CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 09107/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2000/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34457/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25 marzo 2025, il Tribunale di Novara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale. Con ordinanza pronunziata il 26 settembre 2025, la Corte di appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato. La parte aveva presentato appello il 20 giugno 2025, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata alla cancelleria del Tribunale di Novara. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9107/2026 Roma, lì, 09/03/2026 La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che, «in assenza di malfunzionamento del Portale o di una oggettiva impossibilità di utilizzare il mezzo telematico corretto, il deposito dell'atto di gravame a mezzo pec risulta nella specie effettuato secondo forme non più consentite». 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 111-bis, 583 e 591 cod. proc. pen., 24 e 3 decreto ministeriale n. 213 del 29 dicembre 2023. Sostiene che l’art. 3 del decreto ministeriale n. 213 del 29 dicembre 2023 prevederebbe «il mero obbligo di deposito in via telematica, senza sanzionare con l’inammissibilità l’omesso adempimento tramite portale». Ne conseguirebbe «che anche il deposito a mezzo pec» dovrebbe «ritenersi, come lo è, consentito». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. L’unico motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, in sostanza, sostiene che il legislatore, pur avendo introdotto l’obbligo del deposito telematico, non avrebbe espressamente previsto la sanzione dell’inammissibilità, in caso di inosservanza della forma prescritta. Deve essere premesso che l’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La disposizione, nel suo primo comma, stabilisce il principio generale dell’obbligatorietà del deposito telematico, salvo le eccezioni previste dall'art. 175-bis cod. proc. pen. Al secondo comma impone che il sistema garantisca la certezza temporale della trasmissione e della ricezione, nonché l'identificazione del mittente e del destinatario, ponendo così le basi per un sistema di comunicazione processuale fondato su criteri di sicurezza, tracciabilità e affidabilità. Sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen., recanti la disciplina delle modalità tradizionali di proposizione dell’impugnazione, quali il deposito fuori sede e l'invio del ricorso mediante raccomandata o telefax. È stato interpolato l'art. 582 cod. proc. pen., il cui comma 1, nella nuova formulazione, stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111- bis cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In via residuale, esclusivamente nelle ipotesi di impugnazione proposta personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con il deposito fisico dell'atto in formato analogico presso la cancelleria del giudice, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 582 cod. proc. pen. La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto un’articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico. In particolare, per quanto qui rileva, l’art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Al comma 5, l’art. 87 prevede che le disposizioni dell’art. 111-bis si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». In attuazione alla disciplina transitoria, l’art. 3 decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 2024, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1° gennaio 2025, abbia luogo con modalità telematiche. Quest’ultimo decreto, in particolare, per quanto qui interessa, ha fissato nella data del 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato – per il deposito presso le Procure della Repubblica, le sezioni GIP e i Tribunali – di utilizzo delle modalità telematiche, tramite portale, per i soggetti esterni (avvocati, consulenti, parti private). Per i soggetti interni (magistrati, segreterie e cancellerie), l’obbligo è stato invece differito al 31 dicembre 2025, con la previsione di deroghe transitorie per specifiche tipologie di atti e procedimenti. Nel caso in esame, relativo al deposito dell’atto di appello avverso sentenza di primo grado, trova dunque applicazione la disciplina sopra richiamata, che impone – per i soggetti esterni e per gli atti di impugnazione – l’utilizzo esclusivo del portale telematico a partire dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa. Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto l'impugnazione inammissibile, atteso che essa è stata presentata successivamente al 1° gennaio 2025 (il 20 giugno 2025) e senza rispettare le modalità di deposito telematico previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. L’ordinamento, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, prevede l’inammissibilità dell’impugnazione, nel caso di inosservanza delle modalità previste dall’art. 111- bis cod. proc. pen. L’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., infatti, prevede l’inammissibilità dell'impugnazione (anche) quando non siano state osservate le disposizioni di cui all’art. 582 cod. proc. pen., che, a sua volta, prevede che l'impugnazione debba essere proposta mediante le modalità previste dall’art. 111-bis. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]