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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05433/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui a tre sentenze emesse dal Tribunale di Roma, dal Gip del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Velletri; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.; Rilevato che in data 19 gennaio 2024 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale debitamente sottoscritta dall'interessato; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui a tre sentenze emesse dal Tribunale di Roma, dal Gip del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Velletri; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.; Rilevato che in data 19 gennaio 2024 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale debitamente sottoscritta dall'interessato; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 05433/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris