CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 25643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O ORDINANZA sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E. che ha chiesto la correzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] rilevato che nel dispositivo della sentenza in epigrafe, letto all'udienza del 27 maggio 2025, pur disponendosi il parziale annullamento con rinvio della sentenza, non è stata data l'indicazione dell'Autorità giudiziaria cui il processo deve essere rinviato; rilevato che si tratta di un evidente errore materiale e che non è dubbio che il giudice del rinvio vada individuato nella Corte di appello di Bologna; ritenuto, quindi, essendo applicabile il disposto di cui all'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp, di dovere disporre la correzione nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M Letto l'art. 625 bis, comma 3, prima parte, cpp dispone la correzione del dispositivo letto all'udienza del 27 maggio 2025 nel proc.rg 10535/25 nel senso che dopo le parole "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" debba leggersi "rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni e comunicazioni. Così è de