CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24068/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 21480 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procur a in calce al ricorso , domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco metropolitano pro tempore,rappresentata e difes a da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procure in calce al l e compars e di costituzione di nuovo difensore, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – e contro N. 21480/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – avversola sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1224 /202 2 pubblicata i l 15.6.2022; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 0 . 6 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze rigettò la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Firenze (ora , [OSCURATO:PERSONA] di Firenze), per il ristoro dei danni conseguenti all’impatto tra il proprio motoveicolo e una volpe, in tesi avvenuto il 21.6.2003 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; l’adito Tribunale ritenne la mancanza di prova del sinistro, rigettando altresì l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, che pure aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la propria Compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] of EuropeLimited. La sentenza di primo grado venne impugnata dal solo Gemini, che la censurò per aver il Tribunale ritenuto l’assenza di prova del sinistro e del nesso causale, pur in presenza di risultanze istruttorie favorevoli al danneggiato. La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze e della suddetta Compagnia assicurativa, non costituitasi, e con l’intervenuta [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del relativo ramo assicurativo, rigettò il gra vame con sentenza del 15.6.2022, N. 21480/22R.G. ribadendo la mancanza di prova del nesso causale, non essendo emersi elementi idonei a confermare la dinamica del sinistro sostenuta dal Gemini. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze e la [OSCURATO:PERSONA] international [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data 10.1.2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, essendosi ravvisate ragioni di inammissibilità del ricorso;il ricorrente ha avanzato rituale istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza camerale; all’esito, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo - violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 2043 e 2052 c.c., nonché omessa motivazione su un elemento decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per non aver correttamente applicato al caso di specie il disposto dell’art. 2052 c.c. e il regime probatorio disciplinato– il Gemini lamenta che la Corte toscana non avrebbe valutato l’applicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 2052 c.c. e del relat ivo regime probatorio. Secondo l’assunto del ricorrente,il giudice del merito non avrebbe dato atto delle risultanze istruttorie e non avrebbe neppure sufficientemente motivato, escludendo, pur in presenza di elementi contrari, la prova del nesso di causalità tra la presenza di animali ed il sinistro. N. 21480/22R.G. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la “violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. nonché omessa motivazione su un elemento decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per non aver fornito alcuna motivazione idonea a disattendere e/oconfutare le risultanze dell’istruttoria di primo grado”. Secondo il ricorrente, il giudice del gravame avrebbe errato nella lettura ed interpretazione delle prove acquisite in giudizio. 2.1 -Come già rilevato nella proposta ex art. 380 - bis c.p.c., entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 3.1 -Il primo motivo – col quale si deduce la violazione dell’art. 2052 c.c. – non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale esclude la concreta applicabilità della citata norma in ragione della mancata dimostrazione dell’evento dannoso che il ricorrente riconduce alla responsabilità dell’ente pubblico per fatto di animale selvatico. In altri termini, nella prospettiva del giudice d’appello, il Geminiha omesso di provare che il pregiudizio lamentato sia stato causato da fauna selvatica. Tanto è stato ritenuto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, sul rilievo che il danneggiato è onerato innanzitutto della prova del fatto e del nesso di causalità tra la presenza dell’animale ed il danno.E’ sufficiente richiamare, al riguardo, il recente pronunciamento di Cass., n. 17253/2024 , secondo cui “Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento N. 21480/22R.G. da parte di chi ne risulta gravato” (v. Cass., 23/05/2022, n. 16550; Cass., 07/03/2016, n. 4373). Pertanto: -il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall’animale selvatico - appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato-e dimostrare: la dinamica del sinistro; il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito; l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvaticorientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato; -se, oltre che danneggiato, anche conducente del veicolo, oltre a quanto esposto sopra, dovrà allegare e dimostrare: l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida; che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno; - per altro verso, l’ente deve dare la prova liberatoria dell’art. 2052 c.c ., dimostrando il caso fortuito. Ebbene, come già evidenziato, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, che la prova richiesta a carico del danneggiato non sia stata da questi fornita. N. 21480/22R.G. Inoltre, sempre con riguardo alle censure mosse dal ricorrente, non sussiste alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., essendo essa “ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, Cass. n. 13395/2018, Rv. 649038-01; Cass. n. 18092/2020, Rv. 658840-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass.,n. 15107/2013, Rv. 626907 - 01), ovviamente “ entro i limiti ristretti del «nuovo» ” suo testo (Cass. , n. 13395/2018, cit.). 4.1 -Anche il secondo motivo è inammissibile. Detta censura, già in parte inammissibile ex art. 360, comma 4, c.p.c.per difetto di specificità, mira ad un nuovo sindacato – inammissibile nel giudizio di legittimità –delle risultanze probatorie e delle circostanze fattuali che sono già state vagliate dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente illustrato le ragioni del proprio convincimento senza incorrere in anomalie motivazionali (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Proprio al prudente apprezzamento si riferisce l’art. 116 c.p.c., norma che il ricorrente assume violata (insieme con l’art. 115 c.p.c.) e che, invece, risulta correttamente applicata nella sentenza impugnata, essendosi ivi illustrate le ragioni che hanno indotto i giudici di merito – con sindacato insuscettibile di nuovo vaglio in sede di legittimità – a ritenere priva di adeguato conforto probatorio la domanda attorea. N. 21480/22R.G. Difatti, neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell’art. 115 c.p.c. – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – giacché essa “ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass.,n. 11892/2016, Rv. 640192-01; Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, Rv. 659037-01). Inammissibile, d’altra parte, è pure la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass.,n. 11892/2016, Rv. 640193-01; nello stesso senso , più di recente, in motivazione, Cass. , n. 7618/2019, non massimata sul punto, nonché Cass., n. 18092 /2020 , Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili “testuali” di “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass., n. 23940/2017, Rv. 645828-01; Cass., n. 22598 /2018 , Rv. 650880 - 01) o di inconciliabilità logica (Cass.,n. 16111/2018, Rv. 649628-01), tali da rendere le N. 21480/22R.G. sue “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass., n. 13977/2019, Rv. 654145-01). 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto nei confronti dell’intimata, che non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che ilricorrente va anche condannat o ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo. In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Infine, vista la causa petendi, va disposto l’oscuramento dei dati del ricorrente. P.Q.M la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna i l ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle controricorrenti in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna altresì il ricorrent e al pagamento, in favore d i entramb e le controricorrenti, della somma di € 3.000,00, nonché in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, rispettivamente commi 3 e 4, c.p.c. N. 21480/22R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso