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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13429/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è inammissibile.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di una censura proposta in termini di mancanza di motivazione e di erronea applicazione di legge rispetto alla ritenuta responsabilità ed a circostanze attenuanti generiche che peraltro si assumono negate e che invece per [OSCURATO:PERSONA] sono invece state concesse.

Il ricorso del Tarantino è inammissibile perché proposto in via personale.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. a fronte di una censura proposta in termini di mancanza di motivazione e di erronea applicazione di legge rispetto alla ritenuta responsabilità ed a circostanze attenuanti generiche che peraltro si assumono negate e che invece per [OSCURATO:PERSONA] sono invece state concesse. Il ricorso del Tarantino è inammissibile perché proposto in via personale. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 13429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris