CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 41141/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero ([OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro il 14 ottobre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari il 9 luglio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale, per avere, alla guida di un autobus travolto ed ucciso un ciclista (capo A) e di omissione di soccorso e di fuga (capo B), fatti commessi tutti il 14 novembre 2014, in conseguenza condannando lo stesso, con le attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, alle pene di giustizia in relazione al capo A) ed al capo B), riconosciuta, quanto a quest'ultimo, la continuazione tra le due violazioni dell'art. 189 del codice della strada in esso ricomprese; oltre alla sospensione della patente. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1.Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 589 cod. pen. in ragione della ritenuta mancanza di penale responsabilità dell'imputato quanto al capo A). Sarebbero state del tutto trascurate le conclusioni della CTU (recte: perizia) esperita nel corso dell'abbreviato, avendo l'ing. Minasi accertato che il conducente dell'autobus non si è accorto della bicicletta poiché la visuale era impedita dal parabrezza superiore del cruscotto, non sarebbero invece attendibili gli accertamenti della polizia giudiziaria, intervenuta sul luogo non immediatamente e dopo che i veicoli erano stati rimossi, mentre quanto dichiarato dalla testimone sarebbe scarsamente attendibile sia perché ha riferito di un'impressione circa il "sorpasso azzardato" sia perché la moglie della vittima, quindi non disinteressata all'esito del processo. 2.2. Con il secondo motivo censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione all'accusa di omissione di soccorso stradale, poiché la valutazione, già riferita, del perito (alle pp. 57-61 dell'elaborato scritto) circa l'ostacolo alla visuale del conducente l'autobus rappresentato dal parabrezza superiore o "palpebra" del cruscotto (così alla p. 4 del ricorso) varrebbe a dimostrare che l'imputato in realtà non si è accorto di avere investito il ciclista. 2.3. Mediante il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 81 cod. pen., per avere i giudici di merito ritenuto nella motivazione i fatti avvinti dal nesso della continuazione ma poi nel dispositivo inflitto autonoma pena per il capo A) e per il capo B) dell'editto.2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente segnala che il reato si sarebbe prescritto dopo la sentenza di appello ma prima delle decisione della Corte di legittimità. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore del ricorrente con memoria del 15 ottobre 2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. I primi tre motivi di ricorso sono la mera reiterazione testuale, con adattamenti testuale minimi, dei motivi nn. 1, 3 e 4 dell'atto di appello. In conseguenza, deva applicarsi il tradizionale principio, che non vi è ragione alcuna per disattendere, secondo il quale «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556). In ogni caso, la sentenza impugnata (alle ultime due pagine) confuta le tesi difensive con motivazione adeguata, congrua e logica, con la quale, in sostanza, il ricorrente non si confronta. 3.11 quarto ed ultimo motivo, che consiste peraltro in una apodittica asserzione, è manifestamente infondato, non essendo la prescrizione maturata. 4. Essendo, in definitiva, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021. Il Consigliere estensore I