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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35171/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WB571) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché di qualificaziore giuridica e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in questa sede; che, invero, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della motivazione), si prospeano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di dirittò giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni del provvedimento impugnato, ove si consideri, per di più, che i ricorrenti avevano proposto appello con doglianze estremamente generiche; che, inoltre, quanto alle censure relative alla carenza probatoria degli elementi costitutivi dei reati, si tratta di mere doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio; che, ancora, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, quanto al ricorso ddi Bucs renata Romina ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in consider-azione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come nella specie (cfr. fg. 12 della sentenza iMpugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WB571) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché di qualificaziore giuridica e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in questa sede; che, invero, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della motivazione), si prospeano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di dirittò giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni del provvedimento impugnato, ove si consideri, per di più, che i ricorrenti avevano proposto appello con doglianze estremamente generiche; che, inoltre, quanto alle censure relative alla carenza probatoria degli elementi costitutivi dei reati, si tratta di mere doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio; che, ancora, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, quanto al ricorso ddi Bucs renata Romina ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in consider-azione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come nella specie (cfr. fg. 12 della sentenza iMpugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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