CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 35295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20285/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.elettivamente domiciliat a in Roma, via Panama 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2166/2018 depositata il5.4.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 13.8.2005 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Frascati, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], l’ing. [OSCURATO:PERSONA] e l’arch. [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di impresa appaltatrice, progettista e direttore dei lavori e collaudatore, per sentirli condannare alla refusione delle spese occorrenti per l’eliminazione dei vizi e gravi difetti strutturali dell’edificio scolastico di via del [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai lavori di soprelevazione, ampliamento e adeguamento sismico di cui al contratto di appaltodel 17.10.1997, nonché al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimentoaliunde dell’attività scolastica. A tal fine il Comune ha fatto presente che nel 2002, in seguito al conferimento di incarico per il completamento degli edifici scolastici e in occasione di un rilievo strutturale affidato alla società ESSEBI, in vista di un progetto di completamento degli edifici, era emersa l’inadeguatezza delle strutture a sopportare nuovi carichi e la loro inidoneità statica per gravi difetti strutturali; che l’ing.Chiarelli, già progettista e direttore dei lavori, dopo aver opposto un primo diniego di responsabilità, in un secondo tempo aveva ammesso l’esistenza di alcuni vizi e difformità; che con ordinanza sindacale del 31.8.2004 era stata disposta la chiusura degli edifici a tutela della incolumità degli allievi; che era stato eseguito un accertamento tecnico preventivo in sede civile e un incidente probatorio in sede penale; che il Comune era stato costretto a prendere in locazione locali alternativi per lo svolgimento dell’attività scolastica2004-2005. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inammissibilità dell’azione per intervenuta decadenza e accettazione dell’opera e contestando la sussistenza dei vizi denunciati. L’ing. Chiarelli e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio, eccependo preliminarmente l’improcedibilità dell’azione a causa della clausola compromissoria echiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Frascati, esperita consulenza tecnica d’ufficio, con sentenzan.7 del 2012 ha rigettato le eccezioni di competenza funzionale e improcedibilità sollevate dal convenuto ing. Chiarelli; ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.g.o. in favore della Corte dei Conti, quanto alle posizioni del progettista direttore dei lavori ing.Chiarelli e del collaudatore arch. [OSCURATO:PERSONA]; ha accolto la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata a pagare la somma di € 2.998.292,27 oltre interessi al Comune di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese di lite. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l’appellato Comune di [OSCURATO:PERSONA]; l’ing. Chiarelli ha resistito al gravame, chiedendo la conferma della statuizione di difetto di giurisdizione nei suoi confronti, contestata dall’appellante; l’arch. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace. La Corte di appello di Roma con sentenza del 5.4.2018 ha respinto l’appello con aggravio di spese. La Corte di appello: a) ha ritenuto che la fattispecie fosse stata esattamente ricondotta alla disciplina dei gravi difetti di cui all’art.1669 cod.civ.; b) ha considerato correttal’individuazione del momento della conoscenza della sussistenza dei gravi difetti e della loro riconducibilità causale al momento del deposito della relazione del consulente tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo del 14.3.2005; c) ha escluso che il Comune fosse a conoscenza dei difetti e delle difformità sin dall’esito dell’indagine affidata alla ESSEBI; d) ha ritenuto che il rapporto funzionale che caratterizzava la posizione dell’ing. Chiarelli quale direttore dei lavori assorbisse anche quello relativo alla attività prodromica da lui espletata quale progettista; e) ha ritenuto che il carattere solidale dell’obbligazione azionata dal Comune permettesse la scissione delle posizioni processuali; f) ha escluso che ci fosse la prova della tesi sostenuta dall’appaltatrice, secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti secondo contratto e sarebbe stato il Comune committente a rinviare a un momento successivo la messa in sicurezza con il consolidamento statico dell’edificio; g) ha escluso il concorso di colpa del Comune ex art.1227 cod. civ.; h) ha confermato il decisumanche quanto al danno risarcibile. 3. Avverso la predetta sentenza del 5.4.2018, notificata in data 24.4.2018, con atto rimesso per la notifica il 25.6.2018 (lunedì, quindi tempestivamenteex art.155, commi 4 e 5, cod.proc.civ.) ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], solo nei riguardi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], svolgendo sei motivi. Con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente il Collegio osserva che tutti i motivi di ricorso, eccezion fatta per il quarto, sono stati proposti anche con riferimento al mezzo di cui all’art.360, comma 1, n.5, che consente di denunciare il vizio motivazionale, ridotto al cosiddetto «minimo costituzionale» sub specie di omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti. Nel caso di specie, tale mezzo non è consentito ex art.348 - ter , comma 5, cod.proc.civ. applicabile ratione temporis (ora art.360, comma 4, cod.proc.civ.) perché si è in presenza di una doppia pronuncia conforme dei giudici del merito fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto. Per il quinto motivo si rende necessaria qualche ulteriore precisazione che verrà illustrata in sede di esame del mezzo specifico. 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denunciaerror in procedendo e in iudicando, violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1669 cod.civ., in relazione alla decadenza e prescrizione dell’azione risarcitoria. La ricorrente sostiene che la principale accusa mossa nei suoi confronti non atteneva tanto alle difformità di quanto edificato quanto alla mancanza di parte dei lavori relativi all’adeguamento dell’edificio oggetto di intervento, tali da rendere la struttura inidonea a sopportare i nuovi carichi; assume inoltre che ciò era dipeso dallo stralcio di alcune lavorazioni che era stato voluto dall’Amministrazione, cosa che risulterebbe dal computo metrico estimativo e dalla relazione del Consulente tecnicoin primo grado. Poiché, appunto, la doglianza principale sarebbe quella di mancata realizzazione di opere ingenti di adeguamento antisismico, peraltro secondo la ricorrente non previste dal contratto, era evidente che una simile carenza era concretamente ravvisabile già al momento del collaudo statico del 15.10.1999 o tuttalpiù del collaudo amministrativo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; di qui la conseguenza, desunta dalla ricorrente, della tardività della denuncia dei vizi effettuata il 29.3.2005, oltre l’anno previstoex lege. 6. Il motivo è inammissibile, innanzitutto poiché attribuisce alla sentenza un contenuto diverso da quello effettivo, con cui, di conseguenza, non si confronta in modo pertinente. Secondo la Corte romana (sentenza impugnata, ultimo capoverso di pag.8) le ragioni della responsabilità dell’appaltatore andavano colte nelle difformità tra il progetto esecutivo di cui alla variante depositata e le strutture effettivamente realizzate, difformità analiticamente descritte a pagina 9 e consistenti nel sottodimensionamento o sotto-armatura di vari pilastri, nel sottodimensionamento di una trave e nella realizzazione di una trave di colmo non prevista, quanto alla palazzina B, e nell’erroneo posizionamento di un pilastro, nel posizionamento di pilastri su una trave, senza continuità con la struttura sottostante e nel sottodimensionamento di un pilastro quanto alla palazzina A. 7.In secondo luogo, la censura chiama indebitamente questa Corte a confrontarsi direttamente con elementi di fatto, per giunta allegati in modo del tutto generico, circa il contenuto del contratto o lo stralcio di attività asseritamente disposto dal Comune, con indebita invasione del merito, senza neppure l’indicazione delle evidenze probatorie pretermesse otravisate. È inutile quindi ripetere che non è stata ritualmente formulata la denuncia di un preciso fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, denuncia, comunque non consentita a monte dalla presenza di una doppia pronuncia conforme. 8. Nessuna violazione di legge ha consumato la Corte di appello dapprima affermando, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, che il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, comma 1, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. (Sez. 2, n. 24486 del 17.10.2017). E difatti si è poi ribadito che il termine per la denunzia ai sensi dell'art. 1669 cod.civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause (Sez. 2, n. 10048 del 24.4.2018). Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Sez. 2, n. 27693 del 29.10.2019). E tuttavia al riguardo la determinazione del momento dell’effettiva possibilità di comprendereil fenomeno e le sue cause attiene ad un giudizio di fatto non sindacabilein cassazione per vizio di violazione di legge. 9. Giova infine rammentare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019) 10. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc. civ., la ricorrente denuncia error in procedendo e in iudicando, violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.115 cod. proc. civ., all’art.2697 cod.civ. e ai principi generali in tema dionus probandi, violazione dei principi regolatori in tema di acquisizione di elementi di prova ex art.62 anche in relazione al disposto di cui all’art.16 della legge 109 del 1994ratione materiae et temporis applicabile, nella parte in cui il computo metrico estimativo è indicato fra gli elementi essenziali del progetto. La ricorrente lamenta altresì omesso apprezzamento del fatto decisivo di circostanze non contestate dalle parti. 11. Nella sostanza , con il motivo la ricorrente sostiene che siano stati trascurati due elementi decisivi che avrebbero dimostra t o che era stato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a delimitare l’oggetto effettivo dell’appalto e dei lavori da realizzare, escludendo le opere di consolidamento statico della struttura esistente: e cioèil contenuto della relazione peritale e il computo metrico estimativo, che non comprendeva tutte le lavorazioni e in particolare i lavori di adeguamento sismico riportati nei disegni esecutivi depositati negli uffici regionali del Settore opere e lavori pubblici di Roma e Provincia (ex Genio civile), con discrepanza significativa, giustificata secondo il Consulente tecnico dalle limitate disponibilità finanziarie del Comune. 12. Il motivo è inammissibile sia perché la censura di vizio motivazionale è preclusa dalla conforme decisione dei giudici del merito in ordine alle questioni di fatto, sia perché la ricorrente mira evidentemente a ribaltare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito e a chiamare questa Corte a una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Si aggiunga che gli elementi addotti dalla parte ricorrente non sono stati affatto pretermessi, ma sono stati specificamente considerati e valutati dalla Corte capitolina alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata (ma anche alle pag.15-17). Orbene, la Corte di appello ha ritenuto che non fosse stato dimostrato né che fosse stato il Comune a limitare l’intervento, escludendo l’esecuzione delle opere di consolidamento statico della struttura preesistente, né che fosse stata suddivisa l’esecuzione delle opere in lotti funzionali; l’assunto della ricorrente, secondo la Corte territoriale, non trovava conferme negli atti di causa in assenza di atti formali provenienti dall’organo deliberativo della stazione appaltante ed era comunque illogico, stante l’assoluta irrazionalità della scelta di procedere alla sopraelevazione, con aggravamentodei carichi, senza il consolidamento del sottostante. La corrispondenza di quanto eseguito al computo metrico estimativo non è affatto sfuggita alla Corte di appello, che ha ritenuto tale elemento insufficiente a dimostrare una tacita modifica del contratto di appalto, tra l’altro posta in essere in violazione del principio dell’agire formale della [OSCURATO:PERSONA]. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali. (Sez. 3, n. 37382 del 21.12.2022). 13. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ. , la ricorrente denuncia error in procedendo e in iudicando, violazione dell’art.1227 cod.civ. nonché dell’art.1362, comma 2, cod. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente ricostruito i fatti di causa, escludendo in modo ingiustificato l’inidoneità del comportamento negligente del Comune in termini di concorso di colpa. 14. Il motivo ripropone le considerazioni del secondo motivo nella differente prospettivadell’accertamento di un concorso colposo del soggetto danneggiato e incorre conseguentemente nelle stesse obiezioni. Osserva la ricorrente che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva elaborato un progetto che prevedeva oltre alle opere di ampliamento un ingente e anzi preponderante intervento di adeguamento antisismico, ma aveva scelto di bandire un appalto esclusivamente per le opere di soprelevazione, come dimostravano chiaramente le indicazioni del computo metrico e non aveva predisposto lo scorporo di un lotto di progetto funzionalmente autonomo, accettando poi i lavori consegnati e collaudando positivamente l’opera. Ancora una volta la censura poggia su di una ricostruzione in fatto disattesa motivatamente dai giudici del merito, con la conseguente inammissibilità. 15. Nella parte finale del terzo motivo (ricorso, pag.24 - 25), la ricorrente prospetta una ulteriore ragione di corresponsabilità del Comune danneggiato, nella prospettiva di cui all’art.1227 c.c., con riferimento al comportamento negligente del progettista e direttore dei lavori e del collaudatore, espressamente riconosciuto dalla sentenza della Corte dei Conti n.305 del 2016, poiché essi in virtù di rapporto organico agivanoin rappresentanza della committenza. La censura è inammissibile perché prospetta una questione, mista di fatto e di diritto, che appare nuova dal momento che la prospettazione di tale profilo di responsabilità non risulta affatto dalla sentenza impugnata. La ricorrente sostiene di aver dedotto la questione con l’atto di appello e con la comparsa conclusionale del 19.1.2018 in modo del tutto generico, senza trascrivere e nemmeno sintetizzare i passaggidi tali atti. Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Sez. 6- 5, n. 32804 del 13.12.2019; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016;Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016). È quindi superfluo aggiungere che secondo giurisprudenza del tutto consolidata in tema di appalto, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Sez. 2, n. 18289 del 3.9.2020; Sez. 3, n. 14378 del 24.5.2023; Sez. 2 , n.29218 del 6.12.2017; Sez. 2, n. 14650 del 27.8.2012). 16. Con il quarto motivo di ricorso, proposto exart.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia error in iudicando , ed errata applicazione degli artt.1669 e 2055 cod. civ. in tema di responsabilità solidale del progettista e del collaudatore. 17.La ricorrente osserva che la corretta applicazione dell’art.1669 cod.civ. avrebbe dovuto condurre a una adeguata ripartizione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti, inclusi progettista- direttore dei lavori e collaudatore; per effetto della declaratoria di difetto di giurisdizione, invece, la responsabilità dell’appaltatore è stata accertata come unica e integrale, senza neppure tener conto dell’incidenza del giudizio contabile. Il diritto di rivalsa verso i coobbligati era stato concretamente mortificato dal riparto di giurisdizione e i coobbligati avrebbero dovuto essere condannati solo nella misura della loro obbligazione parziaria, come ha fatto la Corte dei Conti accertando la quota di corresponsabilità dell’ing. Chiarelli e dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] (30% dei danni totali liquidati in sede civile, ripartiti tra i due professionisti nella proporzione 70%-30%). 18.Innanzitutto va sottolineato che la ricorrente non ha impugnato la sentenza in punto giurisdizione e anzi neppure ha evocato nel giudizio di legittimità l’ing.Chiarelli e l’arch. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo tende, piuttosto, a una limitazione percentuale della misura della condanna che contrasta con la natura dell’obbligazione solidale, puntualmente applicata dalla Corte di appello, secondo i principi dell’art.2055 cod. civ. La scissione dell’originario giudizio risarcitorio, per ragioni di giurisdizione, non esclude affatto che la ricorrente, quale coobbligato solidale separatamente condannato per l’intero, possa agire in regresso, dopo aver pagato l’intero, verso i coobbligati ai sensi del comma 2 dell’art. 2055 cod. civ. « nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate». Certamente il coobbligato solidale non può, come sembra ipotizzare la ricorrente, veder limitata la propria condanna alla sola quota di responsabilità, in contrasto con il principio fondamentale di cui all’art.1292 cod. civ., secondo cui ciascun condebitore solidale può essere costretto all’adempimento per la totalità; né la ricorrente assume - e tampoco dimostra - che i coobbligati abbiano provveduto almeno in parte al pagamento, con il conseguente, almeno parziale, effetto liberatorio che consegue al pagamento e non alla sola condanna. 19.Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc. civ., la ricorrente denuncia error in procedendo e in iudicando, e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti quanto alla condanna inflitta al progettista e al collaudatore in sede di giurisdizione contabile. 20. Il motivo denuncia un vizio motivazionale in presenza di doppia pronuncia conforme. La ricorrente in memoria ha cura di sottolineare che la questione di fatto, relativa alla condanna in sede contabile del progettista- direttore dei lavori e del collaudatore, non è stata però oggetto di cognizione anche da parte del Tribunale perché la sentenza di condanna è stata prodotta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello in data 20.11.2017. 21. La predetta circostanza di fatto però non ha affatto valore decisivo per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, in considerazione della natura solidale della responsabilità, che non tolleralimitazione della pronuncia di condanna per il solo fatto che in altra sede sia stata accertata la corresponsabilità dei coobbligati, così come non sarebbe stato possibile per la ricorrente ottenere una limitazione della pronuncia di condanna nei suoi confronti se pur avesse dimostrato nell’unitario giudizio contro tutti i corresponsabili la responsabilità concorrente dei propri sodali coobbligati. 22. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia error in procedendo e in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt.1669, 2056,1223,1226 e 1227 cod. civ. nonché dell’art.2697 cod.civ. relativamente alla quantificazione del danno risarcibile. 23. La ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe violato il principio generale dell’art.1223 cod. civ. che consente solo di ristorare il danneggiato dalle conseguenze pregiudizievoli della lesione patrimoniale subita, ripristinando per equivalente la situazione preesistente, senza alcun indebito arricchimento. Nel caso di specie la ricorrente era stata condannata al risarcimento dei costi parametrati a un diverso progetto, redatto dieci anni dopo l’intervento, riguardante l’intero edificio, senza tener conto che nello status quo ante il complesso scolastico era inadeguato alla normativa antisismica e presentava rilevanti carenze strutturali. Vi era poi – prosegue la ricorrente – una evidente sproporzione fra il valore delle opere appaltate (€ 500.000,00) e quello dei costi per il consolidamento strutturale dell’intero edificio (€ 2.800.000,00). 24.Anche in questo caso il ricorso si risolve in una contestazione rivolta alla valutazione di merito. La Corte di appello, come già il Tribunale, sulla scorta del parere del Consulente ha ritenuto necessario l’intervento di cui al progetto di ristrutturazione elaborato ed eseguito dal Ministero delle Infrastrutture con la realizzazione dei setti irrigidenti a tutta altezza in calcestruzzo armato, disposti in pianta nelle due direzioni ortogonali, fondati su micropali. Soprattutto la Corte di appello ha osservato che la sproporzione dei costi rispetto al valore dell’appalto non era argomento conducente poiché l’esecuzione dei lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] senza il preventivo consolidamento aveva compromesso anche le preesistenti strutture, gravate da nuovi carichi senza il necessario adeguamento strutturale, cosicché l’intervento di ripristino era risultato molto più costoso delle opere appaltate. 25. Il ricorso pertanto deve essere complessivamente rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di €14.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, ol