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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996O0156 - IT Avis juridique important | 61996O0156 Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro Corte dei conti delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale - Dipendenti - Obblighi - Atti contrari alla dignità della pubblica funzione - Dovere di lealtà - Procedimento disciplinare - Destituzione. - [OSCURATO:PERSONA]156/96 P. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00239 [OSCURATO:PERSONA] chiave Dipendenti - Diritti ed obblighi - Atti lesivi della dignità della pubblica funzione - Ingiurie gravi - Sanzione disciplinare - Sindacato giurisdizionale (Statuto del personale, art. 12, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] la dignità della propria funzione, contravvenendo quindi al proprio obbligo sancito dall'art. 12, primo comma, dello Statuto, il dipendente che profferisce pubblicamente ingiurie gravi, lesive dell'onore delle persone alle quali sono rivolte.

Per valutare la regolarità di una sanzione disciplinare sotto il profilo della disposizione summenzionata, il Tribunale non è tenuto ad esaminare se il comportamento in questione costituisca una diffamazione nel senso che può essere attribuito a tale nozione nel diritto penale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996O0156 - IT Avis juridique important | 61996O0156 Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] contro Corte dei conti delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale - Dipendenti - Obblighi - Atti contrari alla dignità della pubblica funzione - Dovere di lealtà - Procedimento disciplinare - Destituzione. - [OSCURATO:PERSONA]156/96 P. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00239 [OSCURATO:PERSONA] chiave Dipendenti - Diritti ed obblighi - Atti lesivi della dignità della pubblica funzione - Ingiurie gravi - Sanzione disciplinare - Sindacato giurisdizionale (Statuto del personale, art. 12, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] la dignità della propria funzione, contravvenendo quindi al proprio obbligo sancito dall'art. 12, primo comma, dello Statuto, il dipendente che profferisce pubblicamente ingiurie gravi, lesive dell'onore delle persone alle quali sono rivolte. Per valutare la regolarità di una sanzione disciplinare sotto il profilo della disposizione summenzionata, il Tribunale non è tenuto ad esaminare se il comportamento in questione costituisca una diffamazione nel senso che può essere attribuito a tale nozione nel diritto penale.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris