CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 15824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10411-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Di LECCE; - intimata - avverso la SENTENZA N. 2229/2020 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva, a sua volta, rigettato l'opposizione proposta dalla stessa nei confronti di ordinanza ingiunzione emessa a suo carico perché, in qualità di proprietaria e conducente di un'autovettura, era abusivamente entrata, in data 10/7/2017, in una zona a traffico limitato. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'appellante non aveva apportato alcun argomento utile a contestare la correttezza della decisione impugnata lì dove il giudice di prime cure aveva affermato, per un verso, che non risultava alcuna prova "che, nelle circostanze di tempo e di luogo dei verbali, il veicolo era stato effettivamente adibito al trasporto di persona disabile, ovvero che detta persona si trovasse a bordo" del veicolo di proprietà dell'opponente, e, per altro verso, che l'accertamento dell'infrazione era stato eseguito a mezzo di "dispositivi elettronici che, pur consentendo la rilevazione immediata dell'infrazione, non ne consentono l'immediata contestazione". 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7/4/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce è rimasta intimata. 1.5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 23 della I. n. 689 del 1981, così come modificata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non risultava alcuna prova "che, nelle circostanze di tempo e di luogo dei verbali, il veicolo era stato effettivamente adibito al trasporto di persona disabile, ovvero che detta persona si trovasse a bordo", senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio di opposizione in materia di illeciti amministrativi, l'amministrazione, assumendo il ruolo di parte attrice, ha l'onere di provare la fondatezza delle proprie ragioni, dimostrando tutti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, specie quando, Ric. 2021 n. 10411 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 come nel caso in esame, l'opponente, depositando in giudizio il "contrassegno invalidi" rilasciato dal Comune, abbia sollevato contestazioni sulla loro esistenza. 2.2. Il motivo è infondato. Il fatto contestato all'opponente, invero, è stato (come dalla stessa affermato: v. il ricorso, p. 1) di essere abusivamente entrata in una zona a traffico limitato. Ora, in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita (cfr. Cass. n. 1529 del 2018): tuttavia, una volta che tale fatto sia stato, come nel caso di specie, dimostrato in giudizio (se non altro perché non risulta che l'opponente abbia sollevato contestazioni circa la sua affettiva commissione), spetta, poi, a quest'ultimo di provare in giudizio la sussistenza di fatti, come l'accompagnamento di una persona disabile dotata del relativo contrassegno, che sono, di volta in volta, impeditivi, modificativi ovvero estintivi della pretesa sanzionatoria conseguentemente maturata in capo all'amministrazione. 2.3. Ed una volta escluso che (come accertato dal giudice di merito senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti di causa) tale prova sia stata fornita, non si presta, allora, a censure, per violazione dell'art.2697 c.c., la decisione che lo stesso ne abbia conseguentemente tratto, e cioè il rigetto dell'opposizione proposta. 2.4. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia Ric. 2021 n. 10411 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che, come detto, è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'accertamento dell'infrazione era stato eseguito a mezzo di "dispositivi elettronici che, pur consentendo la rilevazione immediata dell'infrazione non ne consentono l'immediata contestazione", senza, tuttavia, considerare che, se l'infrazione fosse stata immediatamente contestata, la polizia avrebbe potuto verificare la legittimità del transito dell'autovettura dell'appellante in quanto dotata di contrassegno invalidi e con a bordo il titolare dello stesso. Peraltro, quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale deve contenere i motivi per cui non si è potuto operare con la contestazione immediata. 3.2. Il motivo è infondato. L'art. 5 del d.P.R. n. 250 del 1999 (sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato ai sensi dell'art. 7, comma 133 bis, della I. n. 127 del 1997), infatti, prevede espressamente che, ove siano installati impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato, l'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'art. 385 del regolamento di attuazione del codice strada, può Ric. 2021 n. 10411 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 essere effettuato "con esonero della contestazione immediata". In materia di circolazione stradale, pertanto, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purché se ne documenti (ma il punto non è contestato) l'esistenza con immagini (Cass. n. 8244 del 2007). 3.3. Per il resto, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema di violazioni amministrative per le quali è necessaria la contestazione immediata, a fronte dell'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità dì una predisposizione del servizio con modalità tali da permettere la contestazione immediata della violazione in quanto, da un lato, non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni, in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione, mentre, dall'altro, nessuna norma impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni (Cass. n. 25698 del 2021). 4. Il ricorso, pertanto, escluso ogni rilievo alle censure svolte solo in memoria, dev'essere rigettato. 5. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2021 n. 10411 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 mar