Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22259/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente all’erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 2, 56, 133 e 624-bis cod. pen., con rigetto del ricorsonel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previstodagli artt. 56, 624-bis, primo e terzo comma, 625, nn. 2 e 3, 61, n. 5, cod. pen.,per avere compiuto, al fine di procurarsi un profitto, atti idonei diretti in modo nonequivoco a commettere un furto nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], tentando diforzare, con l’ausilio di un cacciavite, la porta d’ingresso e mandando in frantumila vetrata, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla sua volontà; in [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2017.Con sentenza in data 19 maggio 2025 la Corte di appello di Bari ha confermatola sentenza del Tribunale di Bari in data 25 settembre 2023, emessa all’esito digiudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, con le attenuantigeneriche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito,alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendocinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2, 56, 99, 133 e 624-biscod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione ai punti devoluti.Essendo stato il delitto commesso il 6 ottobre 2017, la norma incriminatriceall’epoca in vigore sarebbe stata quella introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n.103, la quale prevedeva una cornice edittale che andava «da tre a sei anni» direclusione, sicché il minimo della pena base non sarebbe stato pari a quattro annidi reclusione, come, invece, ritenuto dalla prima sentenza, la quale si sarebbenotevolmente discostata dal minimo edittale senza alcuna motivazione.Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare l’art. 56cod. pen. come circostanza attenuante speciale.Inoltre, il tentativo della Corte di merito di integrare la motivazione avrebbeportato alla violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen., atteso che, da un lato, essaavrebbe escluso la recidiva e, dall’altro, avrebbe giustificato l’applicazione dellapena in misura superiore al minimo edittale in ragione dei numerosi precedenti.

Inquesto modo, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe considerato taluni elementifavorevoli, quali: a) il comportamento collaborativo del ricorrente, con la pienaammissione degli addebiti; b) la spontanea decisione di formulare un’adeguataofferta reale; c) la circostanza che la persona offesa abbia riferito di non averenulla a pretendere dall’imputato, non essendovi verificato alcun danno.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62, commaprimo, n. 4, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante deldanno di speciale tenuità, benché la persona offesa avesse quantificato ilpregiudizio economico in 150 euro e avesse espressamente escluso di avere patitoulteriori conseguenze negative.La Corte territoriale avrebbe ritenuto «poco credibili» le dichiarazioni dellapersona offesa in relazione all’entità del danno, senza spiegare le ragioni per cuila medesima fonte dichiarativa sia stata, invece, ritenuta «pienamente credibile eIn secondo luogo, la sentenza introdurrebbe l’esistenza di un «danno morale»della vittima senza offrire alcuna base probatoria di ciò e senza indicare glielementi fattuali dai quali desumere il verificarsi di una siffatta conseguenza.Né sarebbe esportabile alla fattispecie in esame, attesa la sua naturamonoffensiva, il principio di diritto secondo cui, nei delitti di rapina e di estorsione,si dovrebbe tenere conto, oltre che del modesto valore economico del bene, anchedegli «effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stataesercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto»(Sez.

U, n. 42124 del 15/11/2024, in motivazione).2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanticontestate.

La Corte territoriale avrebbe evidenziato che il certificato penale di DeGiglio presentava numerose condanne per furto e per altri reati contro ilpatrimonio, a partire dal 1982 e fino a tempi recenti, senza confrontarsi con glielementi a favore evidenziati nell’appello, quali l’offerta reale a beneficio dellapersona offesa e le ampie ammissioni della propria responsabilità, dimostrative diun atteggiamento collaborativo e resipiscente.

La Corte territoriale, inoltre, nonavrebbe spiegato le ragioni per cui i precedenti penali, in larga parte risalenti neltempo, dovrebbero ripercuotersi sul presente, tanto più che il Giudice di primogrado, escludendo implicitamente la recidiva, avrebbe ritenuto che i precedentinon fossero evocativi di una maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, secondocomma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazionerispetto alla richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione esterna tra i fattidel presente processo e quelli già giudicati con la sentenza n. 3273/21 del 7ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari, definitiva il 17 maggio 2022.L’inciso «anche in tempi diversi» consentirebbe di configurare la continuazioneanche in presenza di un lungo intervallo temporale tra le diverse violazioni, mentrela Corte di appello fonderebbe la decisione solo sul dato cronologico, omettendodi valutare i numerosi elementi indicativi della continuazione tra i reati, quali: 1)la medesima fattispecie delittuosa contestata; 2) le medesime modalità esecutive;3) la natura e il tipo dei luoghi scelti per la realizzazione degli illeciti.2.5.

Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 53, legge n.689 del 1981, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla mancata applicazione della detenzione domiciliaresostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso solo due violazioni della sorveglianzaspeciale, l’ultima il 29 settembre 2007, sicché il diniego si fonderebbeesclusivamente sulla sua personalità desunta dai precedenti penali.

E tuttavia, aisensi degli artt. 58 e 59, legge n. 689 del 1981, la scelta dovrebbe fondarsi sututti i dati emergenti dal processo, dovendosi valutare l’idoneità rieducativa, laprevenzione della recidiva e l’affidabilità dell’imputato nell’adempimento delleprescrizioni, escludendo motivazioni generiche o stereotipate, sicché la personalitàdell’imputato sarebbe solo uno degli elementi che devono essere valutati e overitenuto prevalente, il giudizio dovrebbe essere assistito da solida motivazione.Nel caso di specie, però, la motivazione sarebbe “a senso unico”, atteso chenon considererebbe gli elementi “virtuosi” e, in particolare, il comportamentosuccessivo al reato, consistente nel tentativo di risarcimento del danno.3.

In data 10 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato, e, pertanto, deve essere accolto perquanto di ragione.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce l’inosservanza oerronea applicazione degli artt. 2, 56, 99, 133 e 624-bis cod. pen. e l’omessamotivazione rispetto al devoluto, è fondato.2.1.

Con l’atto di appello la difesa aveva censurato che il Tribunale non avesseprecisato l’entità della diminuzione prevista per la fattispecie tentata, sollecitandola rideterminazione della pena in misura pari al minimo edittale.La Corte di appello, facendo uso dei poteri di piena cognizione e valutazionedel fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo esecondo grado (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Renna, Rv. 286029 - 01), haintegrato la motivazione sul punto, giustificando l’applicazione di una pena-basedeterminata in misura di poco inferiore alla media edittale con lo stato avanzatodi esecuzione del tentativo e con il fatto che [OSCURATO:PERSONA], nell’arco della sua vita, siera reso responsabile di innumerevoli episodi di furto, anche in epoca successivaa quello qui in contestazione; e ha, dunque, ritenuto corretta la dosimetria dellapena da parte del Tribunale di Bari, il quale aveva determinato la suddetta pena-base in 2 anni di reclusione e 600,00 di multa.

In tale operazione preliminare,entrambi i Giudici di merito hanno applicato la diminuente nella misura della metàe, quindi, partendo dal minimo edittale di 4 anni di reclusione.2.2.

In tal modo, la Corte di appello ha però errato nel ritenere che, per il reatodi cui all’art. 624-bis cod. pen., la pena minima edittale fosse pari a 4 anni.

Infatti,al momento del fatto, la pena minima prevista era pari a 3 anni di reclusione,«quattro a sette» dall’art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 36 del 2019.Ne consegue, pertanto, la necessità di sollecitare un nuovo pronunciamentosul punto da parte della Corte territoriale, non essendo possibile procedere a unadiretta rideterminazione della pena da parte del Collegio di legittimità in ragionedelle ineliminabili valutazioni di merito che tale operazione presuppone.3.

Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta lacontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 62,primo comma, n. 4 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimentodell’attenuante del danno di speciale tenuità.

In argomento, va premesso che incaso di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante dicui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il giudice deve tenere conto anchedel danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nellapropria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, Rv. 286643 - 01).Coerentemente con tale indirizzo interpretativo, la Corte territoriale haritenuto, con motivazione niente affatto illogica, come nella valutazione del dannodovesse tenersi conto, accanto alla vetrata e alla serratura oggetto dell’effrazione,anche di aspetti non patrimoniali parimenti rilevanti, costituiti dalla percezione diinsicurezza prodotta su una persona anziana che, da quel momento in poi, avrebbeaccompagnato il permanere nella sua abitazione.

E, su tali premesse, halogicamente concluso nel senso che, nella specie, il danno non potesse reputarsimodesto; un apprezzamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, sisottrae alla possibilità di censure in sede di legittimità.4.

Infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorso deduce l’omessamotivazione rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.In argomento va premesso che le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non sianofrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficientemotivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931 - 01).

Una condizione, quella ora descritta, che deve ritenersi pienamenteriscontrata nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto che la richiesta diriconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, fondatasull’offerta reale alla persona offesa e nell’ammissione dei fatti, dovesse,comunque, essere respinta alla luce delle numerose condanne riportatedall’imputato per reati contro il patrimonio, a partire dal 1982, fino a tempi recenti.5.

Il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l’inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen.e l’omessa motivazione rispetto al devoluto, è infondato.5.1 Va premesso che in tema di reato continuato, l’unicità del disegnocriminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della leggepenale, nel senso che, al momento della commissione del primo reato della serie,i successivi devono essere stati già programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisintomatici (l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita) qualora i successivi reati risultino, comunque,frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicitàimprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente o, ancora, dellatendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una sceltadelinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).5.2.

La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi, beninterpretando la nozione di unicità del disegno criminoso delineata dall’art. 81 cod.pen. e ritenendo, con motivazione del tutto logica, che, nell’ipotesi in esame, dettorequisito manchi del tutto, tenuto conto della rilevantissima distanza temporaletra i fatti, pari a ben due anni e mezzo (essendo quelli oggetto del presenteprocesso collocabili il 6 ottobre 2017, mentre gli altri furti sono stati commessi,rispettivamente, il 19 maggio 2020 e il 9 giugno 2020).

Una distanza tantorilevante da non consentire di ritenere provata l’esistenza di un’ideazione unitaria,dovendo ritenersi che le violazioni a uno stimolo estemporaneo, perseguito ognivolta con autonoma deliberazione criminosa.Su tali basi, dunque, a partire da una valutazione che non può ritenersimanifestamente illogica, essa ha ritenuto di escludere il vincolo della continuazioneesterna tra i fatti del presente processo e quelli già giudicati con la sentenza n.3273/21, emessa in data 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Bari, definitiva il17 maggio 2022, pur ravvisando, nella specie, l’identità delle modalità direalizzazione della condotta illecita, dei luoghi scelti, dei beni giuridici offesi.6.

Infine, con il quinto motivo di ricorso viene dedotta la mancanza, illogicità econtraddittorietà della motivazione e la violazione di legge quanto al rigetto dellarichiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 53, leggen. 689 del 1981.

Tale questione, tuttavia, si colloca, sul piano logico-giuridico, inun momento successivo a quello della determinazione della pena detentiva dasostituire, oggetto del primo motivo, ritenuto fondato; sicché il motivo, in questasede, deve ritenersi assorbito.7.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla determinazione della penabase, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovogiudizio su tale punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 27/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente all’erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 2, 56, 133 e 624-bis cod. pen., con rigetto del ricorsonel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previstodagli artt. 56, 624-bis, primo e terzo comma, 625, nn. 2 e 3, 61, n. 5, cod. pen.,per avere compiuto, al fine di procurarsi un profitto, atti idonei diretti in modo nonequivoco a commettere un furto nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], tentando diforzare, con l’ausilio di un cacciavite, la porta d’ingresso e mandando in frantumila vetrata, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla sua volontà; in [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2017.Con sentenza in data 19 maggio 2025 la Corte di appello di Bari ha confermatola sentenza del Tribunale di Bari in data 25 settembre 2023, emessa all’esito digiudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, con le attenuantigeneriche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito,alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendocinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2, 56, 99, 133 e 624-biscod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione ai punti devoluti.Essendo stato il delitto commesso il 6 ottobre 2017, la norma incriminatriceall’epoca in vigore sarebbe stata quella introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n.103, la quale prevedeva una cornice edittale che andava «da tre a sei anni» direclusione, sicché il minimo della pena base non sarebbe stato pari a quattro annidi reclusione, come, invece, ritenuto dalla prima sentenza, la quale si sarebbenotevolmente discostata dal minimo edittale senza alcuna motivazione.Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare l’art. 56cod. pen. come circostanza attenuante speciale.Inoltre, il tentativo della Corte di merito di integrare la motivazione avrebbeportato alla violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen., atteso che, da un lato, essaavrebbe escluso la recidiva e, dall’altro, avrebbe giustificato l’applicazione dellapena in misura superiore al minimo edittale in ragione dei numerosi precedenti. Inquesto modo, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe considerato taluni elementifavorevoli, quali: a) il comportamento collaborativo del ricorrente, con la pienaammissione degli addebiti; b) la spontanea decisione di formulare un’adeguataofferta reale; c) la circostanza che la persona offesa abbia riferito di non averenulla a pretendere dall’imputato, non essendovi verificato alcun danno.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62, commaprimo, n. 4, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante deldanno di speciale tenuità, benché la persona offesa avesse quantificato ilpregiudizio economico in 150 euro e avesse espressamente escluso di avere patitoulteriori conseguenze negative.La Corte territoriale avrebbe ritenuto «poco credibili» le dichiarazioni dellapersona offesa in relazione all’entità del danno, senza spiegare le ragioni per cuila medesima fonte dichiarativa sia stata, invece, ritenuta «pienamente credibile eIn secondo luogo, la sentenza introdurrebbe l’esistenza di un «danno morale»della vittima senza offrire alcuna base probatoria di ciò e senza indicare glielementi fattuali dai quali desumere il verificarsi di una siffatta conseguenza.Né sarebbe esportabile alla fattispecie in esame, attesa la sua naturamonoffensiva, il principio di diritto secondo cui, nei delitti di rapina e di estorsione,si dovrebbe tenere conto, oltre che del modesto valore economico del bene, anchedegli «effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stataesercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto»(Sez. U, n. 42124 del 15/11/2024, in motivazione).2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanticontestate. La Corte territoriale avrebbe evidenziato che il certificato penale di DeGiglio presentava numerose condanne per furto e per altri reati contro ilpatrimonio, a partire dal 1982 e fino a tempi recenti, senza confrontarsi con glielementi a favore evidenziati nell’appello, quali l’offerta reale a beneficio dellapersona offesa e le ampie ammissioni della propria responsabilità, dimostrative diun atteggiamento collaborativo e resipiscente. La Corte territoriale, inoltre, nonavrebbe spiegato le ragioni per cui i precedenti penali, in larga parte risalenti neltempo, dovrebbero ripercuotersi sul presente, tanto più che il Giudice di primogrado, escludendo implicitamente la recidiva, avrebbe ritenuto che i precedentinon fossero evocativi di una maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, secondocomma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazionerispetto alla richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione esterna tra i fattidel presente processo e quelli già giudicati con la sentenza n. 3273/21 del 7ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari, definitiva il 17 maggio 2022.L’inciso «anche in tempi diversi» consentirebbe di configurare la continuazioneanche in presenza di un lungo intervallo temporale tra le diverse violazioni, mentrela Corte di appello fonderebbe la decisione solo sul dato cronologico, omettendodi valutare i numerosi elementi indicativi della continuazione tra i reati, quali: 1)la medesima fattispecie delittuosa contestata; 2) le medesime modalità esecutive;3) la natura e il tipo dei luoghi scelti per la realizzazione degli illeciti.2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 53, legge n.689 del 1981, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla mancata applicazione della detenzione domiciliaresostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso solo due violazioni della sorveglianzaspeciale, l’ultima il 29 settembre 2007, sicché il diniego si fonderebbeesclusivamente sulla sua personalità desunta dai precedenti penali. E tuttavia, aisensi degli artt. 58 e 59, legge n. 689 del 1981, la scelta dovrebbe fondarsi sututti i dati emergenti dal processo, dovendosi valutare l’idoneità rieducativa, laprevenzione della recidiva e l’affidabilità dell’imputato nell’adempimento delleprescrizioni, escludendo motivazioni generiche o stereotipate, sicché la personalitàdell’imputato sarebbe solo uno degli elementi che devono essere valutati e overitenuto prevalente, il giudizio dovrebbe essere assistito da solida motivazione.Nel caso di specie, però, la motivazione sarebbe “a senso unico”, atteso chenon considererebbe gli elementi “virtuosi” e, in particolare, il comportamentosuccessivo al reato, consistente nel tentativo di risarcimento del danno.3. In data 10 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato, e, pertanto, deve essere accolto perquanto di ragione.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce l’inosservanza oerronea applicazione degli artt. 2, 56, 99, 133 e 624-bis cod. pen. e l’omessamotivazione rispetto al devoluto, è fondato.2.1. Con l’atto di appello la difesa aveva censurato che il Tribunale non avesseprecisato l’entità della diminuzione prevista per la fattispecie tentata, sollecitandola rideterminazione della pena in misura pari al minimo edittale.La Corte di appello, facendo uso dei poteri di piena cognizione e valutazionedel fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo esecondo grado (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Renna, Rv. 286029 - 01), haintegrato la motivazione sul punto, giustificando l’applicazione di una pena-basedeterminata in misura di poco inferiore alla media edittale con lo stato avanzatodi esecuzione del tentativo e con il fatto che [OSCURATO:PERSONA], nell’arco della sua vita, siera reso responsabile di innumerevoli episodi di furto, anche in epoca successivaa quello qui in contestazione; e ha, dunque, ritenuto corretta la dosimetria dellapena da parte del Tribunale di Bari, il quale aveva determinato la suddetta pena-base in 2 anni di reclusione e 600,00 di multa. In tale operazione preliminare,entrambi i Giudici di merito hanno applicato la diminuente nella misura della metàe, quindi, partendo dal minimo edittale di 4 anni di reclusione.2.2. In tal modo, la Corte di appello ha però errato nel ritenere che, per il reatodi cui all’art. 624-bis cod. pen., la pena minima edittale fosse pari a 4 anni. Infatti,al momento del fatto, la pena minima prevista era pari a 3 anni di reclusione,«quattro a sette» dall’art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 36 del 2019.Ne consegue, pertanto, la necessità di sollecitare un nuovo pronunciamentosul punto da parte della Corte territoriale, non essendo possibile procedere a unadiretta rideterminazione della pena da parte del Collegio di legittimità in ragionedelle ineliminabili valutazioni di merito che tale operazione presuppone.3. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta lacontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 62,primo comma, n. 4 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimentodell’attenuante del danno di speciale tenuità. In argomento, va premesso che incaso di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante dicui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il giudice deve tenere conto anchedel danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nellapropria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, Rv. 286643 - 01).Coerentemente con tale indirizzo interpretativo, la Corte territoriale haritenuto, con motivazione niente affatto illogica, come nella valutazione del dannodovesse tenersi conto, accanto alla vetrata e alla serratura oggetto dell’effrazione,anche di aspetti non patrimoniali parimenti rilevanti, costituiti dalla percezione diinsicurezza prodotta su una persona anziana che, da quel momento in poi, avrebbeaccompagnato il permanere nella sua abitazione. E, su tali premesse, halogicamente concluso nel senso che, nella specie, il danno non potesse reputarsimodesto; un apprezzamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, sisottrae alla possibilità di censure in sede di legittimità.4. Infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorso deduce l’omessamotivazione rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.In argomento va premesso che le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non sianofrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficientemotivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931 - 01). Una condizione, quella ora descritta, che deve ritenersi pienamenteriscontrata nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto che la richiesta diriconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, fondatasull’offerta reale alla persona offesa e nell’ammissione dei fatti, dovesse,comunque, essere respinta alla luce delle numerose condanne riportatedall’imputato per reati contro il patrimonio, a partire dal 1982, fino a tempi recenti.5. Il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l’inosservanza o erroneaapplicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen.e l’omessa motivazione rispetto al devoluto, è infondato.5.1 Va premesso che in tema di reato continuato, l’unicità del disegnocriminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della leggepenale, nel senso che, al momento della commissione del primo reato della serie,i successivi devono essere stati già programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisintomatici (l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita) qualora i successivi reati risultino, comunque,frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicitàimprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente o, ancora, dellatendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una sceltadelinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).5.2. La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi, beninterpretando la nozione di unicità del disegno criminoso delineata dall’art. 81 cod.pen. e ritenendo, con motivazione del tutto logica, che, nell’ipotesi in esame, dettorequisito manchi del tutto, tenuto conto della rilevantissima distanza temporaletra i fatti, pari a ben due anni e mezzo (essendo quelli oggetto del presenteprocesso collocabili il 6 ottobre 2017, mentre gli altri furti sono stati commessi,rispettivamente, il 19 maggio 2020 e il 9 giugno 2020). Una distanza tantorilevante da non consentire di ritenere provata l’esistenza di un’ideazione unitaria,dovendo ritenersi che le violazioni a uno stimolo estemporaneo, perseguito ognivolta con autonoma deliberazione criminosa.Su tali basi, dunque, a partire da una valutazione che non può ritenersimanifestamente illogica, essa ha ritenuto di escludere il vincolo della continuazioneesterna tra i fatti del presente processo e quelli già giudicati con la sentenza n.3273/21, emessa in data 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Bari, definitiva il17 maggio 2022, pur ravvisando, nella specie, l’identità delle modalità direalizzazione della condotta illecita, dei luoghi scelti, dei beni giuridici offesi.6. Infine, con il quinto motivo di ricorso viene dedotta la mancanza, illogicità econtraddittorietà della motivazione e la violazione di legge quanto al rigetto dellarichiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 53, leggen. 689 del 1981. Tale questione, tuttavia, si colloca, sul piano logico-giuridico, inun momento successivo a quello della determinazione della pena detentiva dasostituire, oggetto del primo motivo, ritenuto fondato; sicché il motivo, in questasede, deve ritenersi assorbito.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla determinazione della penabase, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovogiudizio su tale punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 27/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22259/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris