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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18446/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e dell'accordo intercorso tra le parti sulla pena, ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo partenopeo in data 4 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali, ed ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice giudicando condivisibile la indicazione formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto laddove vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., risulta dunque proposto fuori dai casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; osservato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e dell'accordo intercorso tra le parti sulla pena, ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo partenopeo in data 4 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali, ed ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice giudicando condivisibile la indicazione formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto laddove vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., risulta dunque proposto fuori dai casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; osservato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] P
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