CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che, in tal senso smentita la riduttiva risposta asseritamente ricevuta dalla Corte di merito e di cui fa cenno il ricorso, ha messo in evidenza la non scarsa offensività della condotta della ricorrente che, allontanatasi dall'abitazione, ha mostrato di reiterare la violazione, riportandosi per relationem alle ragioni evidenziate dal Tribunale; che la motivazione di merito ha dato atto delle ragioni alla base della ritenuta non tenue offensiva condotta non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il