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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 25234/2024

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21050/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di Regione [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore ; rappresentata e difes a d all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso, nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] de Berardinis C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), entrambe dell’Avvocatura regionale, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla “comparsa di costituzione di ulteriore procuratore” depositata il 22 gennaio 2024; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 280/2020 del la CORTE d ’ APPELLO di ANCONA, depositata il 16 marzo 2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’11 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di una legge regionale del la Regione M arche del 1986 si costituì, con la partecipazione della Regione e con l’utilizzo autorizzato di contributi europei, una società consortile denominata Centro merci intermodale delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro merci intermodale regionale, consistente in un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi, complessivamente preordinati alla ricezione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti, da realizzare nel territorio del Comune di Jesi.

Nel 1991, a seguito di legge regionale e di delibera di Giunta, fu autorizzata, a favore della costituita [OSCURATO:SOCIETA]., la concessione di contributi regionali e la destinazione di contributi europei autorizzati per la progettazione e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, nonché per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del centro merci intermodale delle [OSCURATO:PERSONA].

Però, con delibera di Giunta n. 3214 del 1992, a seguito di istituzione di una commissione consiliare di inchiesta tendente ad C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani esaminare le vicende relative alla realizzazione dell’interporto delle [OSCURATO:PERSONA] e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Regione deliberò la sospensione dell’erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazionedi quelli stanziati per il 1992.

Sempre nel 1992, la Procura della Repubblica di Ancona iniziò un procedimento penale a carico degli amministratori del la [OSCURATO:SOCIETA]., dei consulenti e del direttore generale per la non corretta gestione dei contributi regionali erogati per la realizzazione del centro intermodale; fu sottoposto a procedimento penale anche [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componente del Consiglio di amministrazione- Comitato esecutivo (1985 - 1991) e poi di dirigente tecnico della medesima società quale Direttore della sede operativa di Jesi (1991 - 1993).

Con delibera n.3243 del 1993, sulla base del parere legale reso dal Dirigente del Servizio legale dell’Amministrazione regionale (nota prot. n 2205 del 17/6/93) che evidenziava un uso non corretto dei contributi pubblici, la Regione [OSCURATO:PERSONA] dichiarò la decadenza della [OSCURATO:SOCIETA].s.c.p.a. dai finanziamenti .

Sempre nel 1993 la Regione deliberò di procedere al recupero dei contributi, mentre l’assemblea dei soci deliberò lo scioglimento anticipato della società (a c ausa dell ’ impossibilità di perseguire lo scopo sociale in conseguenza dell’interruzione dei finanziamenti regionali) e la sua messa in liquidazione. con sentenza n. 8/1994, il Tribunale di Ancona, su istanza del pubblico ministero e di un creditore, dichiar ò il fallimento del la [OSCURATO:SOCIETA].; l ’ Amministrazione regionale, in data 15 febbraio 1994, presentòistanza di ammissione al passivo fallimentare.

Con legge regionale del 1994 (L.R. n. 6 del 1° febbraio 1994) l’Amministrazione regionale stabilì di costituire, tramite la propria C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani società finanziaria, una società per azioni denominata [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di dotare la R egione della necessaria struttura di logistica intermodale.

Pertanto , dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale (25febbraio 1994), l ’ Amministrazione regionale cessò la partecipazione a [OSCURATO:SOCIETA]. (come dichiarato poi con sentenza n. 1130 del 10/7/2007 del Tribunale di Ancona, passata in giudicato).

Nel 1995, il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. intrapre se di fronte al Tribunale di Ancona un’azione di responsabilità contro gli amministratori della società, i sindaci, i dirigenti e i consulenti.

In sede fallimentare, dopoché l’istanzadi ammissione al passivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] era stata respinta per insussistenza del diritto alla ripetizione delle somme ( data la loro natura di finanziamento a società consortile, come tale improduttiv o di remunerazione o di obbligo di restituzione), il fallimento fu revocato c on sentenza del la Corte d’appello di Ancona del 2009 (confermata in Cassazione), sul rilievo chela società consortile era da ritenersi priva della qualifica di imprenditore e perciò non sottoponibile a procedure concorsuali; inoltre fu ritenuto insussistente lo stato di insolvenza a fronte di un attivo (patrimonio immobiliare) stimato di circa 8 milioni di euro che erroneamente non era stato valutato dal primo giudice, cosicché l’unico elemento determinante lo squilibrio economico sarebbe stato da individuarsi nella richiesta restitutoria dei finanziamenti regionali, risultata però priva di fondamento stante la non ripetibilità degli stessi.

In sede civile, l’azione di responsabilità contro gli amministratori della società (tra cui N azzareno G arbuglia ) , i sindaci, i dirigenti e i consulenti, iniziata nel 1995 da l curatore fallimentare , fu proseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., tornata in bonis , ma fu rigettata con sentenze C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani n.831/2011 del TribunaleAncona e n. 609/2015 del la Corte d’ app ello diAncona.

Infine, in sede penale, [OSCURATO:PERSONA] fu assolto con sentenza n.558 del 2011 della Corte d’appello di Ancona, passata in giudicato, dai reati di cui agli artt. 323 e 318 cod. pen. ( con la formula “perché il fatto non costituisce reato”), nonché dal reato di bancarotta fraudolenta(con la formula “perché il fatto non sussiste”). 2.Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, la Regione [OSCURATO:PERSONA] chiedendone: il primo, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti "per aver trascorso gli ultimi venti anni in stato di permanente attenzione verso procedimenti penali, civili, fallimentari e amministrativi alimentatida decisioni dolose e/o dovute a colpa grave adottate dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socio della [OSCURATO:SOCIETA] fino al febbraio 1994 e da allora , fìno ai nostri giorni, in proprio anche per iniziative di società controllate ”; i secondi, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (per non aver potuto contare sul sostentamento garantito dal lavoro del loro congiunto, illegittimamente licenziato dallaCEMIM) e non patrimoniali per essere statiingiustamente coinvolti in una vicenda giudiziaria che aveva colpito direttamente il loro congiunto nonostante la sua innocenza.

Dedussero che le g ravi vicende giudiziarie di cui N azzareno Garbugliaera stato vittima erano state originate dalla condotta dolosa o comunque gravemente colposa della Regione [OSCURATO:PERSONA] , la quale , illecitamentesospendendo l’erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992 (delibera di Giunta n. 3214 del 1992) , nonché d eliberando la C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani decadenza dai finanziamenti (delibera n.3243 del 1993), dapprima aveva causato l’ illegittima messa in liquidazione della società , quindi provocato l'illegittimo suo fallimento , infine (e di conseguenza ) l'ingiusto licenziamento e la sottoposizione a processo penale d el suo dirigente e amministratore.

Evidenziarono che l’illiceità della condotta della Regione era evidentemente emersa dall’evoluzione delle dette vicende, esitate in provvedimenti che avevano negato l'ammissione del credito della Regione [OSCURATO:PERSONA] nel passivo del fallimento , avevano riconosciuto la corretta utilizzazione dei contributi regionali erogati , avevano revocato il fallimento della società, avevano respinto la domanda diretta all’accertamento di responsabilità di amministratori e sindacie avevano assolto [OSCURATO:PERSONA] da ogni reato.

Secondo gli attori, la colpa grave o addirittura il dolo della Regione sarebbero stati desumibili – s p ecie a seguito della relazione della commissione di inchiesta regionale del 2011– dalla circostanza che la Regione, sebbene avesse avuto piena consapevolezza della solidità patrimoniale ed economico-finanziaria della società partecipata e della assoluta correttezza dell’utilizzo dei contributi erogati( e nonostante fosse stata pienamente a conoscenza del ruolo determinante che aveva rivestito quanto alla liquidazione e al fallimento della società), si era costituita parte civile nelprocedimento penale e nel corso degli anni aveva contribuito a sviluppare diverse vicende giudiziarie con atti e comportamenti che avevano ingiustamente colpevolizzato N azzareno Garbuglia in sede civile, penale e fallimentare.

3. La R egione, costituitasi in giudizio , resisté alle domande , che sono s tate rigettate sia dal Tribunale di Ancona (sentenza n. 575/2916) che dallaCorte d’appello della stessa città.

C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, con la sentenza 16 marzo 2020, n.280, ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale, ha deciso, per quanto ancora rileva ai fini dei motivi di ricorso , (anche) sulla base de lle seguenti considerazioni: I-con riguardo alle delibere di Giunta n. 3214 del 1992 (con cui la Regione aveva deliberato la sospensione della erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992) e n.3243 del 1993 (con cui aveva dichiarato la decadenza della [OSCURATO:SOCIETA]. dai finanziamenti ), doveva rilevarsi – conformemente a quanto già osservato d al primo giudice – che la prima decisione era stata adottata in considerazione della necessità di effettuare una valutazione completa ed esauriente, in particolare quanto al l 'impiego dei contributi regionali già erogati rispetto al progetto generale di realizzazione delle opere, mentre la seconda era stata adottata in ragione del parere del dirigente del servizio legale il quale aveva evidenziato, sulla base dei dati a disposizione, un uso non corretto dei finanziamenti regionali; pertanto, “ le decisioni della Regione erano state originate dall'esigenza di verificare la destinazione dei fondi versati e dalla non corretta gestione degli stessi emersa all’ esito degli accertamenti all'epoca effettuati sì da doversi escludere che le deliberazioni assunte dal predetto ente fossero state determinate dalla volontà di danneggiare la società”; del resto, il primo giudice aveva osservato che “ anche all’esito del procedimento penale erano emerse irregolarità nella gestione dei contributi regionali che, seppure non rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, risultavano sufficienti a giustificare la condotta della Regione volta alla verifica della destinazione dei fondi erogati e alla emissione dei C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani provvedimenti volti a sospendere la concessione di ulteriori contributi”; II- c on riguardo alle vicende giudiziarie (fallimentare, penale civile) – premesso che la sussistenza del dolo o della colpa, quali elementi essenziali dell’illecito civile ex art. 2043 cod. civ., va verificata in base ad una valutazione ex ante, basata sulla situazione esistente al momento in cui la condotta è posta in essere e sugli elementi e sulle informazioni a disposizione– doveva escludersi che il fallimento della società in liquidazione (dichiarato su istanza del pubblico ministero e di un altro creditore) fosse imputabile alla Regione, mentre la pretesa restitutoria da essa avanzata, in base ad una valutazione necessariamente ex an t e, appariva meritevole di tutela all'esito degli accertamenti effettuati; del pari , il rigetto della pretesa creditoria della società verso gli amministratori non poteva fondare un giudiziodi responsabilità ex art. 2043 cod. civ. ; inoltre, la revoca del fallimento era stata disposta all'esito dell’esercizio di un potere valutativo che non implicava l'illiceità delle decisioni assunte per tutelare gli interessi dell'amministrazione, nonché principalmente su presuppost i diversi dall’insussistenza delle situazioni debitorie ; [OSCURATO:PERSONA], poi, era stato assolto dai reati di abuso d’ufficio e corruzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (stante la mancanza della qualità soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e da quello di bancarotta con la formula “perché il fatto non sussiste” (stante il venir meno del presupposto del fallimento), talché nessun giudicato penale si era formato sulla insussistenza della mala gestio; III-la necessità di formulare il giudizio di responsabilità ex art.2043 cod. civ., previo riconoscimento del carattere colposo o doloso della condotta della Regione, sulla base di un giudizio ex ante C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani escludeva la rilevanza in tal senso anche degli esiti della relazione della commissioned’inchiesta del 2011 .

3. P er la cassazione della sentenza della Corte dorica ricorr ono [OSCURATO:PERSONA], G o retta Finucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela Garbuglia , sulla base di cinque motivi .

Rispondecon controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte.

Sia i ricorrenti che la controricorrente hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dei cd.

“motivi aggiunti” formulati dai ricorrenti con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, stante la funzione meramente riepilogativa ed illustrativa di questo atto.

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata « Errata interpretazione e applicazione delle norme di diritto ex art 360 co.3 cpc; violazione ex art 306 co.4 cpc per nullità della sentenza e/o del procedimento in riferimento all’art 16 bis, comma 1 bis, del D .

L . 179/2012 conv.con modifiche nella L. n. 221/2012 ».

I ricorrenti deducono che la costituzione nel giudizio d’appello da parte della Regione, avvenuta con deposito cartaceo della comparsa di risposta in data 13 giugno 2017 , sarebbe inesistente poiché, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 179/2012, a far tempodal 30 giugno 2015 , sarebbe stato obbligatorio , per le c orti d’appello,il deposito telematico degli atti.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

L’art.44 del decreto-legge n. 90/2014 ha in serito il comma 9 - ter nell’art. 16-bisdel decreto- legge n. 179/2012, il quale dispone che a C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla corte d’ appello , il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (quindi non degli atti introduttivi ma di quelli ad essi successivi) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

L’art. 19 del d ecreto - legge n.83/2015, ha quindi in serito, ne ll o stesso art. 16-bis del decreto - legge n. 179/2012 , il comma 1 - bis , il quale prevede che nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d ’ appello , è sempre ammesso il deposito telematico anche degli atti diversi da quelli sopra ricordati e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente.

In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Sulla base di queste disposizioni, dal 30 giugno 2015 era consentito (non obbligatorio) il deposito telematico degli atti introduttivi volti alla costituzione in giudizio, mentre era obbligatorioil deposito degli atti successivi perle parti precedentemente costituite.

La comparsa di costituzionedella Regione, ri entrando nella prima categoria,poteva dunque essere depositata in via analogica.

Il primo motivo va conseguentemente rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art 360 co.3 cpc.

Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co. 5 cpc in relazione alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n.3214 del 5 ottobre 1992 e n. 3144 del 5 luglio 1993».

C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la statuizione del giudice del merito con riguardo alle delibere di Giunta n. 3214 del 1992 (con cui la Regione aveva deliberato la sospensione della erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992) e n.3243 del 1993 (con cui aveva dichiarato la decadenzadella [OSCURATO:SOCIETA]. dai finanziamenti).

La valutazione – espressa dal giudice di primo grado ma richiamata da quello d’appello – secondo cui “e rano emerse irregolarità nella gestione dei contributi regionali che, seppure non rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, risultavano sufficienti a giustificare la condotta della Regione volta alla verifica della destinazione dei fondi erogati e alla emissione dei provvedimenti volti a sospendere la concessione di ulteriori contributi”, sarebbecontraddetta da numerose sentenze civili e penali che avevano escluso la mala gestio dei fondi regionali da parte di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il motivo è inammissibile per diverse ragioni. 2.1.a.

In primo luogo, con specifico riguardo alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., va rilevato che il relativo paradigma è indebitamente evocato con riferimento al la formulazione anteriore alla sostituzione del detto numero operata con decreto-legge n. 83 del 2012, non applicabile nellafattispecie. 2.1.b.

In secondo luogo, sempre con specifico riguardo alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., ne va rilevata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (ma la disposizione ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), secondo cui va esclusa la deducibilità della detta censura, nell’ipotesi in cui la sentenza di C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). 2.1.c.

In terzo luogo, la doglianza, nella sua complessità, è generica perché, nel richiamare le sentenze civili e penali che avevano escluso la mala gestio dei fondi regionali , non ne delinea specificamente i contenuti. 2.1.d.

Infine , sempre nella sua complessità, il motivo in esame ad onta della formale intestazione, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale; non è censurabile, in sede di legittimità, la motivata valutazione del giudice del merito in ordine all’emersione di irregolarità (non necessariamente riferibili a Nazzareno G arbuglia) che avevano giustificato le delibere del 1992 e del 1993 ; non può poi sottacersi che lo stesso giudice, sempre con valutazione di merito insindacabile, ha escluso l’ illiceità della condotta della Regione nell’emissione di tali C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani delibere non solo in base allavalutazione di emersione di irregolarità , maanche in base all a circostanz a oggettiv a consistente nel parere del dirigente del servizio legale, il quale aveva evidenziato, sulla base dei dati a disposizione, un uso non corretto deifinanziamenti regionali.

Il secondo motivo va dunque dichiarato inammissibile. 3.Con il terzo motivo si lamenta la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art 360 co.3 cpc.

Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co.5 cpc in relazione all’art 2043 c od. civ. ».

Viene censurata la statuizione di merito con cui è stato escluso che il fallimento della società in liquidazione (dichiarato su istanza del pubblico ministero e di un altro creditore) fosse imputabile alla Regione.

I ricorrenti deducono che una valutazione complessiva del comportamento della Regione, anche alla luce della relazione della commissione di inchiesta regionale del 2011, non potrebbe che implicare, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, il giudizio di sicura colpevolezza, ex art. 2043 cod. civ. , della Regione stessa.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile per diverse ragioni. 3.1.a.

La censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. incorre nuovamente nella duplice sanzione di inammissibilità determinata, per un verso, dall’indebita evocazione del paradigma risultante dalla formulazione anteriore alla sostituzione del detto numero operata con decreto-legge n. 83 del 2012; per altro verso, dalla preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. civ., applicabile ratione temporis.

In via generale, poi, anche questo motivo, al di là della formale intestazione, si traduce, nella sostanza, nell’indebita censura di un C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani motivato (e pertanto insindacabile) giudizio di merito, in forza del quale il giudice territoriale, tenuto conto che l’istanza di fallimento era provenuta dal pubblico ministero e da un altro creditore della società e che la revoca dello ste s so fallimento era stata fondata principalmente su presupposti diversi dall’inesistenza delle situazioni debitorie, ha reputato che la pretesa restitutoria poteva apparire ex antefondata, sicché doveva escludersi la colpa (e, a fortiori , il dolo) dell’ente e, con essi, la possibilità di ritenere integrata la fattispecie dell’illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi andrebbero verificati necessariamente sulla base di una valutazione ex ante.

Viene quindi in considerazione l’apprezzamento di fatto con cui nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell’elemento subiettivo dell’illecito, apprezzamento riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, ove – come nella specie - debitamente motivato.

Al di là dell’assorbente rilievo di inammissibilità, va poi sottolineato che la doglianza in esame è altresì erronea in iure , poiché, nel censurare (indebitamente, per quanto si è detto) il giudizio sull’elemento soggettivo dell’illecito, invoca l’applicazione del criterio del “più probabile che non”, che costituisce la regola di funzione della causalità ed attiene, pertanto, all’elemento oggettivo della fattispeciedi responsabilità.

Anche il terzo motivo deve dunque essere dichiarato inammissibile.

4. Con il quarto motivo viene denunciata la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art 360co . 3 cpc.

Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co.5 in relazione agli artt . 82 e 117 della C arta C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani costituzionale; degli art t. 131 e 132 del R egolamento della R egione [OSCURATO:PERSONA]; dell’art 22 dello Statuto regionale».

Viene censurata, in sintesi, la mancata attribuzione di valore probatorioa gli atti e alla relazione d ella c ommissione di inchiesta del 2011, i quali avrebbero invece accertato la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. 4.1.Anche questo motivo è inammissibile.

Premessa la duplice ragione di inammissibilità della specifica censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ( per la quale vanno richiamati i rilievi già svolti in relazione ai due motivi precedenti), con riguardo alla doglianza nel suo complesso, è agevole osservare che essa , nel censurare il giudizio con cui il giudice del merito ha negato inferenza probatoria alla relazione e agli atti della commissione di inchiesta del 2011 (in particolare, per non aver tenuto conto della natura di atto pubblico, ex artt. 2699 e 2700 cod. civ., del relativo documento), omette di considerare chetale giudizio –salvo che vengano in considerazione prove legali – è riservato al libero e prudente apprezzamento del giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

Anche il quarto motivo, dunque, va dichiarato inammissibile.

5. Con il quinto motivo viene denuncia la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c o . 3 cpc .

O messa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360 c o . 5 cpc in relazione all’art 2043 c od. civ. e d alla colpa o il C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dolo ivi previsto, nonché dell’art 654 cpp in tema di costituzione di parte civile».

I ricorrenti censurano nuovamente l’apprezzamento di esclusione della colpa e del dolo della Regione nell’emanazione delle delibere di Giunta del 1992 e del 1993; apprezzamento che ha poi implicato l’ulteriore (e conseguente) giudizio di non imputabilità alla condotta dell’ente dei fatti accaduti in seguito al venir meno dei finanziamenti, con particolare riferimento alla liquidazione della società e al suo successivo fallimento.

5.1. A nche i l quinto motivo va dichiarato inammissibile , previo richiamo delle osservazioni già sv olte con riferimento ai precedenti motivi (ad eccezione del primo) , che si attagliano anche alla censura all’attualeesame.

In particolare, va ribadito che l’accertamento degli elementi costitutivi dell’ illecito, nel la specifica fattispecie portata al la sua cognizione, compete al giudice del me rito ; pertanto il convincimento di detto giudice in ordine alla sussistenza o insussistenza dellacolpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si sottrae al sindacato di legittimità, a condizione che sia sorretto da motivazione idonea a soddisfare il parametro costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (ex aliis, Cass. 18/02/2000, n. 1863).

6. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] essere rigettato, per essere manifestamente infondato il primo motivo e inammissibili gli altri. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom benza e vengono liquidate come da dispositivo.

C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

8. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna i ricorrent i, in solido tra loro, a rimborsare al la controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi , oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, nonché alle spese forfetariee agl i accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21050/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di Regione [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore ; rappresentata e difes a d all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso, nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] de Berardinis C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), entrambe dell’Avvocatura regionale, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla “comparsa di costituzione di ulteriore procuratore” depositata il 22 gennaio 2024; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 280/2020 del la CORTE d ’ APPELLO di ANCONA, depositata il 16 marzo 2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’11 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di una legge regionale del la Regione M arche del 1986 si costituì, con la partecipazione della Regione e con l’utilizzo autorizzato di contributi europei, una società consortile denominata Centro merci intermodale delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro merci intermodale regionale, consistente in un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi, complessivamente preordinati alla ricezione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti, da realizzare nel territorio del Comune di Jesi. Nel 1991, a seguito di legge regionale e di delibera di Giunta, fu autorizzata, a favore della costituita [OSCURATO:SOCIETA]., la concessione di contributi regionali e la destinazione di contributi europei autorizzati per la progettazione e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, nonché per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del centro merci intermodale delle [OSCURATO:PERSONA]. Però, con delibera di Giunta n. 3214 del 1992, a seguito di istituzione di una commissione consiliare di inchiesta tendente ad C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani esaminare le vicende relative alla realizzazione dell’interporto delle [OSCURATO:PERSONA] e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Regione deliberò la sospensione dell’erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazionedi quelli stanziati per il 1992. Sempre nel 1992, la Procura della Repubblica di Ancona iniziò un procedimento penale a carico degli amministratori del la [OSCURATO:SOCIETA]., dei consulenti e del direttore generale per la non corretta gestione dei contributi regionali erogati per la realizzazione del centro intermodale; fu sottoposto a procedimento penale anche [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componente del Consiglio di amministrazione- Comitato esecutivo (1985 - 1991) e poi di dirigente tecnico della medesima società quale Direttore della sede operativa di Jesi (1991 - 1993). Con delibera n.3243 del 1993, sulla base del parere legale reso dal Dirigente del Servizio legale dell’Amministrazione regionale (nota prot. n 2205 del 17/6/93) che evidenziava un uso non corretto dei contributi pubblici, la Regione [OSCURATO:PERSONA] dichiarò la decadenza della [OSCURATO:SOCIETA].s.c.p.a. dai finanziamenti . Sempre nel 1993 la Regione deliberò di procedere al recupero dei contributi, mentre l’assemblea dei soci deliberò lo scioglimento anticipato della società (a c ausa dell ’ impossibilità di perseguire lo scopo sociale in conseguenza dell’interruzione dei finanziamenti regionali) e la sua messa in liquidazione. con sentenza n. 8/1994, il Tribunale di Ancona, su istanza del pubblico ministero e di un creditore, dichiar ò il fallimento del la [OSCURATO:SOCIETA].; l ’ Amministrazione regionale, in data 15 febbraio 1994, presentòistanza di ammissione al passivo fallimentare. Con legge regionale del 1994 (L.R. n. 6 del 1° febbraio 1994) l’Amministrazione regionale stabilì di costituire, tramite la propria C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani società finanziaria, una società per azioni denominata [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di dotare la R egione della necessaria struttura di logistica intermodale. Pertanto , dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale (25febbraio 1994), l ’ Amministrazione regionale cessò la partecipazione a [OSCURATO:SOCIETA]. (come dichiarato poi con sentenza n. 1130 del 10/7/2007 del Tribunale di Ancona, passata in giudicato). Nel 1995, il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. intrapre se di fronte al Tribunale di Ancona un’azione di responsabilità contro gli amministratori della società, i sindaci, i dirigenti e i consulenti. In sede fallimentare, dopoché l’istanzadi ammissione al passivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] era stata respinta per insussistenza del diritto alla ripetizione delle somme ( data la loro natura di finanziamento a società consortile, come tale improduttiv o di remunerazione o di obbligo di restituzione), il fallimento fu revocato c on sentenza del la Corte d’appello di Ancona del 2009 (confermata in Cassazione), sul rilievo chela società consortile era da ritenersi priva della qualifica di imprenditore e perciò non sottoponibile a procedure concorsuali; inoltre fu ritenuto insussistente lo stato di insolvenza a fronte di un attivo (patrimonio immobiliare) stimato di circa 8 milioni di euro che erroneamente non era stato valutato dal primo giudice, cosicché l’unico elemento determinante lo squilibrio economico sarebbe stato da individuarsi nella richiesta restitutoria dei finanziamenti regionali, risultata però priva di fondamento stante la non ripetibilità degli stessi. In sede civile, l’azione di responsabilità contro gli amministratori della società (tra cui N azzareno G arbuglia ) , i sindaci, i dirigenti e i consulenti, iniziata nel 1995 da l curatore fallimentare , fu proseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., tornata in bonis , ma fu rigettata con sentenze C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani n.831/2011 del TribunaleAncona e n. 609/2015 del la Corte d’ app ello diAncona. Infine, in sede penale, [OSCURATO:PERSONA] fu assolto con sentenza n.558 del 2011 della Corte d’appello di Ancona, passata in giudicato, dai reati di cui agli artt. 323 e 318 cod. pen. ( con la formula “perché il fatto non costituisce reato”), nonché dal reato di bancarotta fraudolenta(con la formula “perché il fatto non sussiste”). 2.Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA], i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, la Regione [OSCURATO:PERSONA] chiedendone: il primo, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti "per aver trascorso gli ultimi venti anni in stato di permanente attenzione verso procedimenti penali, civili, fallimentari e amministrativi alimentatida decisioni dolose e/o dovute a colpa grave adottate dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socio della [OSCURATO:SOCIETA] fino al febbraio 1994 e da allora , fìno ai nostri giorni, in proprio anche per iniziative di società controllate ”; i secondi, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (per non aver potuto contare sul sostentamento garantito dal lavoro del loro congiunto, illegittimamente licenziato dallaCEMIM) e non patrimoniali per essere statiingiustamente coinvolti in una vicenda giudiziaria che aveva colpito direttamente il loro congiunto nonostante la sua innocenza. Dedussero che le g ravi vicende giudiziarie di cui N azzareno Garbugliaera stato vittima erano state originate dalla condotta dolosa o comunque gravemente colposa della Regione [OSCURATO:PERSONA] , la quale , illecitamentesospendendo l’erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992 (delibera di Giunta n. 3214 del 1992) , nonché d eliberando la C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani decadenza dai finanziamenti (delibera n.3243 del 1993), dapprima aveva causato l’ illegittima messa in liquidazione della società , quindi provocato l'illegittimo suo fallimento , infine (e di conseguenza ) l'ingiusto licenziamento e la sottoposizione a processo penale d el suo dirigente e amministratore. Evidenziarono che l’illiceità della condotta della Regione era evidentemente emersa dall’evoluzione delle dette vicende, esitate in provvedimenti che avevano negato l'ammissione del credito della Regione [OSCURATO:PERSONA] nel passivo del fallimento , avevano riconosciuto la corretta utilizzazione dei contributi regionali erogati , avevano revocato il fallimento della società, avevano respinto la domanda diretta all’accertamento di responsabilità di amministratori e sindacie avevano assolto [OSCURATO:PERSONA] da ogni reato. Secondo gli attori, la colpa grave o addirittura il dolo della Regione sarebbero stati desumibili – s p ecie a seguito della relazione della commissione di inchiesta regionale del 2011– dalla circostanza che la Regione, sebbene avesse avuto piena consapevolezza della solidità patrimoniale ed economico-finanziaria della società partecipata e della assoluta correttezza dell’utilizzo dei contributi erogati( e nonostante fosse stata pienamente a conoscenza del ruolo determinante che aveva rivestito quanto alla liquidazione e al fallimento della società), si era costituita parte civile nelprocedimento penale e nel corso degli anni aveva contribuito a sviluppare diverse vicende giudiziarie con atti e comportamenti che avevano ingiustamente colpevolizzato N azzareno Garbuglia in sede civile, penale e fallimentare. 3. La R egione, costituitasi in giudizio , resisté alle domande , che sono s tate rigettate sia dal Tribunale di Ancona (sentenza n. 575/2916) che dallaCorte d’appello della stessa città. C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, con la sentenza 16 marzo 2020, n.280, ribadendo rilievi già svolti dal Tribunale, ha deciso, per quanto ancora rileva ai fini dei motivi di ricorso , (anche) sulla base de lle seguenti considerazioni: I-con riguardo alle delibere di Giunta n. 3214 del 1992 (con cui la Regione aveva deliberato la sospensione della erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992) e n.3243 del 1993 (con cui aveva dichiarato la decadenza della [OSCURATO:SOCIETA]. dai finanziamenti ), doveva rilevarsi – conformemente a quanto già osservato d al primo giudice – che la prima decisione era stata adottata in considerazione della necessità di effettuare una valutazione completa ed esauriente, in particolare quanto al l 'impiego dei contributi regionali già erogati rispetto al progetto generale di realizzazione delle opere, mentre la seconda era stata adottata in ragione del parere del dirigente del servizio legale il quale aveva evidenziato, sulla base dei dati a disposizione, un uso non corretto dei finanziamenti regionali; pertanto, “ le decisioni della Regione erano state originate dall'esigenza di verificare la destinazione dei fondi versati e dalla non corretta gestione degli stessi emersa all’ esito degli accertamenti all'epoca effettuati sì da doversi escludere che le deliberazioni assunte dal predetto ente fossero state determinate dalla volontà di danneggiare la società”; del resto, il primo giudice aveva osservato che “ anche all’esito del procedimento penale erano emerse irregolarità nella gestione dei contributi regionali che, seppure non rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, risultavano sufficienti a giustificare la condotta della Regione volta alla verifica della destinazione dei fondi erogati e alla emissione dei C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani provvedimenti volti a sospendere la concessione di ulteriori contributi”; II- c on riguardo alle vicende giudiziarie (fallimentare, penale civile) – premesso che la sussistenza del dolo o della colpa, quali elementi essenziali dell’illecito civile ex art. 2043 cod. civ., va verificata in base ad una valutazione ex ante, basata sulla situazione esistente al momento in cui la condotta è posta in essere e sugli elementi e sulle informazioni a disposizione– doveva escludersi che il fallimento della società in liquidazione (dichiarato su istanza del pubblico ministero e di un altro creditore) fosse imputabile alla Regione, mentre la pretesa restitutoria da essa avanzata, in base ad una valutazione necessariamente ex an t e, appariva meritevole di tutela all'esito degli accertamenti effettuati; del pari , il rigetto della pretesa creditoria della società verso gli amministratori non poteva fondare un giudiziodi responsabilità ex art. 2043 cod. civ. ; inoltre, la revoca del fallimento era stata disposta all'esito dell’esercizio di un potere valutativo che non implicava l'illiceità delle decisioni assunte per tutelare gli interessi dell'amministrazione, nonché principalmente su presuppost i diversi dall’insussistenza delle situazioni debitorie ; [OSCURATO:PERSONA], poi, era stato assolto dai reati di abuso d’ufficio e corruzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (stante la mancanza della qualità soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e da quello di bancarotta con la formula “perché il fatto non sussiste” (stante il venir meno del presupposto del fallimento), talché nessun giudicato penale si era formato sulla insussistenza della mala gestio; III-la necessità di formulare il giudizio di responsabilità ex art.2043 cod. civ., previo riconoscimento del carattere colposo o doloso della condotta della Regione, sulla base di un giudizio ex ante C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani escludeva la rilevanza in tal senso anche degli esiti della relazione della commissioned’inchiesta del 2011 . 3. P er la cassazione della sentenza della Corte dorica ricorr ono [OSCURATO:PERSONA], G o retta Finucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuela Garbuglia , sulla base di cinque motivi . Rispondecon controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte. Sia i ricorrenti che la controricorrente hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dei cd. “motivi aggiunti” formulati dai ricorrenti con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, stante la funzione meramente riepilogativa ed illustrativa di questo atto. 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata « Errata interpretazione e applicazione delle norme di diritto ex art 360 co.3 cpc; violazione ex art 306 co.4 cpc per nullità della sentenza e/o del procedimento in riferimento all’art 16 bis, comma 1 bis, del D . L . 179/2012 conv.con modifiche nella L. n. 221/2012 ». I ricorrenti deducono che la costituzione nel giudizio d’appello da parte della Regione, avvenuta con deposito cartaceo della comparsa di risposta in data 13 giugno 2017 , sarebbe inesistente poiché, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 179/2012, a far tempodal 30 giugno 2015 , sarebbe stato obbligatorio , per le c orti d’appello,il deposito telematico degli atti. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. L’art.44 del decreto-legge n. 90/2014 ha in serito il comma 9 - ter nell’art. 16-bisdel decreto- legge n. 179/2012, il quale dispone che a C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla corte d’ appello , il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (quindi non degli atti introduttivi ma di quelli ad essi successivi) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. L’art. 19 del d ecreto - legge n.83/2015, ha quindi in serito, ne ll o stesso art. 16-bis del decreto - legge n. 179/2012 , il comma 1 - bis , il quale prevede che nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d ’ appello , è sempre ammesso il deposito telematico anche degli atti diversi da quelli sopra ricordati e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Sulla base di queste disposizioni, dal 30 giugno 2015 era consentito (non obbligatorio) il deposito telematico degli atti introduttivi volti alla costituzione in giudizio, mentre era obbligatorioil deposito degli atti successivi perle parti precedentemente costituite. La comparsa di costituzionedella Regione, ri entrando nella prima categoria,poteva dunque essere depositata in via analogica. Il primo motivo va conseguentemente rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art 360 co.3 cpc. Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co. 5 cpc in relazione alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n.3214 del 5 ottobre 1992 e n. 3144 del 5 luglio 1993». C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la statuizione del giudice del merito con riguardo alle delibere di Giunta n. 3214 del 1992 (con cui la Regione aveva deliberato la sospensione della erogazione dei contributi già disposti con la delibera del 1991 e la non erogazione di quelli stanziati per il 1992) e n.3243 del 1993 (con cui aveva dichiarato la decadenzadella [OSCURATO:SOCIETA]. dai finanziamenti). La valutazione – espressa dal giudice di primo grado ma richiamata da quello d’appello – secondo cui “e rano emerse irregolarità nella gestione dei contributi regionali che, seppure non rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, risultavano sufficienti a giustificare la condotta della Regione volta alla verifica della destinazione dei fondi erogati e alla emissione dei provvedimenti volti a sospendere la concessione di ulteriori contributi”, sarebbecontraddetta da numerose sentenze civili e penali che avevano escluso la mala gestio dei fondi regionali da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il motivo è inammissibile per diverse ragioni. 2.1.a. In primo luogo, con specifico riguardo alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., va rilevato che il relativo paradigma è indebitamente evocato con riferimento al la formulazione anteriore alla sostituzione del detto numero operata con decreto-legge n. 83 del 2012, non applicabile nellafattispecie. 2.1.b. In secondo luogo, sempre con specifico riguardo alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., ne va rilevata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (ma la disposizione ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), secondo cui va esclusa la deducibilità della detta censura, nell’ipotesi in cui la sentenza di C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). 2.1.c. In terzo luogo, la doglianza, nella sua complessità, è generica perché, nel richiamare le sentenze civili e penali che avevano escluso la mala gestio dei fondi regionali , non ne delinea specificamente i contenuti. 2.1.d. Infine , sempre nella sua complessità, il motivo in esame ad onta della formale intestazione, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale; non è censurabile, in sede di legittimità, la motivata valutazione del giudice del merito in ordine all’emersione di irregolarità (non necessariamente riferibili a Nazzareno G arbuglia) che avevano giustificato le delibere del 1992 e del 1993 ; non può poi sottacersi che lo stesso giudice, sempre con valutazione di merito insindacabile, ha escluso l’ illiceità della condotta della Regione nell’emissione di tali C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani delibere non solo in base allavalutazione di emersione di irregolarità , maanche in base all a circostanz a oggettiv a consistente nel parere del dirigente del servizio legale, il quale aveva evidenziato, sulla base dei dati a disposizione, un uso non corretto deifinanziamenti regionali. Il secondo motivo va dunque dichiarato inammissibile. 3.Con il terzo motivo si lamenta la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art 360 co.3 cpc. Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co.5 cpc in relazione all’art 2043 c od. civ. ». Viene censurata la statuizione di merito con cui è stato escluso che il fallimento della società in liquidazione (dichiarato su istanza del pubblico ministero e di un altro creditore) fosse imputabile alla Regione. I ricorrenti deducono che una valutazione complessiva del comportamento della Regione, anche alla luce della relazione della commissione di inchiesta regionale del 2011, non potrebbe che implicare, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, il giudizio di sicura colpevolezza, ex art. 2043 cod. civ. , della Regione stessa. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile per diverse ragioni. 3.1.a. La censura formulata ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. incorre nuovamente nella duplice sanzione di inammissibilità determinata, per un verso, dall’indebita evocazione del paradigma risultante dalla formulazione anteriore alla sostituzione del detto numero operata con decreto-legge n. 83 del 2012; per altro verso, dalla preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. civ., applicabile ratione temporis. In via generale, poi, anche questo motivo, al di là della formale intestazione, si traduce, nella sostanza, nell’indebita censura di un C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani motivato (e pertanto insindacabile) giudizio di merito, in forza del quale il giudice territoriale, tenuto conto che l’istanza di fallimento era provenuta dal pubblico ministero e da un altro creditore della società e che la revoca dello ste s so fallimento era stata fondata principalmente su presupposti diversi dall’inesistenza delle situazioni debitorie, ha reputato che la pretesa restitutoria poteva apparire ex antefondata, sicché doveva escludersi la colpa (e, a fortiori , il dolo) dell’ente e, con essi, la possibilità di ritenere integrata la fattispecie dell’illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi andrebbero verificati necessariamente sulla base di una valutazione ex ante. Viene quindi in considerazione l’apprezzamento di fatto con cui nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell’elemento subiettivo dell’illecito, apprezzamento riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, ove – come nella specie - debitamente motivato. Al di là dell’assorbente rilievo di inammissibilità, va poi sottolineato che la doglianza in esame è altresì erronea in iure , poiché, nel censurare (indebitamente, per quanto si è detto) il giudizio sull’elemento soggettivo dell’illecito, invoca l’applicazione del criterio del “più probabile che non”, che costituisce la regola di funzione della causalità ed attiene, pertanto, all’elemento oggettivo della fattispeciedi responsabilità. Anche il terzo motivo deve dunque essere dichiarato inammissibile. 4. Con il quarto motivo viene denunciata la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art 360co . 3 cpc. Omessa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art 360 co.5 in relazione agli artt . 82 e 117 della C arta C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani costituzionale; degli art t. 131 e 132 del R egolamento della R egione [OSCURATO:PERSONA]; dell’art 22 dello Statuto regionale». Viene censurata, in sintesi, la mancata attribuzione di valore probatorioa gli atti e alla relazione d ella c ommissione di inchiesta del 2011, i quali avrebbero invece accertato la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. 4.1.Anche questo motivo è inammissibile. Premessa la duplice ragione di inammissibilità della specifica censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ( per la quale vanno richiamati i rilievi già svolti in relazione ai due motivi precedenti), con riguardo alla doglianza nel suo complesso, è agevole osservare che essa , nel censurare il giudizio con cui il giudice del merito ha negato inferenza probatoria alla relazione e agli atti della commissione di inchiesta del 2011 (in particolare, per non aver tenuto conto della natura di atto pubblico, ex artt. 2699 e 2700 cod. civ., del relativo documento), omette di considerare chetale giudizio –salvo che vengano in considerazione prove legali – è riservato al libero e prudente apprezzamento del giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). Anche il quarto motivo, dunque, va dichiarato inammissibile. 5. Con il quinto motivo viene denuncia la « Errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c o . 3 cpc . O messa contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo per il decidere ex art. 360 c o . 5 cpc in relazione all’art 2043 c od. civ. e d alla colpa o il C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dolo ivi previsto, nonché dell’art 654 cpp in tema di costituzione di parte civile». I ricorrenti censurano nuovamente l’apprezzamento di esclusione della colpa e del dolo della Regione nell’emanazione delle delibere di Giunta del 1992 e del 1993; apprezzamento che ha poi implicato l’ulteriore (e conseguente) giudizio di non imputabilità alla condotta dell’ente dei fatti accaduti in seguito al venir meno dei finanziamenti, con particolare riferimento alla liquidazione della società e al suo successivo fallimento. 5.1. A nche i l quinto motivo va dichiarato inammissibile , previo richiamo delle osservazioni già sv olte con riferimento ai precedenti motivi (ad eccezione del primo) , che si attagliano anche alla censura all’attualeesame. In particolare, va ribadito che l’accertamento degli elementi costitutivi dell’ illecito, nel la specifica fattispecie portata al la sua cognizione, compete al giudice del me rito ; pertanto il convincimento di detto giudice in ordine alla sussistenza o insussistenza dellacolpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si sottrae al sindacato di legittimità, a condizione che sia sorretto da motivazione idonea a soddisfare il parametro costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (ex aliis, Cass. 18/02/2000, n. 1863). 6. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] essere rigettato, per essere manifestamente infondato il primo motivo e inammissibili gli altri. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom benza e vengono liquidate come da dispositivo. C.C. 11.07.2024 N. R.G. 21050/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 8. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna i ricorrent i, in solido tra loro, a rimborsare al la controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi , oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, nonché alle spese forfetariee agl i accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 25234/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris