CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42713/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 marzo 2021, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 21 gennaio 2019, la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Procuratore generale, in data 28 novembre 2019, nonché, in subordine, la restituzione nel termine per proporre ricorso in cassazione, per non aver ricevuto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza. La Corte di appello prendeva atto che la sentenza di appello era stata depositata in data 5 giugno 2019, dopo che era stata richiesta ed ottenuta dal Presidente della Corte la proroga dei termini di deposito, inizialmente fissati in giorni 90, di ulteriori 45 giorni. In data 9 settembre 2019 la cancelleria aveva provveduto a notificare l'avvenuto deposito della sentenza solo al difensore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito riteneva che la doglianza del ricorrente non fosse accoglibile, considerando che l'avviso di deposito della sentenza, finalizzato al solo eventuale ricorso di cassazione, debba essere notificato al difensore ma non anche all'imputato personalmente, anche muovendo dal principio secondo cui il provvedimento di proroga dei termini ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. non deve essere notificato alle parti. Peraltro, in base alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non è più legittimato a proporre ricorso in cassazione personalmente, per cui è sufficiente che le notifiche dell'avviso di deposito successive alla intervenuta novella siano eseguite al solo difensore. La Corte di appello, in definitiva, riteneva che nessuna omissione si fosse verificata nell'iter procedimentale relativo alla conoscenza della sentenza della Corte di appello di Milano in funzione dell'eventuale impugnazione, la cui tempestività era ritualmente maturata, senza possibilità di rimessione in termini a favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, violazione della legge processuale stabilita a pena di nullità, e, in particolare, dell'art. 548 cod. proc. pen. L'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. prevede che quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. Tale avviso è, altresì, notificato a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. Scopo di tale adempimento, osserva la difesa, è quello di portare a conoscenza dell'interessato le ragioni poste a fondamento della decisione, al fine di un utile esercizio del diritto di impugnazione. Tale disposizione non è stata modificata a seguito della riforma del 2017 e, pertanto, continua a prescrivere l'obbligo di notificare alle parti e, dunque, non solo al difensore ma anche all'imputato, l'avviso di deposito della sentenza. Del resto, la novella ha inciso soltanto sulla legittimazione soggettiva a proporre il ricorso in cassazione, in applicazione del principio della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. Inoltre, far dipendere un effetto negativo per il diritto ad impugnare dell'imputato da una interpretazione restrittiva della chiara previsione di legge, violerebbe il principio stabilito dalla CEDU del giusto processo, in quanto impedisce all'imputato di prendere personalmente contezza della motivazione posta a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti per poter esercitare appieno, a prescindere dalla difesa tecnica, il diritto a valutare l'an e il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali. La difesa pertanto, insiste, per la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano e la rimessione in termini dell'imputato per proporre ricorso in cassazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osservando che l'omessa notifica all'imputato appare sostanziare una violazione dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., tale da potere incidere sulla corretta formazione del titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. "riforma Orlando"), ha apportato modifiche che hanno inciso sul modo e sulle formalità dell'esercizio del diritto di difesa dinanzi alla Corte di cassazione. L'originaria formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La novella legislativa n. 103 del 2017 ha, invece, eliminato la possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente ed ha stabilito che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Dalla lettura della relazione illustrativa al disegno di legge e dagli atti del dibattito parlamentare, emerge chiaramente la ratio di tale novella, incentrata sulla necessità di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione del ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, con il duplice intento, da un lato, di evitare la proposizione di ricorsi in larga parte destinati alla declaratoria di inammissibilità per carenza dei necessari requisiti di forma e di contenuto, in ragione della obiettiva incapacità del ricorrente di individuare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato; dall'altro lato, di garantire maggiore efficacia ed efficienza al controllo di legittimità ed alla funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione, riducendo il numero delle sopravvenienze destinate a, quasi certa, declaratoria di inammissibilità perché prive dei prescritti requisiti (tra le altre, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte ha da subito precisato che tale disciplina non espone a pericolo di lesione i principi stabiliti dalla Costituzione ovvero dalla normativa convenzionale in tema di effettività dei diritti della difesa e del contraddittorio, poiché la loro concreta attuazione può essere diversamente modulata dal legislatore, in considerazione dell'elevata complessità tecnica del giudizio di legittimità, sicché è ragionevole pretendere il requisito della necessaria assistenza tecnica sin dal momento della proposizione del ricorso. Viene in proposito richiamata la tradizionale distinzione individuata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza tra la legittimazione a proporre il ricorso e le sue effettive modalità di proposizione, attenendo il primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e il secondo al profilo dinamico del suo concreto esercizio. La titolarità del diritto ad impugnare esprime, infatti, una situazione di astratta e potenziale connessione tra la qualifica soggettiva ricoperta dall'interessato e l'attività processuale da porre in essere, traducendosi nell'attribuzione della legittimazione ad esercitare un atto di impulso da cui scaturisce una determinata sequenza procedimentale. Del tutto diverso, invece, il profilo della rappresentanza tecnica, intesa come capacità di chiedere in giudizio, ovvero come potere di sollecitare una risposta del giudice presentandogli direttamente atti, istanze e deduzioni nell'interesse delle parti: attività processuale, questa, che nel giudizio di legittimità l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., appunto, riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, 272011). Ciò premesso, è evidente che la riforma normativa del 2017 ha inciso soltanto sulle modalità di esercizio del diritto ad impugnare, lasciando inalterato il diritto dell'imputato, con la conseguenza che non può ritenersi superata la chiara disposizione di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. che prescrive la notifica dell'avviso della sentenza anche nei suoi confronti. 2. La risposta fornita dal provvedimento impugnato deve, pertanto, ritenersi erronea laddove ha ritenuto sufficiente per la regolare formazione del titolo esecutivo la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al solo difensore, in considerazione del fatto che, in ogni caso, il ricorso è proponibile solo da quest'ultimo. Al riguardo, va ricordato, appunto, che l'imputato è titolare del diritto ad impugnare la sentenza, per quanto al difensore spetta la facoltà di esercitarlo. (tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 25237, 04/06/2021, C, Rv. 281547, in motivazione).Né appare corretta l'ulteriore argomentazione svolta dal giudice di merito con riferimento alla disciplina delle comunicazioni del provvedimento di proroga dei termini di deposito della motivazione della sentenza, prevista dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. È del tutto inconferente, infatti, trarre dalla regolamentazione della comunicazione del provvedimento autorizzatorio alla proroga, circoscritta al Consiglio superiore della magistratura per consentirgli l'opportuno controllo sull'efficienza e imparzialità del servizio giustizia, una regola valida a limitare il diritto dell'interessato a conoscere l'avvenuto deposito, nei più ampi termini legittimamente autorizzati, del provvedimento che lo riguarda, al fine di poter esercitare il diritto al controllo sulla motivazione e decidere come procedere conseguentemente. 3. Ne consegue che l'omessa notifica di tale avviso dà senz'altro luogo a nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. con la conseguente non decorrenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione nei confronti dell'imputato non legalmente informato (tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 25237, 04/06/2021, C, Rv. 281547; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzé, Rv. 251927). [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano p