CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 46867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, sezione settima penale, con ordinanza depositata in data 4 marzo 2022 dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca della pena dell'ergastolo. Il ricorrente lamentava la perpetuità dell'ergastolo, in quanto pena priva di un limite finale e della possibilità di commutazione in quella della reclusione, il contrasto con i principi di tutela della persona stabiliti dagli artt. 3 e 27 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione EDU. Deduceva altresì l'incompatibilità dell'ergastolo con i principi costituzionali, divenuta ancora più evidente a seguito della sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019 nel caso Viola e della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 12, 24 ottobre 2019, che ha inciso sull'art. 4-bis, comma 1, della I. 354/1975 di ordinamento penitenziario, nonché il contrasto dell'ergastolo con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. A fronte di tale ricorso la Corte di legittimità valutava le censure e le dichiarava inammissibili con l'ordinanza ora oggetto di impugnazione. 2. Il ricorso per cassazione all'esame di questa Corte avverso l'ordinanza depositata il 4 marzo 2022 è proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen e consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'ordinamento penitenziario non consente la commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, nonché per la violazione della funzione rieducativa della pena, anche attraverso strumenti di riduzione della durata della pena. Lamenta poi, in particolare, che il provvedimento impugnato della Corte di cassazione non avrebbe affrontato il tema della scarcerazione del condannato all'ergastolo per 'incompatibilità' con l'art. 3 della Convenzione EDU. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 7 luglio 2022 e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile. 2. Va premesso che le Sezioni Unite, più volte intervenute a riguardo, hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso. Deve l'errore essere altresì connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziata dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, tanto da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore medesimo. La Corte ha ulteriormente precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in tal senso Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); come pure hanno affermato che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (in tema di errore di diritto, da ultimo Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). Altre plurime sentenze sono tornare a occuparsi dell'ambito di operatività dell'istituto in esame, affermando che ne restano esclusi: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099). Quanto, infine, all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo. 3. Tanto premesso, il ricorso in esame reitera tutte le argomentazioni già svolte nel precedente ricorso e si riferisce al provvedimento oggetto dell'impugnazione straordinaria solo in relazione alla incompatibilità del regime dell'ergastolo con l'art 3 [OSCURATO:PERSONA]: e però sul punto, in vero, ai foll. 5 e 6 il provvedimento impugnato affronta il tema predetto, chiarendo che non si verifica alcun contrasto della pena dell'ergastolo con il predetto art. 3, se non in caso di 'incompressibilità' della pena, cioè immutabilità della stessa, il che nell'ordinamento italiano non è, tanto che allo stesso Cocuzza, rileva la Corte di legittimità, non è precluso in astratto l'accesso alla liberazione condizionale. La reiterazione dei medesimi argomenti giuridici proposti dinanzi alla Corte nel precedente giudizio, l'assenza di errori percettivi denunciati e rilevabili, come anche la contestazione delle valutazioni interpretative operate dal provvedimento impugnato, per gli indicati principi rispetto al rimedio straordinario attivato, impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle