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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 16109/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di restituzione in termini, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 608/2021, emesso in data 21.10.2021, con il quale il Toniolo veniva condannato alla pena di euro 5.250,00 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con applicazione della confisca del veicolo e sospensione della patente di guida per anni uno.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 175, comma 2, 462, cod. proc. pen., in quanto l'istante sarebbe gravato da un mero onere di allegazione, ma non di prova, delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti meglio precisati.

2. La normativa vigente, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67, non è incompatibile con i criteri interpretativi consolidati sotto la vigenza della precedente formulazione.

Con riguardo all'imputato condannato con decreto penale di condanna, risultano, pertanto, applicabili i principi affermati in sede di legittimità in relazione al previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., specie alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.

Ciò posto, deve rammentarsi che «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 18 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 -01).

Il giudice non può, dunque, negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato.

Ancora di recente, questa Quarta Sezione ha stabilito che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280936 - 01: in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato).

Nel caso di specie, il Giudice adito ha rigettato l'istanza sul mero rilievo che «da quanto in atti risulta che il decreto penale di condanna è stato regolarmente notificato all'interessato e che la notifica si è quindi correttamente e regolarmente perfezionata per compiuta giacenza».

La mera regolarità della notifica, risultante dall'avvenuta compiuta giacenza della raccomandata, non può assurgere a prova positiva dell'effettiva conoscenza del provvedimento.

Dinnanzi all'allegazione dell'istante, in assenza di detta prova, si impone al Giudice la restituzione nei termini per proporre l'opposizione al decreto penale di condanna.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, all'ufficio Gip del Tribunale di Padova in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio all'ufficio Gip del Tribunale di Padova in diversa composizione.

Così deciso il 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di restituzione in termini, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 608/2021, emesso in data 21.10.2021, con il quale il Toniolo veniva condannato alla pena di euro 5.250,00 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con applicazione della confisca del veicolo e sospensione della patente di guida per anni uno. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 175, comma 2, 462, cod. proc. pen., in quanto l'istante sarebbe gravato da un mero onere di allegazione, ma non di prova, delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti meglio precisati. 2. La normativa vigente, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67, non è incompatibile con i criteri interpretativi consolidati sotto la vigenza della precedente formulazione. Con riguardo all'imputato condannato con decreto penale di condanna, risultano, pertanto, applicabili i principi affermati in sede di legittimità in relazione al previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., specie alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. Ciò posto, deve rammentarsi che «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 18 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 -01). Il giudice non può, dunque, negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato. Ancora di recente, questa Quarta Sezione ha stabilito che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280936 - 01: in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato). Nel caso di specie, il Giudice adito ha rigettato l'istanza sul mero rilievo che «da quanto in atti risulta che il decreto penale di condanna è stato regolarmente notificato all'interessato e che la notifica si è quindi correttamente e regolarmente perfezionata per compiuta giacenza». La mera regolarità della notifica, risultante dall'avvenuta compiuta giacenza della raccomandata, non può assurgere a prova positiva dell'effettiva conoscenza del provvedimento. Dinnanzi all'allegazione dell'istante, in assenza di detta prova, si impone al Giudice la restituzione nei termini per proporre l'opposizione al decreto penale di condanna. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, all'ufficio Gip del Tribunale di Padova in diversa composizione. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio all'ufficio Gip del Tribunale di Padova in diversa composizione. Così deciso il 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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