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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43262/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 20 marzo 2019, diversamente qualificato il fatto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, 61 n. 5 e 99, comma 4, cod.pen., ha rideterminato la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, in quanto non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod.proc.pen.); per altro verso, aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945).

3.2. Lo stesso deduce, in ogni caso, un vizio non consentito nel giudizio di legittimità.

E', infatti, jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo il decidente di merito giustificato la scelta dell'equivalenza, quanto al regime di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, sulla base della valorizzazione di elementi attinenti alla personalità del colpevole, plurirecidivo.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

I P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 20 marzo 2019, diversamente qualificato il fatto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, 61 n. 5 e 99, comma 4, cod.pen., ha rideterminato la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, in quanto non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod.proc.pen.); per altro verso, aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). 3.2. Lo stesso deduce, in ogni caso, un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. E', infatti, jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo il decidente di merito giustificato la scelta dell'equivalenza, quanto al regime di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, sulla base della valorizzazione di elementi attinenti alla personalità del colpevole, plurirecidivo. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43262/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris