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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15727/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato basato su un precedente penale per armi insussistente, anzi estrapolato dal certificato di procedimenti pendenti relativi ad altra persona - perché aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione nel suo complesso del provvedimento impugnato.

In esso, invero, si fa leva, nel rigettare la richiesta della misura alternativa più ampia e nell'accogliere quella della detenzione domiciiliare, oltre che sul curriculum criminale del suddetto (non evincibile dal solo precedente giudiziario che si assume erroneamente attribuito, ma da una serie di informazioni fornite dal RONI di Piacenza), sull'assenza di una risorsa lavorativa e di una proposta risocializzante alternativa; profili, questi ultimi, con cui il ricorso non si relazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato basato su un precedente penale per armi insussistente, anzi estrapolato dal certificato di procedimenti pendenti relativi ad altra persona - perché aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione nel suo complesso del provvedimento impugnato. In esso, invero, si fa leva, nel rigettare la richiesta della misura alternativa più ampia e nell'accogliere quella della detenzione domiciiliare, oltre che sul curriculum criminale del suddetto (non evincibile dal solo precedente giudiziario che si assume erroneamente attribuito, ma da una serie di informazioni fornite dal RONI di Piacenza), sull'assenza di una risorsa lavorativa e di una proposta risocializzante alternativa; profili, questi ultimi, con cui il ricorso non si relazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15727/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris