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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25984/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di detenzione domiciliare speciale, avanzata dalla condannata [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione.

3. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come risulta dalla posizione giuridica, la condannata ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del giudice di sorveglianza, la detenzione domiciliare.

4. L'indicata emergenza determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso il 02/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava l'istanza di detenzione domiciliare speciale, avanzata dalla condannata [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. 3. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come risulta dalla posizione giuridica, la condannata ha ottenuto, per effetto di successiva decisione del giudice di sorveglianza, la detenzione domiciliare. 4. L'indicata emergenza determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 02/0
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