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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18803/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sciarretta, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX di detenzione domiciliare exartt. 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXXXX, deducendo violazione dell’art. 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82 e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta necessità di approfondire la revisione critica, normalizzarela condotta e stabilizzare l’equilibrio.Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del parerefavorevole espresso dalla DNA, facendosi, invece, condizionare dalla nota del ServizioCentrale di Protezione, dalla quale emerge che un anno fa la compagna del condannatorifiutava un trasferimento da una località protetta ad un’altra, che lo stesso XXXXXXXscriveva, in quell’occasione, alle massime cariche dello Stato per chiedere supporto, nonchéche alcuni detenuti denunciavano il collaboratore per comportamenti aggressivi e antisociali.Rileva che si trascura la finalità del beneficio, che è quella di rieducare il condannatoassicurando, al contempo, la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati, sullabase di una segnalazione assolutamente generica da parte di un’autorità non deputata aesprimere pareri su misure alternative.Si duole, quindi, che siano valorizzati un rifiuto opposto dalla compagna delcollaboratore e mere “voci di carcere” rispetto, invece, al lavoro ufficiale dell’Equipedell’istituto, che esprimeva parere favorevole; che, nell’escludere il ravvedimentogiustificativo della misura alternativa, non si tenga conto dell’ampia collaborazione con lagiustizia di XXXXXXX – tale da beneficiare lo stesso in numerosi processi della relativasenza dubbio di revisione critica delle pregresse scelte criminali, e delle evidenti risultanzeistruttorie in tal senso, di cui alla Relazione di sintesi sulla progressione trattamentale e allanota della [OSCURATO:PERSONA] sulla collaborazione con la giustizia; e che, in talmodo, si dia vita ad una motivazione illogica e contradditoria.La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.Il provvedimento impugnato evidenzia che: - il condannato ha iniziato a collaborare conla giustizia il 23 ottobre 2016 ed è destinatario di un programma di protezione dal 9settembre 2020; - come risulta dal parere della DNA, il suo contributo dichiarativo haconsentito di disvelare gravi fatti di sangue, alcuni dei quali lo vedevano direttamentecoinvolto, superando, altresì, il vaglio dibattimentale di credibilità soggettiva e attendibilitàoggettiva, tanto da potersi ritenere la totale recisione di rapporti con l’associazione criminaledi appartenenza; - XXXXXXX sulla scorta di tali conclusioni, oltre che della positivaRelazione di sintesi dell’istituto di pena, gode da tempo del beneficio del permesso premio dicui fruisce con regolarità.Rileva che, tuttavia, dall’ultima nota del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione emergonocomportamenti del condannato che devono essere prudenzialmente vagliati ai fini dellamisura alternativa richiesta.

Osserva che da detta nota emerge che: - la compagna delsuddetto rifiutava il trasferimento del nucleo familiare composto da tre persone in altralocalità protetta al fine di rendere più agevoli i colloqui visivi con il detenuto ritenendoinadeguato un appartamento di 120 mq.; - a seguito di detta circostanza la figlia della donnanon avrebbe frequentato la scuola dell’obbligo; - il detenuto scriveva, quindi, alle massimecariche dello Stato rappresentando in maniera distorta la realtà fattuale, disvelando lalocalità protetta e inficiando in tal modo la loro mimetizzazione; - gli altri detenuti con i quali ilcollaboratore si rapporta lamentano comportamenti litigiosi, aggressivi e antisociali dellostesso, come da missiva da loro sottoscritta nella quale si rappresentano episodi di minacciafisica e verbale nei confronti dei compagni.

Dopo avere, quindi, sottolineato che il requisito del ravvedimento citato dall’art. 16-nonies, comma 4, l. 15 marzo 1991, n. 82, presupposto indispensabile per la concessionedella misura alternativa della detenzione domiciliare invocata, deve essere valutato conriguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia, tenuto conto dei rapporticon i familiari, con il personale giudiziario, dello svolgimento di attività lavorativa o di studio,quali elementi indicativi della revisione critica, che lo stesso non può risolversi tout court neldichiarato pentimento o riconoscimento dei propri errori e che anche per i collaboratori digiustizia opera il principio di gradualità della concessione dei benefici penitenziari, concludecol ritenere che le recenti intemperanze di XXXXXXX non consentano un tranquillo accessoalla misura alternativa richiesta, essendo le stesse dimostrative di una personalità ancora atratti irruenta ed aggressiva che controlla a fatica gli impulsi rispetto a situazioni giudicateingiuste, e che appaia opportuno proseguire l’osservazione intramuraria, oltre chel’esperienza premiale, sì da consentire al detenuto un migliore adattamento alla vita extra-muraria con gradualità e una maggiore adesione alle regole a lui imposte in ragione del suostatus.Il provvedimento palesa, però, discordanze interne.Laddove, invero, dopo avere evidenziato una serie di elementi positivi nel sensodell’accoglimento della misura alternativa richiesta, tra cui anche il riconoscimento delbeneficio del permesso premio che implica una pregressa valutazione sul ravvedimento,beneficio di cui il detenuto risulta avere regolarmente fruito, con ampia, quindi,sperimentazione della vita extra-muraria, nell’ottica del principio della gradualità dei beneficipenitenziari, poi sembra fare retromarcia nel ritenere non concedibile la misura e necessarieun’ulteriore osservazione intramuraria ed un’ulteriore sperimentazione premiale.E ciò sulla base delle «recenti intemperanze» di XXXXXXX, che non vengono néspiegate né approfondite.

Basandosi, solo, a tale riguardo, a fronte di un parere favorevoleespresso nella Relazione di sintesi da parte dell’Equipe che assiste il suddetto nell’opera dirieducazione e di un parere favorevole del [OSCURATO:PERSONA], su unacomunicazione del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione relativa alle difficoltà incontrate neltrasferimento del nucleo familiare del collaboratore in altra località protetta e alle denunce didetenuti neppure specificati, con i quali il collaboratore si rapporterebbe in ambito carcerariocirca episodi, in alcun modo individuati e circostanziati, di minaccia fisica e verbale nei loroconfronti da parte del suddetto.

2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento e il rinvio pernuovo giudizio, alla luce dei suddetti principi, al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].Vertendo il procedimento anche sulle condizioni di salute del condannato (inizialmenteera formulata anche istanza di differimento facoltativo in relazione alle stesse), va dispostol’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.MAnnulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza diroma.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sciarretta, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato larichiesta formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX di detenzione domiciliare exartt. 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXXXX, deducendo violazione dell’art. 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82 e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta necessità di approfondire la revisione critica, normalizzarela condotta e stabilizzare l’equilibrio.Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del parerefavorevole espresso dalla DNA, facendosi, invece, condizionare dalla nota del ServizioCentrale di Protezione, dalla quale emerge che un anno fa la compagna del condannatorifiutava un trasferimento da una località protetta ad un’altra, che lo stesso XXXXXXXscriveva, in quell’occasione, alle massime cariche dello Stato per chiedere supporto, nonchéche alcuni detenuti denunciavano il collaboratore per comportamenti aggressivi e antisociali.Rileva che si trascura la finalità del beneficio, che è quella di rieducare il condannatoassicurando, al contempo, la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati, sullabase di una segnalazione assolutamente generica da parte di un’autorità non deputata aesprimere pareri su misure alternative.Si duole, quindi, che siano valorizzati un rifiuto opposto dalla compagna delcollaboratore e mere “voci di carcere” rispetto, invece, al lavoro ufficiale dell’Equipedell’istituto, che esprimeva parere favorevole; che, nell’escludere il ravvedimentogiustificativo della misura alternativa, non si tenga conto dell’ampia collaborazione con lagiustizia di XXXXXXX – tale da beneficiare lo stesso in numerosi processi della relativasenza dubbio di revisione critica delle pregresse scelte criminali, e delle evidenti risultanzeistruttorie in tal senso, di cui alla Relazione di sintesi sulla progressione trattamentale e allanota della [OSCURATO:PERSONA] sulla collaborazione con la giustizia; e che, in talmodo, si dia vita ad una motivazione illogica e contradditoria.La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.Il provvedimento impugnato evidenzia che: - il condannato ha iniziato a collaborare conla giustizia il 23 ottobre 2016 ed è destinatario di un programma di protezione dal 9settembre 2020; - come risulta dal parere della DNA, il suo contributo dichiarativo haconsentito di disvelare gravi fatti di sangue, alcuni dei quali lo vedevano direttamentecoinvolto, superando, altresì, il vaglio dibattimentale di credibilità soggettiva e attendibilitàoggettiva, tanto da potersi ritenere la totale recisione di rapporti con l’associazione criminaledi appartenenza; - XXXXXXX sulla scorta di tali conclusioni, oltre che della positivaRelazione di sintesi dell’istituto di pena, gode da tempo del beneficio del permesso premio dicui fruisce con regolarità.Rileva che, tuttavia, dall’ultima nota del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione emergonocomportamenti del condannato che devono essere prudenzialmente vagliati ai fini dellamisura alternativa richiesta. Osserva che da detta nota emerge che: - la compagna delsuddetto rifiutava il trasferimento del nucleo familiare composto da tre persone in altralocalità protetta al fine di rendere più agevoli i colloqui visivi con il detenuto ritenendoinadeguato un appartamento di 120 mq.; - a seguito di detta circostanza la figlia della donnanon avrebbe frequentato la scuola dell’obbligo; - il detenuto scriveva, quindi, alle massimecariche dello Stato rappresentando in maniera distorta la realtà fattuale, disvelando lalocalità protetta e inficiando in tal modo la loro mimetizzazione; - gli altri detenuti con i quali ilcollaboratore si rapporta lamentano comportamenti litigiosi, aggressivi e antisociali dellostesso, come da missiva da loro sottoscritta nella quale si rappresentano episodi di minacciafisica e verbale nei confronti dei compagni. Dopo avere, quindi, sottolineato che il requisito del ravvedimento citato dall’art. 16-nonies, comma 4, l. 15 marzo 1991, n. 82, presupposto indispensabile per la concessionedella misura alternativa della detenzione domiciliare invocata, deve essere valutato conriguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia, tenuto conto dei rapporticon i familiari, con il personale giudiziario, dello svolgimento di attività lavorativa o di studio,quali elementi indicativi della revisione critica, che lo stesso non può risolversi tout court neldichiarato pentimento o riconoscimento dei propri errori e che anche per i collaboratori digiustizia opera il principio di gradualità della concessione dei benefici penitenziari, concludecol ritenere che le recenti intemperanze di XXXXXXX non consentano un tranquillo accessoalla misura alternativa richiesta, essendo le stesse dimostrative di una personalità ancora atratti irruenta ed aggressiva che controlla a fatica gli impulsi rispetto a situazioni giudicateingiuste, e che appaia opportuno proseguire l’osservazione intramuraria, oltre chel’esperienza premiale, sì da consentire al detenuto un migliore adattamento alla vita extra-muraria con gradualità e una maggiore adesione alle regole a lui imposte in ragione del suostatus.Il provvedimento palesa, però, discordanze interne.Laddove, invero, dopo avere evidenziato una serie di elementi positivi nel sensodell’accoglimento della misura alternativa richiesta, tra cui anche il riconoscimento delbeneficio del permesso premio che implica una pregressa valutazione sul ravvedimento,beneficio di cui il detenuto risulta avere regolarmente fruito, con ampia, quindi,sperimentazione della vita extra-muraria, nell’ottica del principio della gradualità dei beneficipenitenziari, poi sembra fare retromarcia nel ritenere non concedibile la misura e necessarieun’ulteriore osservazione intramuraria ed un’ulteriore sperimentazione premiale.E ciò sulla base delle «recenti intemperanze» di XXXXXXX, che non vengono néspiegate né approfondite. Basandosi, solo, a tale riguardo, a fronte di un parere favorevoleespresso nella Relazione di sintesi da parte dell’Equipe che assiste il suddetto nell’opera dirieducazione e di un parere favorevole del [OSCURATO:PERSONA], su unacomunicazione del [OSCURATO:PERSONA] di Protezione relativa alle difficoltà incontrate neltrasferimento del nucleo familiare del collaboratore in altra località protetta e alle denunce didetenuti neppure specificati, con i quali il collaboratore si rapporterebbe in ambito carcerariocirca episodi, in alcun modo individuati e circostanziati, di minaccia fisica e verbale nei loroconfronti da parte del suddetto. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento e il rinvio pernuovo giudizio, alla luce dei suddetti principi, al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].Vertendo il procedimento anche sulle condizioni di salute del condannato (inizialmenteera formulata anche istanza di differimento facoltativo in relazione alle stesse), va dispostol’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MAnnulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza diroma.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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