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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39048/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputato enucleandone, a fronte di modalità di fuga pericolose per gli agenti e gli altri utenti della strada, gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di resistenza che, del resto, era proseguito in Caserma dove l'imputato aveva strattonato il capitano dei carabinieri contro il quale erano, infine, proferite minacce.

All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilg( ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere ensore Il ,r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di motivazione. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte di un confuso motivo di appello, la responsabilità dell'imputato enucleandone, a fronte di modalità di fuga pericolose per gli agenti e gli altri utenti della strada, gli elementi che rinviano alla condotta materiale del reato di resistenza che, del resto, era proseguito in Caserma dove l'imputato aveva strattonato il capitano dei carabinieri contro il quale erano, infine, proferite minacce. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilg( ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere ensore Il ,r
Sentenza Cassazione n. 39048/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris