CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 01159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28660-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio legale dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Area legale territoriale centro di [OSCURATO:PERSONA], ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 140, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; - intimato - nonché BANCA D'ITALIA; - intimata - Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] 5460/18, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto, nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5460/18, del 14 marzo 2018, del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., del Ministero della Giustizia e della Banca d'Italia, per inosservanza del termine, per la notifica del ricorso e del decreto, fissato nella fase sommaria del giudizio. 2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce di essere intervenuta nella procedura esecutiva promossa da tale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia con atto di pignoramento presso terzi (ovvero, la società [OSCURATO:PERSONA]), intervento spiegato sulla base di un credito che ella assumeva sottratto al divieto di cui all'art. 5-quinquíes della legge 24 marzo 2001, n. 89. Avendo, però, il giudice dell'esecuzione assegnato le somme detenute da [OSCURATO:PERSONA], per conto del Ministero, esclusivamente al creditore procedente (avendo ravvisato l'inammissibilità dell'intervento ai sensi della norma suddetta), essa Ripepi proponeva opposizione agli atti esecutivi con ricorso dell'8 aprile 2015. Tuttavia, nel verificare la fissazione dell'udienza tramite il punto di accesso "Polisweb", l'allora opponente rilevava l'illeggibilità del relativo provvedimento, peraltro mai comunicato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione, tanto da depositare il 28 maggio 2015 un'istanza per l'emissione di un nuovo provvedimento di fissazione d'udienza chiaro e leggibile, ai fini della notifica alle controparti. Nondimeno, il giudice dell'esecuzione - dopo che con provvedimento del 3 giugno 2015 aveva invitato la Ripepi a chiedere in cancelleria copia del predetto decreto di fissazione, senza considerare che il termine per la notificazione da esso stabilito era ormai scaduto - con ordinanza dell'8 luglio 2015 dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione per violazione del termine di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, introduceva autonomamente - con citazione notificata il 28 luglio 2015 - il giudizio di merito sulla proposta opposizione, nel quale si costituivano il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] (soltanto il primo dei due contestando la proposta opposizione), rimanendo, invece, contumace Banca d'Italia. All'esito dello stesso, tuttavia, l'adito Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione, per inosservanza del termine, per la notifica del ricorso e del decreto, fissato nella fase sommaria del giudizio. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino propone ricorso per cassazione la Ripepi, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile - peraltro, richiamando erroneamente l'art. 617, comma 1, cod. proc. civ., in luogo dell'art. 618, comma 1, del medesimo codice di rito civile - l'opposizione agli atti esecutivi sul rilievo che il giudice conserva il potere (avendone, anzi, addirittura il dovere) "di valutare la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità dell'opposizione anche con riferimento al rispetto dei termini di decadenza riferibili alla fase cautelare". Assume, per contro, la ricorrente che nel giudizio a cognizione piena che segue la fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi - secondo la disciplina delle procedure esecutive introdotta con la novella legislativa dell'anno 2006 - ciò che rileva, ai fini dell'ammissibilità e/o procedibilità dell'opposizione, è esclusivamente il rispetto del termine ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ., e non pure l'eventuale inosservanza del termine di cui all'art. 618, comma 1, dello stesso codice (è citata Cass. Sez. 3, ord. 6 ottobre 2016, n. 20018). 3.2. Il secondo motivo - proposto "per mero scrupolo difensivo", ritenendosi "superflua qualsiasi ulteriore censura" - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 618, comma 1, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 135, 136 e 153 cod. proc. civ., nonché agli artt. 3, e 24 Cost.Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto "che gli artt. 615, comma 2, 618 e 619 cod. proc. civ. non prevedono che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato alla parte interessata", sicché, essendo risultato nella specie illeggibile il decreto inserito nel fascicolo telematico, "la parte diligente avrebbe dovuto prontamente recarsi presso la cancelleria per verificare il contenuto del provvedimento depositato e farsene rilasciare copia", adempimento in difetto del quale, pertanto, si è escluso che ricorressero i presupposti per la rimessione in termini. Tale assunto, tuttavia, secondo la ricorrente "non può essere condiviso". Innanzitutto, perché essa Ripepi - contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato - ebbe a recarsi presso la cancelleria per verificare l'originale cartaceo del provvedimento di fissazione di udienza, risultato anch'esso illeggibile, sicché la mancata conoscenza della fissazione d'udienza deve imputarsi a un difetto originario dello stesso provvedimento, ciò che avrebbe reso necessaria, da parte del giudicante, la rimessione in termini per la notifica. Siffatto esito, del resto, si imporrebbe alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 618, comma 1, cod. proc. civ., in applicazione del principio enunciato dal Giudice delle leggi con riferimento all'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come richiamato dall'art. 11, comma 6, della legge 8 luglio 1980, n. 319, norma che disciplina[va] l'opposizione che periti, consulenti interpreti e traduttori possono proporre avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso in loro favore (è citata Corte cost., sent. 11 febbraio 1998, n. 197). Difatti, si è ritenuto che il semplice deposito del decreto di fissazione di udienza e del termine di notificazione del ricorso stesso "non comporta la decadenza di tale ricorso già presentato, qualora il ricorrente non sia stato posto in grado di conoscere quel decreto attraverso adeguata comunicazione". Orbene, anche con riferimento all'art. 618, comma 1, cod. proc. civ. si porrebbe l'identica necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., e ciò "data l'irrazionalità di un sistema che - in base ad una presunzione di conoscenza del deposito del decreto - può di fatto portare a conseguenze quali la decadenza dall'azione e dal relativo diritto", ed inoltre "poiché il rapportare la presunzione di conoscenza al semplice deposito in cancelleria del decreto significa onerare arbitrariamente l'interessato di un costante accesso in cancelleria". 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, dichiarando di costituirsi "ai soli fini dell'integrità del contraddittorio", evidenziando di aver tenuto nel giudizio di merito "un comportamento del tutto corretto, predisponendo la dichiarazione di terzo a norma dell'art. 547 cod. proc. civ.". 5. Il Ministero della Giustizia, non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso, ha depositato atto di intervento al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, alla quale, poi, non ha preso parte. 6. È rimasta solo intimata Banca d'Italia. [OSCURATO:PERSONA] 7. "In limine" va rilevata la superfluità della verifica, da parte di questa Corte, della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio, nel presente giudizio di legittimità, nei confronti degli altri litisconsorti necessari risultanti dagli atti processuali (ovvero, le altre parti della procedura esecutiva) e ciò alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità della stessa, allorché si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza dell'impugnazione (con principio affermato fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01; per applicazioni recenti cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2020, n. 8980, Rv. 657883-01; Cass. Sez. 2, sent. 10 maggio 2018, n. 11287, Rv. 648501-01). 8. Il ricorso, infatti, non è fondato. 8.1. Invero, la questione complessivamente posta dai due motivi - unitariamente scrutinabili, per la loro intima connessione - e relativa agli effetti della non ottemperanza al termine per la notifica del ricorso introduttivo dell'opposizione esecutiva, è stata dalla qui gravata sentenza decisa in piena conformità alla giurisprudenza di questa Corte. Essa ha, difatti, sancito che, in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché quest'ultimo, ove lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini; si è inoltre specificato che, qualora il ricorso risulti regolarmente notificato (evenienza che qui non ricorre), la mancata comparizione delle parti non inciderebbe sull'ammissibilità della domanda e non precluderebbe la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio porrebbe allora le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11291, Rv. 658098). 8.2. Alle relative argomentazioni può qui bastare un integrale rinvio, per escludere - anche sotto il profilo dell'invocata lettura costituzionalmente orientata della normativa (non senza, peraltro, rilevare che la pronuncia della Corte delle leggi, richiamata in ricorso, si colloca in un contesto ordinamentale, anzi ancor prima storico, che sconosceva l'uso degli strumenti telematici per realizzare la comunicazione, e dunque la conoscenza, dei provvedimenti giurisdizionali o degli atti di parte) - un qualsiasi obbligo di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza o un diritto dell'opponente ad una sua formale propalazione. Tanto risultando in armonia col già affermato peculiare onere di diligenza dei soggetti del processo esecutivo nell'acquisizione della consapevolezza del suo sviluppo e così del contenuto dei suoi atti (per tutte, v. Cass. Sez. 3, sent. 6 marzo 2018, nn. 5172, 5173 e 5174, non massimate), salva - beninteso - la disciplina della rimessione in termini. In relazione a quest'ultima, tuttavia, deve rilevarsi che il ricorso non reca, con la dovuta puntualità e specificità, alcuna indicazione circa la presentazione, innanzi al Tribunale di Roma, di una formale istanza di rimessione in termini, né, tantomeno, alcuna rituale censura - in quella, come nella presente sede giudiziale - indirizzata avverso provvedimenti eventualmente intervenuti sul punto. Considerazioni che valgono, in particolare, ad escludere la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, peraltro nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], non potendo ritenersi che "l'atto di intervento" - operato dal Ministero della Giustizia al di fuori del rispetto dei termini ex art.370 cod. proc. civ. - possa valere a mutarne la condizione di semplice intimato. 10. In ragione del rigetto del ricorso, a carico della ricorrente sussiste l'obbligo di versare, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in C 2.300,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 1 5 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'e