CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. il Tribunale di Crotone aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa in concorso loro ascritto al capo b) della rubrica e li aveva condannati alla pena. di mesi 6 di reclusione ed Euro 150 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva invece dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) estinto per intervenuta remissione della querela; 2. la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al Vrenna le circostanze attenuanti generiche ed ha perciò rideterminato la pena inflittagli in mesi 4 di reclusione ed Euro 100 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata con specifico riguardo al Laino; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il Laino che il Vrenna lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la pedissequa adesione della Corte di Appello alla decisione di primo grado che ha confermato senza alcuno sforzo argomentativo per confrontarsi con le considerazioni difensive; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità: rileva che la Corte di Appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha escluso invece di poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e di poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo della condotta di cui al capo a) ma argomentando in base a elementi insufficienti e, in ogni caso, in relazione a condotte comunque non ostative al riconoscimento della causa di non punibilità. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1 Il ricorso del Laino è del tutto generico: la sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato con riguardo ai motivi di gravame che erano stati articolati dalla difesa in ordine ai presupposti della affermazione di penale responsabilità; il ricorso, dal canto suo, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici catanzaresi per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. D'altra parte, è anche pacifico che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa specifica valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Cass. Pen., 4.11.2014 n. 35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.). 4.2 Il ricorso del Vrenna è manifestamente infondato. Preso atto che il ricorso argomenta limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., va rilevato che la Corte di Appello ha motivato con riferimento alla reiterazione delle condotte oggetto della contestazione per cui è intervenuta la condanna e che, oltre a non consentire una prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, è stata giudicata ostativa alla applicazione della invocata causa di non punibilità. Non essendo ravvisabile la pur segnalata contraddittorietà della motivazione, ritiene il collegio che i giudici del gravame di merito abbiano operato una valutazione del tutto esaustiva e che si sottrae alle censure sulla motivazione suscettibili di essere articolate in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Si è d'altra parte chiarito, in questa sede, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (cfr., Cass. Pen., 3, 23.2.2018 n. 15.782, Farese). Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: -le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Quanto al primo aspetto, si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite "Tushaj" hanno ritenuto decisivo il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo piuttosto alle modalità del comportamento, anche in considerazione delle sue componenti soggettive, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e la conseguente necessità dell'ordinamento di reagire mediante la irrogazione di una pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. In definitiva, come si è ben chiarito (cfr., Cass. Pen., 3, 28.6.2017 n. 893, PM in proc. Gallorini), la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale). Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro