entratain vigore dell’art. 38 comma 1, lett. d, numero 1, del d.l. n.98/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011,si rileva quanto segue.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie diricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla datadi entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il terminedecadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla datadi entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020;Cass. nn. 3580 e 29754 del 2019; Cass. n. 16661 del 2018;Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragionienunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione aitermini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, perla domanda volta al conseguimento dell'indennizzo davaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).Il termine di decadenza, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, art.38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in legge n. 111 del 2011,con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggettoNumero registro generale 17546/2021l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o iNl umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026pagamento di accessori del credito", decorrente "dalData pubblicazione 11/06/2026riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamentodella sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazionigià liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dellacitata disposizione. La questione, di diritto transitorio, hariguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente dellalegge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine didecadenza.Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenzapossa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termineprima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e siè affermato, conformemente ai principi generalidell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modificanormativa introduca un termine di decadenza prima nonprevisto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazionisoggettive già in essere, ma la decorrenza del termine vienefissata con riferimento all'entrata in vigore della modificalegislativa.Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra ilfine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzionedel termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse delprivato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare uncomportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014).Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azionegiudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendoquesto l'atto il cui compimento va effettuato nel termine edunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - ilsolo atto che possa impedirla.Numero registro generale 17546/2021Il d.l. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970N, umero sezionale 2439/2026Numero di raccolta generale 19031/2026sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui la decadenza siData pubblicazione 11/06/2026applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimentodi prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i rateiarretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunciagiudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamentipensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui allalegge 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenzedovute a seguito di riliquidazioni".L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici,è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui rateipregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavoripreparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove siafferma che a differenza del diritto al trattamento pensionisticodi per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è consideratosoggetto a prescrizione in quanto considerato dallagiurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale,periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione aisoli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa delprivato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto allapensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla“decadenza mobile”, che comunque sanziona il pensionato inmodo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcunbilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicuratodall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe unapensione decurtata per sempre in modo contra legem, coneffetto completamente ablativo del diritto alle differenze (aNumero registro generale 17546/2021Numero sezionale 2439/2026fronte di una situazione di ignoranza del pensionato alNl'uemsearo tdti ora ccolta generale 19031/2026Data pubblicazione 11/06/2026importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) econ incidenza normale rilevante su una situazione soggettivacostituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, inriferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo diprestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, ladecadenza riguardi, in considerazione della natura dellaprestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti iltriennio dalla domanda giudiziale (vedi anche Cass. n.13445/2024).Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza vacassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L’Aquila indiversa composizione affinché esamini la fattispecie alla luce deiprincipi sopra esposti e regoli anche le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di L’Aquila in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris