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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22150/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34313- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 26 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avv .

Riccardo pelliccia, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Bagnone 37, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentat o e difeso con l’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 34313 sez.

S2 -ud. 12-12-2024 - 2 - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con ricorso del 6 / 11 /201 9 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannochiesto la cassazione del l’ordinanza del Tribunale d i Perugia n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019che li ha condannati al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 47.879,13, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività professionale da lui prestata in loro favore; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - con atto de positato il26/11/2024, deceduta nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA],il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -il controricorrent e ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2019 n. 34313 sez.

S2 -ud. 12-12-2024 - 3 - pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.

U, n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34313- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 26 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avv . Riccardo pelliccia, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Bagnone 37, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentat o e difeso con l’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 34313 sez. S2 -ud. 12-12-2024 - 2 - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con ricorso del 6 / 11 /201 9 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannochiesto la cassazione del l’ordinanza del Tribunale d i Perugia n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019che li ha condannati al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 47.879,13, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività professionale da lui prestata in loro favore; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - con atto de positato il26/11/2024, deceduta nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA],il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -il controricorrent e ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2019 n. 34313 sez. S2 -ud. 12-12-2024 - 3 - pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
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