Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09963/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iderato in diritto La revoca è stata disposta perché nel corso di esecuzione della prova l’imputato è stato denunciato per il reato dell’art. 703 cod. pen. per aver esploso dei colpi di pistola a salve sulla pubblica via mentre si trovava in stato di ebbrezza.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la revoca è stata disposta nonostante che il reato oggetto della denuncia non sia della stessa indole di quello per cui l’imputato era stato ammesso alla prova; inoltre, in occasione della denuncia l’accertamento dello stato di ebbrezza non era stato effettuato con apparecchiature, e la stessa responsabilità del ricorrente per questo episodio è ancora da accertare e da lui contestata.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché in conseguenza della revoca è stata disposta la ripresa del processo senza attendere il termine per impugnare previsto dal comma 3 dell’art. 464-octies cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

L’art. 168-quater cod. pen. dispone che “la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede”.

Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova con un provvedimento, dettato a verbale di udienza, in cui il tessuto motivazionale è costituto dalla sola frase “preso atto della comunicazione trasmessa dall’U.E.P.E. di [OSCURATO:PERSONA] e la gravità dei fatti in essa rappresentati”.

Una motivazione di questo tipo non consente preliminarmente di comprendere se la revoca sia stata disposta ai sensi del n. 1 dell’art. 168-quater, ovvero per una grave trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, o ai sensi del n. 2 della stessa norma, ovvero per la commissione, in corso di esecuzione della prova, di un delitto non colposo o un reato della stessa indole.

L’art. 703 cod. pen., infatti, non è un delitto, e non è della stessa indole del reato dell’art. 186, comma 7, c.d.s..

Quanto, poi, alla possibilità che la revoca sia stata disposta per la “grave trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte” di cui al n. 1 dell’art. 168-quater cod. pen., una motivazione del tipo di quella dell’ordinanza impugnata non permette di verificare la correttezza della valutazione discrezionale che spetta al giudice del merito in caso di trasgressioni, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la revoca dell'ordinanza sospensiva, presupponendo l'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, può essere basata anche su un'unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto alla quale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata al solo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall'art. 168-quater cod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, senza necessità di alcun ulteriore apprezzamento circa l'opportunità di consentire la prosecuzione della prova” (Sez. 2, n. 15978 del 08/04/2025, Giansanti, Rv. 287852 - 01).

Questo passaggio dalla constatazione della trasgressione alla conclusione dell’obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, richiesto alla giurisprudenza citata, manca del tutto nell’ordinanza impugnata.

La motivazione apparente dell’ordinanza permette, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., la deduzione del vizio nelle forme della violazione di legge (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, P.g. in proc.

Prencipe, Rv. 287771 – 01).

L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iderato in diritto La revoca è stata disposta perché nel corso di esecuzione della prova l’imputato è stato denunciato per il reato dell’art. 703 cod. pen. per aver esploso dei colpi di pistola a salve sulla pubblica via mentre si trovava in stato di ebbrezza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la revoca è stata disposta nonostante che il reato oggetto della denuncia non sia della stessa indole di quello per cui l’imputato era stato ammesso alla prova; inoltre, in occasione della denuncia l’accertamento dello stato di ebbrezza non era stato effettuato con apparecchiature, e la stessa responsabilità del ricorrente per questo episodio è ancora da accertare e da lui contestata. Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché in conseguenza della revoca è stata disposta la ripresa del processo senza attendere il termine per impugnare previsto dal comma 3 dell’art. 464-octies cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. L’art. 168-quater cod. pen. dispone che “la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede”. Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova con un provvedimento, dettato a verbale di udienza, in cui il tessuto motivazionale è costituto dalla sola frase “preso atto della comunicazione trasmessa dall’U.E.P.E. di [OSCURATO:PERSONA] e la gravità dei fatti in essa rappresentati”. Una motivazione di questo tipo non consente preliminarmente di comprendere se la revoca sia stata disposta ai sensi del n. 1 dell’art. 168-quater, ovvero per una grave trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, o ai sensi del n. 2 della stessa norma, ovvero per la commissione, in corso di esecuzione della prova, di un delitto non colposo o un reato della stessa indole. L’art. 703 cod. pen., infatti, non è un delitto, e non è della stessa indole del reato dell’art. 186, comma 7, c.d.s.. Quanto, poi, alla possibilità che la revoca sia stata disposta per la “grave trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte” di cui al n. 1 dell’art. 168-quater cod. pen., una motivazione del tipo di quella dell’ordinanza impugnata non permette di verificare la correttezza della valutazione discrezionale che spetta al giudice del merito in caso di trasgressioni, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la revoca dell'ordinanza sospensiva, presupponendo l'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, può essere basata anche su un'unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto alla quale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata al solo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall'art. 168-quater cod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, senza necessità di alcun ulteriore apprezzamento circa l'opportunità di consentire la prosecuzione della prova” (Sez. 2, n. 15978 del 08/04/2025, Giansanti, Rv. 287852 - 01). Questo passaggio dalla constatazione della trasgressione alla conclusione dell’obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'imputato all'impegno assunto, richiesto alla giurisprudenza citata, manca del tutto nell’ordinanza impugnata. La motivazione apparente dell’ordinanza permette, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., la deduzione del vizio nelle forme della violazione di legge (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, P.g. in proc. Prencipe, Rv. 287771 – 01). L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
Sentenza Cassazione n. 09963/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris