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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 14574/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 03DG43G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso CS'‘G- C.VF2nVZ-- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Milano ha applicato la pena su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990 di un anno e mesi 4 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, disponendo la confisca del danaro in sequestro.

1.1. Il ricorrente deduce, con motivi unico„ violazione di legge in ordine alla illegalità della misura di sicurezza disposta sul denaro rinvenuto nella sua abitazione, pari a euro 2.250,00, posto che il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 può dar luogo a confisca solo nei casi di cui all'ad 240 cod. pen., purchè sia concretamente provata la provenienza illecita del bene in sequestro e il giudice abbia congruamente motivato.

2. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente è stata disposta la confisca della somma sequestrata, priva di nesso di pertinenzialità con l'imputazione di cui all'art. 73

I. stup., mancando la dimostrazione che essa costituisca provento di cessione.

Si osserva, tuttavia, che nel caso in disamina il provvedimento impugnato, nel disporre la confisca del denaro, richiama espressamente, in motivazione, la richiesta conforme all'accordo raggiunto dalle parti risultante dal verbale di udienza, senza null'altro motivare.

Pertanto, deve ritenersi che la statuizione del giudice in ordine all'applicazione della misura di sicurezza, è conforme all'accordo intercorso tra le parti, che nulla in proposito hanno dedotto.

In proposito, si ricorda che le Sezioni Unite Savin (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01) hanno espressamente riconosciuto un contenuto innovativo nell'oggetto del "patteggiamento", comprensivo della possibilità che l'accordo processuale riguardi non solo la pena, ma anche le misure di sicurezza, previste espressamente come applicabili con la sentenza resa ex art. 444, comma 2, alla stregua del disposto dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

Pertanto, si è affermato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, qualora l'accordo delle parti abbia ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta, in quanto, una volta incluse anche le misure di sicurezza nell'accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari delle pattuizioni "necessarie" (sulla pena), ove ratificata dal giudice.

Ne segue che, in ossequio ai principi generali, il ricorso che deduca vizio della motivazione e violazione di legge in ordine a tale statuizione, è inammissibile, posto che le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata ed assumere iniziative processuali in contrasto con la volontà espressa ed cristallizzata nell'accordo.

Inoltre, affermata la fattibilità di un accordo a contenuto complesso in cui le parti abbiano concordato anche l'applicazione di misure di sicurezza, l'accoglimento dell'accordo nella sua interezza, esonera il giudice dal motivare specificamente sul punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza concordata tra le parti, e la sentenza è impugnabile entro i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., sicchè non è ammissibile il ricorso con cui il ricorrente si dolga del difetto di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie„ non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 13 dicembre 2022 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 03DG43G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso CS'‘G- C.VF2nVZ-- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Milano ha applicato la pena su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990 di un anno e mesi 4 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, disponendo la confisca del danaro in sequestro. 1.1. Il ricorrente deduce, con motivi unico„ violazione di legge in ordine alla illegalità della misura di sicurezza disposta sul denaro rinvenuto nella sua abitazione, pari a euro 2.250,00, posto che il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 può dar luogo a confisca solo nei casi di cui all'ad 240 cod. pen., purchè sia concretamente provata la provenienza illecita del bene in sequestro e il giudice abbia congruamente motivato. 2. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente è stata disposta la confisca della somma sequestrata, priva di nesso di pertinenzialità con l'imputazione di cui all'art. 73 I. stup., mancando la dimostrazione che essa costituisca provento di cessione. Si osserva, tuttavia, che nel caso in disamina il provvedimento impugnato, nel disporre la confisca del denaro, richiama espressamente, in motivazione, la richiesta conforme all'accordo raggiunto dalle parti risultante dal verbale di udienza, senza null'altro motivare. Pertanto, deve ritenersi che la statuizione del giudice in ordine all'applicazione della misura di sicurezza, è conforme all'accordo intercorso tra le parti, che nulla in proposito hanno dedotto. In proposito, si ricorda che le Sezioni Unite Savin (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01) hanno espressamente riconosciuto un contenuto innovativo nell'oggetto del "patteggiamento", comprensivo della possibilità che l'accordo processuale riguardi non solo la pena, ma anche le misure di sicurezza, previste espressamente come applicabili con la sentenza resa ex art. 444, comma 2, alla stregua del disposto dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto, si è affermato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, qualora l'accordo delle parti abbia ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta, in quanto, una volta incluse anche le misure di sicurezza nell'accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari delle pattuizioni "necessarie" (sulla pena), ove ratificata dal giudice. Ne segue che, in ossequio ai principi generali, il ricorso che deduca vizio della motivazione e violazione di legge in ordine a tale statuizione, è inammissibile, posto che le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata ed assumere iniziative processuali in contrasto con la volontà espressa ed cristallizzata nell'accordo. Inoltre, affermata la fattibilità di un accordo a contenuto complesso in cui le parti abbiano concordato anche l'applicazione di misure di sicurezza, l'accoglimento dell'accordo nella sua interezza, esonera il giudice dal motivare specificamente sul punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza concordata tra le parti, e la sentenza è impugnabile entro i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., sicchè non è ammissibile il ricorso con cui il ricorrente si dolga del difetto di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie„ non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 13 dicembre 2022 Il co
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