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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26768/2026

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ello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motividi ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sededi rinvio dalla Corte di Cassazione, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod.pen. rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentatoomicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di altri reati connessi.Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l’imputato, in concorso con EmilioMolinetti, aveva investito volontariamente [OSCURATO:PERSONA] su una strada senza uscita priva dimarciapiede, percorrendola ad alta velocità a bordo di un furgone risultato provento di furto, cheaveva volontariamente indirizzato contro la vittima a piedi e che, successivamente al fatto, erastato dato alle fiamme nel greto di un torrente.

La vittima era ritenuta personaggio inserito neicontesti di 'ndrangheta reggina di maggiore prestigio criminale, già condannato per il reato dicui all'art. 416-bis cod. pen. quale esponente di spicco della cosca Tegano-[OSCURATO:PERSONA].La visione delle immagini estrapolate da un servizio di videosorveglianza installata nellevicinanze consentiva di desumere la natura intenzionale dell'investimento, di individuare [OSCURATO:PERSONA] come i soggetti a bordo del furgone investitore (circostanza, questa, peraltro nonnegata dal ricorrente) e di ricostruire il tragitto successivamente percorso dal furgone fino altorrente, nel greto del quale veniva poi rinvenuto incendiato.Relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sulla scortadi alcune conversazioni intercettate, dalle quali era emersa la sussistenza di frizioni tra il padredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla gestione della cosca criminale [OSCURATO:PERSONA], oltreche sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia che riferivano in ordinealla caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito pervenivano alla conclusione di ritenereche l'eliminazione di quest’ultimo sarebbe stata idonea a determinare un mutamento degliequilibri criminali nella 'ndrangheta di Archi con un ridimensionamento del potere della cosca DeStefano-Tegano e che [OSCURATO:PERSONA] avesse condiviso le logiche criminali sottese all’agguato, inconsiderazione dei suoi rapporti con il correo [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità esecutive dell’agguato,presupponenti il furto del furgone ed il successivo suo occultamento.1.1.

Questa Corte con sentenza della Prima Sezione penale, n. 45884 dell’11 settembre2024, ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.

In particolare, dopo aver evidenziato che la motivazione sulla circostanzaaggravante «è tutta incentrata sulla posizione della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di ‘ndranghetareggino» (pag.11) ha sottolineato carenze motivazionali in ordine alla affermata comunicabilitàdella circostanza al [OSCURATO:PERSONA] rilevando che le sentenze di merito si erano limitate ad indicarecircostanze successive al fatto (quali la dismissione dell'utenza cellulare da parte dell'imputato,l'assistenza legale ricevuta dopo l'arresto) «di per sè poco significative rispetto alla prova che larappresentazione della finalità agevolatrice fosse precedente e contestuale all'agguato», ovverocircostanze « irrilevanti come la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] peraltro risalente nel tempo alla commissionedi reati contro il patrimonio» o «la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]» ritenuta «dilimitata consistenza dimostrativa» in quanto «elemento generico e debole» (pag.15).1.2.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio, con la sentenzaimpugnata ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenendo che,aldilà degli elementi fattuali considerati da questa Corte insufficienti o ambigui, non siano emersecircostanze indicative di una vicinanza dell’imputato alla criminalità organizzata, conrideterminazione della pena nella misura di anni 9 mesi quattro di reclusione.2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delsuo difensore.2.1.Con unico motivo censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione, denunciandola mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in relazione all'art. 133 cod.pen.

Deduce, in particolare, che l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa avrebbedovuto condurre ad una più consistente riconsiderazione del trattamento sanzionatorio e che laCorte territoriale non avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sulle modalità di consumazione delreato.

La pena inflitta sarebbe manifestamente irragionevole per eccesso, in violazione dell'art.3 Cost., nonché in contrasto con il principio di proporzionalità, riconosciuto dalla Carta di Nizzaall'art. 49, comma 3, oltre che con la finalità rieducativa della pena e con i parametri stabilitidall'art. 133 cod. pen., non essendosi in particolare tenuto conto del buon esito del percorsosostenuto dal ricorrente durante la detenzione intramuraria che gli aveva consentito, perfino, diconseguire un titolo di studio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.Il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Il ricorrente si duole dell’erronea applicazione dei criteri di commisurazione della penastabilità dall’art. 133 cod.pen. e della illogicità e contraddittorietà della motivazioneindividuando il perno delle censure nell’avere la Corte di rinvio operato un ricalcolo solo formaledella pena senza considerare il ridimensionamento della gravità del fatto a seguito del veniremeno dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

La doglianza è infondata.1.1.La sentenza di primo grado, confermata da questa Corte sul punto delle circostanzeaggravanti della premeditazione e della minorata difesa, aveva determinato la penacomplessiva in anni 15 di reclusione considerando la pena base di anni 13 di reclusione per ilreato di tentato omicidio, tenuto conto del concorrere di tre aggravanti, di cui all’art. 416-biscod.pen. della premeditazione e della minorata difesa, stabilendo gli aumenti di due anni direclusione complessivi per i reati di cui agli artt. 648 e 424 cod. pen. contestati ai capi b) e c).Veniva evidenziato, sul punto, che si era tenuto conto «dei danni cagionati alla vittima, dellaforte intenzionalità criminosa dell'agire delinquenziale e scaltro che non arretrava dalcommettere ulteriori reati come il danneggiamento a mezzo incendio, della complessiva gravitàdella condotta funzionalmente diretta ad agevolare gli interessi di ndrangheta ed inserita incontesti organizzati di assoluto spessore mafioso».La sentenza di appello, di conferma della sentenza di primo grado ad eccezione dellariqualificazione del reato di cui al capo b) in furto aggravato, è stata annullata limitatamentealla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen.1.2.La sentenza impugnata, a seguito di giudizio di rinvio e della esclusione dellacircostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., ha determinato la pena base per ilreato più grave in anni 12 e mesi 9 di reclusione nonché la misura degli aumenti per i rimanentireati avvinti dal vincolo della continuazione in complessivi mesi 15 di reclusione, pervenendoalla quantificazione di una pena complessiva pari ad anni 14 di reclusione, ridotta per il rito allapena di anni 9 mesi quattro di reclusione.A fondamento di tale giudizio è stata evidenziata «l'assoluta oggettiva gravità dei fatti postiin essere, la particolare gravità e insidiosità che ne hanno caratterizzato le modalitàpreparatorie ed esecutive, attraverso il furto del furgone utilizzato per il tentativo di omicidio,poi attraverso il compimento stesso dell'azione esecutiva dissimulata da improbabile incidentestradale, infine attraverso l'incendio dal furgone per eliminare le tracce del reato, il tuttonell'ambito di un premeditato e unitario disegno criminoso di particolare allarme sociale»(pa.9).

È stato altresì dato rilievo anche «al contegno adottato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delleindagini» e alla diversità delle versioni dei fatti via via resa «nel goffo tentativo di sottrarsi allesue comprovate responsabilità» (pag.9).2.A fronte di tale motivazione le doglianze difensiva appaiono sterili volte soltanto adottenere una più benevola valutazione, ai fini sanzionatori degli elementi valorizzati e bilanciatidai giudici di merito nel calcolo del quantum della pena.La commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod.pen. rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalità penale.

Una rispostagiurisdizionale "individualizzante" rappresenta proprio l'in sé della discrezionalità penale,richiamando la necessità di sistema alla quale è chiamata a dare risposta, in un assetto che,allo stesso tempo, sia compatibile con il fondamentale principio di stretta legalità che dominala materia penale.Secondo gli insegnamenti della Consulta l'individualizzazione della pena, in modo da tenereconto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturalequanto attinenti direttamente alla materia penale.

Lo stesso principio di legalità delle pene,sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., dà forma ad un sistema che trae contenuti edorientamenti da altri principi sostanziali come quelli indicati dall'art. 27, primo e terzo comma,Cost. ed in cui «l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione piùche l'uniformità» (Corte Cost. n. 50 del 1980 e n. 104 del 1968).Dalle prese di posizione della Corte Costituzionale emerge dunque la coessenzialità che inmateria penale deve ravvisarsi tra discrezionalità penale e legalità della pena e, con essa, lafisionomia della discrezionalità penale come necessariamente vincolata, in quanto collocataall'interno di un perimetro segnato non solo da limiti esterni rappresentati dalla cornice edittale,ma anche da un sistema di limiti interni fissati dall'art. 133 cod. pen. oltre che dall'ulteriorelimite, di natura processuale, rappresentato dall'obbligo di motivazione ex art, 132 cod. pen.La giurisprudenza della Consulta ha più volte sottolineato che il principio di proporzionalità dellapena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige «che la pena sia adeguatamentecalibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti,ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo », il quale a sua volta «dipendein maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) edal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influitosul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile» (sentenza n. 73del 2020, punto

4.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023,punto

10.3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; sentenza n. 55 del 2021, punto 8 del [OSCURATO:PERSONA] indiritto).Ancora più di recente, la Corte costituzionale ha precisato che il principio diproporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria ad un fatto di reato, puroffensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto allaconcreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto.

Esso opera - ha proseguito la Corte - nonsolo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterioche orienta la loro interpretazione ed applicazione da parte del giudice comune, il quale ètenuto ad assicurare che la sanzione risulti proporzionata alla gravità del fatto, nel quadrodi una doverosa interpretazione secundum constitutionem dei dati normativi, ferma restandola necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati nonpermettano di raggiungere in via ermeneutica quell'obiettivo.

In applicazione di taleprincipio, pertanto, il giudice è tenuto finanche ad espungere dalla fattispecie - nei limiti incui il dato normativo lo consenta - quelle condotte che, pur collocandosi in una zona di"formale" integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta, in concreto sirivelino incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità della pena edittale,non corrispondendo, sul piano "sostanziale", al nucleo di disvalore che caratterizza lafattispecie astratta, secondo la valutazione del legislatore riflessa nella misura della penaedittale.

Tutto questo deve avvenire, in particolare, quando la mancata applicazione di unanorma penate non comporti l'impunità del fatto, ma assicuri comunque una rispostaadeguata alla gravità di esso nonché ragionevolmente dissuasiva (sentenza n. 113 del2025).2.1.Lungo lo stesso crinale, del resto, si è mossa anche questa Corte, che, nel suomassimo consesso, ha già avuto modo di affermare, in linea di principio, che il canone diproporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei dirittiindividuali in ambito processuale penale e ad una funzione finalistica, come parametro perverificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto (tra altre: Sez.

U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; in senso analogo, più di recente, Sez.

U, n. 13783 del26.9.2024, dep. 2025, Massini).La determinazione del trattamento sanzionatorio all'esercizio, da parte del giudice, deveessere ricondotta ad una discrezionalità vincolata, rientrando nelle prerogative del giudice delmerito, sulla base degli elementi di giudizio offerti dall'art. 133 cod. pen., commisurare l'entitàdella pena alla effettiva gravità del reato commesso, onde rendere efficace sia la funzionedissuasiva di essa che la sua finalità riabilitativa; al tempo stesso la discrezionalità del giudicedel merito, per quanto ampia, deve trovare una sua giustificazione nella motivane dellasentenza emessa; ed il relativo onere sarà tanto più intenso quanto più contenuta sarà laincidenza del ritenuto beneficio in relazione alla determinazione della pena in concreto.3.

Nella fattispecie in esame, le doglianze difensive devono essere lette, tuttavia, sotto ilfiltro della lente processuale immanente al giudizio di legittimità.

La loro infondatezza è legataal rilievo che le stesse non disvelano alcun profilo di illogicità della motivazione in quanto ilcontenimento della pena- rispetto a quella determinata all’esito del giudizio di primo gradoquando l'accento era stato posto sulle modalità di consumazione del reato e sull’inserimentodello stesso in una cornice di tipo mafiosa- è risultato ben motivato avendo la Corte di rinvioposto l'accento su altre circostanze obiettive inerenti alla consumazione del reato, diverse daquelle valorizzate nei precedenti giudizi di merito, a prescindere dalla sua collocazione in unaconsapevole contesto il criminalità mafiosa, che non potevano non essere condivise e pertantoriferite anche all'imputato.Deve ricordarsi che la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudicidi legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovverosia frutto di mero arbitrario o di ragionamento illogico, non configurabili nel caso in esame.Peraltro deve considerarsi che ai sensi dell’art. 56, comma 2, cod. pen. il colpevole del delittotentato «È punito: con la reclusione non inferiore a 12 anni se la pena stabilita è l'ergastolo»:ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso di specie essendo stata ritenuta sussistente lacircostanza aggravante della premeditazione che ai sensi dell'articolo 577 comma 1, n.3), cod.pen. comporta appunto la spiegazione della pena dell'ergastolo per gli omicidi commessi conaggravante della premeditazione.4.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motividi ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sededi rinvio dalla Corte di Cassazione, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod.pen. rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentatoomicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di altri reati connessi.Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l’imputato, in concorso con EmilioMolinetti, aveva investito volontariamente [OSCURATO:PERSONA] su una strada senza uscita priva dimarciapiede, percorrendola ad alta velocità a bordo di un furgone risultato provento di furto, cheaveva volontariamente indirizzato contro la vittima a piedi e che, successivamente al fatto, erastato dato alle fiamme nel greto di un torrente. La vittima era ritenuta personaggio inserito neicontesti di 'ndrangheta reggina di maggiore prestigio criminale, già condannato per il reato dicui all'art. 416-bis cod. pen. quale esponente di spicco della cosca Tegano-[OSCURATO:PERSONA].La visione delle immagini estrapolate da un servizio di videosorveglianza installata nellevicinanze consentiva di desumere la natura intenzionale dell'investimento, di individuare [OSCURATO:PERSONA] come i soggetti a bordo del furgone investitore (circostanza, questa, peraltro nonnegata dal ricorrente) e di ricostruire il tragitto successivamente percorso dal furgone fino altorrente, nel greto del quale veniva poi rinvenuto incendiato.Relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sulla scortadi alcune conversazioni intercettate, dalle quali era emersa la sussistenza di frizioni tra il padredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla gestione della cosca criminale [OSCURATO:PERSONA], oltreche sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia che riferivano in ordinealla caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito pervenivano alla conclusione di ritenereche l'eliminazione di quest’ultimo sarebbe stata idonea a determinare un mutamento degliequilibri criminali nella 'ndrangheta di Archi con un ridimensionamento del potere della cosca DeStefano-Tegano e che [OSCURATO:PERSONA] avesse condiviso le logiche criminali sottese all’agguato, inconsiderazione dei suoi rapporti con il correo [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità esecutive dell’agguato,presupponenti il furto del furgone ed il successivo suo occultamento.1.1. Questa Corte con sentenza della Prima Sezione penale, n. 45884 dell’11 settembre2024, ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen. In particolare, dopo aver evidenziato che la motivazione sulla circostanzaaggravante «è tutta incentrata sulla posizione della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di ‘ndranghetareggino» (pag.11) ha sottolineato carenze motivazionali in ordine alla affermata comunicabilitàdella circostanza al [OSCURATO:PERSONA] rilevando che le sentenze di merito si erano limitate ad indicarecircostanze successive al fatto (quali la dismissione dell'utenza cellulare da parte dell'imputato,l'assistenza legale ricevuta dopo l'arresto) «di per sè poco significative rispetto alla prova che larappresentazione della finalità agevolatrice fosse precedente e contestuale all'agguato», ovverocircostanze « irrilevanti come la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] peraltro risalente nel tempo alla commissionedi reati contro il patrimonio» o «la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]» ritenuta «dilimitata consistenza dimostrativa» in quanto «elemento generico e debole» (pag.15).1.2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio, con la sentenzaimpugnata ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenendo che,aldilà degli elementi fattuali considerati da questa Corte insufficienti o ambigui, non siano emersecircostanze indicative di una vicinanza dell’imputato alla criminalità organizzata, conrideterminazione della pena nella misura di anni 9 mesi quattro di reclusione.2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delsuo difensore.2.1.Con unico motivo censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione, denunciandola mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in relazione all'art. 133 cod.pen. Deduce, in particolare, che l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa avrebbedovuto condurre ad una più consistente riconsiderazione del trattamento sanzionatorio e che laCorte territoriale non avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sulle modalità di consumazione delreato. La pena inflitta sarebbe manifestamente irragionevole per eccesso, in violazione dell'art.3 Cost., nonché in contrasto con il principio di proporzionalità, riconosciuto dalla Carta di Nizzaall'art. 49, comma 3, oltre che con la finalità rieducativa della pena e con i parametri stabilitidall'art. 133 cod. pen., non essendosi in particolare tenuto conto del buon esito del percorsosostenuto dal ricorrente durante la detenzione intramuraria che gli aveva consentito, perfino, diconseguire un titolo di studio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.Il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Il ricorrente si duole dell’erronea applicazione dei criteri di commisurazione della penastabilità dall’art. 133 cod.pen. e della illogicità e contraddittorietà della motivazioneindividuando il perno delle censure nell’avere la Corte di rinvio operato un ricalcolo solo formaledella pena senza considerare il ridimensionamento della gravità del fatto a seguito del veniremeno dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. La doglianza è infondata.1.1.La sentenza di primo grado, confermata da questa Corte sul punto delle circostanzeaggravanti della premeditazione e della minorata difesa, aveva determinato la penacomplessiva in anni 15 di reclusione considerando la pena base di anni 13 di reclusione per ilreato di tentato omicidio, tenuto conto del concorrere di tre aggravanti, di cui all’art. 416-biscod.pen. della premeditazione e della minorata difesa, stabilendo gli aumenti di due anni direclusione complessivi per i reati di cui agli artt. 648 e 424 cod. pen. contestati ai capi b) e c).Veniva evidenziato, sul punto, che si era tenuto conto «dei danni cagionati alla vittima, dellaforte intenzionalità criminosa dell'agire delinquenziale e scaltro che non arretrava dalcommettere ulteriori reati come il danneggiamento a mezzo incendio, della complessiva gravitàdella condotta funzionalmente diretta ad agevolare gli interessi di ndrangheta ed inserita incontesti organizzati di assoluto spessore mafioso».La sentenza di appello, di conferma della sentenza di primo grado ad eccezione dellariqualificazione del reato di cui al capo b) in furto aggravato, è stata annullata limitatamentealla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen.1.2.La sentenza impugnata, a seguito di giudizio di rinvio e della esclusione dellacircostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., ha determinato la pena base per ilreato più grave in anni 12 e mesi 9 di reclusione nonché la misura degli aumenti per i rimanentireati avvinti dal vincolo della continuazione in complessivi mesi 15 di reclusione, pervenendoalla quantificazione di una pena complessiva pari ad anni 14 di reclusione, ridotta per il rito allapena di anni 9 mesi quattro di reclusione.A fondamento di tale giudizio è stata evidenziata «l'assoluta oggettiva gravità dei fatti postiin essere, la particolare gravità e insidiosità che ne hanno caratterizzato le modalitàpreparatorie ed esecutive, attraverso il furto del furgone utilizzato per il tentativo di omicidio,poi attraverso il compimento stesso dell'azione esecutiva dissimulata da improbabile incidentestradale, infine attraverso l'incendio dal furgone per eliminare le tracce del reato, il tuttonell'ambito di un premeditato e unitario disegno criminoso di particolare allarme sociale»(pa.9). È stato altresì dato rilievo anche «al contegno adottato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delleindagini» e alla diversità delle versioni dei fatti via via resa «nel goffo tentativo di sottrarsi allesue comprovate responsabilità» (pag.9).2.A fronte di tale motivazione le doglianze difensiva appaiono sterili volte soltanto adottenere una più benevola valutazione, ai fini sanzionatori degli elementi valorizzati e bilanciatidai giudici di merito nel calcolo del quantum della pena.La commisurazione della pena e la disciplina fondamentale dettata dagli artt. 132 e 133 cod.pen. rappresentano il nucleo centrale del tema della discrezionalità penale. Una rispostagiurisdizionale "individualizzante" rappresenta proprio l'in sé della discrezionalità penale,richiamando la necessità di sistema alla quale è chiamata a dare risposta, in un assetto che,allo stesso tempo, sia compatibile con il fondamentale principio di stretta legalità che dominala materia penale.Secondo gli insegnamenti della Consulta l'individualizzazione della pena, in modo da tenereconto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturalequanto attinenti direttamente alla materia penale. Lo stesso principio di legalità delle pene,sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., dà forma ad un sistema che trae contenuti edorientamenti da altri principi sostanziali come quelli indicati dall'art. 27, primo e terzo comma,Cost. ed in cui «l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione piùche l'uniformità» (Corte Cost. n. 50 del 1980 e n. 104 del 1968).Dalle prese di posizione della Corte Costituzionale emerge dunque la coessenzialità che inmateria penale deve ravvisarsi tra discrezionalità penale e legalità della pena e, con essa, lafisionomia della discrezionalità penale come necessariamente vincolata, in quanto collocataall'interno di un perimetro segnato non solo da limiti esterni rappresentati dalla cornice edittale,ma anche da un sistema di limiti interni fissati dall'art. 133 cod. pen. oltre che dall'ulteriorelimite, di natura processuale, rappresentato dall'obbligo di motivazione ex art, 132 cod. pen.La giurisprudenza della Consulta ha più volte sottolineato che il principio di proporzionalità dellapena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige «che la pena sia adeguatamentecalibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti,ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo », il quale a sua volta «dipendein maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) edal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influitosul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile» (sentenza n. 73del 2020, punto 4.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023,punto 10.3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; sentenza n. 55 del 2021, punto 8 del [OSCURATO:PERSONA] indiritto).Ancora più di recente, la Corte costituzionale ha precisato che il principio diproporzionalità mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria ad un fatto di reato, puroffensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto allaconcreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. Esso opera - ha proseguito la Corte - nonsolo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterioche orienta la loro interpretazione ed applicazione da parte del giudice comune, il quale ètenuto ad assicurare che la sanzione risulti proporzionata alla gravità del fatto, nel quadrodi una doverosa interpretazione secundum constitutionem dei dati normativi, ferma restandola necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati nonpermettano di raggiungere in via ermeneutica quell'obiettivo. In applicazione di taleprincipio, pertanto, il giudice è tenuto finanche ad espungere dalla fattispecie - nei limiti incui il dato normativo lo consenta - quelle condotte che, pur collocandosi in una zona di"formale" integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta, in concreto sirivelino incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità della pena edittale,non corrispondendo, sul piano "sostanziale", al nucleo di disvalore che caratterizza lafattispecie astratta, secondo la valutazione del legislatore riflessa nella misura della penaedittale. Tutto questo deve avvenire, in particolare, quando la mancata applicazione di unanorma penate non comporti l'impunità del fatto, ma assicuri comunque una rispostaadeguata alla gravità di esso nonché ragionevolmente dissuasiva (sentenza n. 113 del2025).2.1.Lungo lo stesso crinale, del resto, si è mossa anche questa Corte, che, nel suomassimo consesso, ha già avuto modo di affermare, in linea di principio, che il canone diproporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei dirittiindividuali in ambito processuale penale e ad una funzione finalistica, come parametro perverificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto (tra altre: Sez. U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; in senso analogo, più di recente, Sez. U, n. 13783 del26.9.2024, dep. 2025, Massini).La determinazione del trattamento sanzionatorio all'esercizio, da parte del giudice, deveessere ricondotta ad una discrezionalità vincolata, rientrando nelle prerogative del giudice delmerito, sulla base degli elementi di giudizio offerti dall'art. 133 cod. pen., commisurare l'entitàdella pena alla effettiva gravità del reato commesso, onde rendere efficace sia la funzionedissuasiva di essa che la sua finalità riabilitativa; al tempo stesso la discrezionalità del giudicedel merito, per quanto ampia, deve trovare una sua giustificazione nella motivane dellasentenza emessa; ed il relativo onere sarà tanto più intenso quanto più contenuta sarà laincidenza del ritenuto beneficio in relazione alla determinazione della pena in concreto.3. Nella fattispecie in esame, le doglianze difensive devono essere lette, tuttavia, sotto ilfiltro della lente processuale immanente al giudizio di legittimità. La loro infondatezza è legataal rilievo che le stesse non disvelano alcun profilo di illogicità della motivazione in quanto ilcontenimento della pena- rispetto a quella determinata all’esito del giudizio di primo gradoquando l'accento era stato posto sulle modalità di consumazione del reato e sull’inserimentodello stesso in una cornice di tipo mafiosa- è risultato ben motivato avendo la Corte di rinvioposto l'accento su altre circostanze obiettive inerenti alla consumazione del reato, diverse daquelle valorizzate nei precedenti giudizi di merito, a prescindere dalla sua collocazione in unaconsapevole contesto il criminalità mafiosa, che non potevano non essere condivise e pertantoriferite anche all'imputato.Deve ricordarsi che la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudicidi legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovverosia frutto di mero arbitrario o di ragionamento illogico, non configurabili nel caso in esame.Peraltro deve considerarsi che ai sensi dell’art. 56, comma 2, cod. pen. il colpevole del delittotentato «È punito: con la reclusione non inferiore a 12 anni se la pena stabilita è l'ergastolo»:ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso di specie essendo stata ritenuta sussistente lacircostanza aggravante della premeditazione che ai sensi dell'articolo 577 comma 1, n.3), cod.pen. comporta appunto la spiegazione della pena dell'ergastolo per gli omicidi commessi conaggravante della premeditazione.4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26768/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris