CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30824/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 195, presso lostudio degli ultimi due difensori ; –ricorrente – contro Oggetto: Equa riparazione –Iure proprio e iure successionis –Credito derivante da procedura fallimentare MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, – controricorrente– avverso il decreto della Corte di appello di Genova n. 95/2021 depositatoil 22 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 9 dicembre 2019, presso la Corte di appello di Genova, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva accertarsi e dichiarare la violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione stessa, nonché della legge 89/2001, art. 2, comma 2 bis, e conseguentemente condannare il Ministero della Giustizia all’indennizzo di euro 7.848,12. L’opponente premetteva di essere figlia e unica erede di [OSCURATO:PERSONA], creditrice della società LOGISTICA e RISTORAZIONE s. p . a . dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Genova del 15 luglio 1988; c he [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza di insinuazione al passivo del suddetto fallimento in data 1 ottobre 1988 ed era stata ammessa al passivo con decreto in data 4 agosto 1989 per l'importo di lire 133.100 ex art. 27 5 5 c.c. e per ulteriori importi ex art . 2751 bis n . 1 , c.c. per lire 15.196.075, pari ad euro 7 . 848,12 ; c he nei sei anni successivi all'inizio della procedura venivano eseguiti due riparti corrispondenti rispettivamente al 10% e all'8% del credito ammesso; che tali somme venivano percepit e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia Paola B ironi e Luciano B ironi , g iacché la Tarantino era deceduta il 9 novembre 1988 ; che in seguito veniva eseguito un terzo riparto non sufficiente a estinguere il credito r imanente n el febbraio del 1997 ; c he il pro getto di riparto finale veniva dichiarato esecutivo in data 20 agosto 2018 ed il pagamento avveniva con l'invio di raccomandata speditail 28 giugno 2019; - con decreto numero n. 110 / 2021 il C onsigliere designato della Corte di Appello, con riferimento alla posizione dell'opponente, respingeva la domanda , ponendo a suo carico le spese di lite, motivando n el senso che il dies ad quem da considerarsi per il computo della durata del processo coincideva con il decesso della de cuius, avvenuto pri ma dell'ammissione del credito al passivo fallimentare; - c on ri cors o i n opposizione ex art . 5 ter della legge n . 89 del 2001 depositato in data 18 maggio 2021 Paola B ironi impugnava il suddetto decreto n. 110/2021, lamenta ndo l’erroneità del decreto impugnato sostenendo che essa non aveva agito in giudizio quale erede, b ensì in proprio , quale creditrice del fallimento, e ssendo succeduta al la creditrice originale,la madre, addirittura da epoca anteriore alla formale ammissione al passivo. Pertanto , la B ironi in proprio era divenuta parte della procedura fallimentare, con il decesso della madre,per il semplice fatto che la stessa non poteva che essere destinataria dei pagamenti derivanti dal riparto , quale erede.La piena partecipazione alla procedura si era realizzata quindi solo pochi mesi dopo l'ammissione al passivo ed era dimostrata d al pagamento del primo riparto , atto che identificava la concreta partecipazione alla procedura. Infatti , nella procedura fallimentare l'erede non aveva necessità di alcun fatto formale per divenire parte del processo e fruire di tutti i diritti e doveri conseguenti ivi compreso quello, fondamentale, della partecipazione al riparto. Riteneva che il dies a quo fosse quello del primo riparto al quale aveva partecipato personalmente incassando p ro quota l'importo spettante alla de cuius e cioè il 27 ottobre del 1989 , perché almeno da tale momento,prendendo conoscenza dell'esistenza della procedura e del credito ammesso al passivo aveva iniziato a concretizzarsi “la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo.”; - la Corte di appello di Genova, con il decreto n. 95/2021 del 22.10.2021, nella contumacia dell’Amministrazione, respingeva l’opposizione. La Corte osservava che [OSCURATO:PERSONA] , che aveva proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento L ogistica e Ristorazione spa in data 1° ottobre 1988 , era deceduta il 9.11.1988 lasciando eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per la Corte di merito Paola B ironi , che a veva chiesto il riconoscimento dell'indennizzo, non a veva agito in giudizio quale erede, b ensì in proprio , quale creditrice del fallimento. Ella non si era costituita formalmente in giudizio, ritenendo che nella procedura fallimentare l'erede non avesse necess ità di alcun atto formale per divenire parte del procedimento e fruire di tutti i diritti e doveri conseguenti, compreso quella della partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare. Secondo la Corte distrettuale l'erede della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto avevadiritto all'indennizzo “iure proprio” solo dopo a vere assunto la qualità di parte nel medesimo giudizio presupposto per la legittimazione all'indennizzo e la durata irragionevole del giudizio incideva soltanto su chi era chiam ato ad assumere al suo interno la qualità di parte. Lo stesso principio erastato ribadito anche con riferimento agli eredi del creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare, ai quali p oteva essere riconosciuto il danno sofferto “in seguito al loro intervento in giudizio”. La Corte di merito, fatta applicazione dei predetti principi al caso di specie, rileva va che l'opponente a veva chiesto l'indennizzo solo iure proprio e non anche i ure ereditatis per cui nulla poteva essere ricono sciuto iure proprio non essendo formalmente intervenuta nella procedura fallimentare; -la Bironi ritenendo il suddetto provvedimento palesemente errato, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia con controricorso; - i n prossimità dell’ adunanza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito dimemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che : - con il primo motivo la Bironi lamenta l a nullità della sentenza e del provvedimento per violazione e /o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c e 118 delle disp . di att . al c.p.c. p er contraddittorietà intrinseca, con connesso difetto insuperabile della motivazione. Secondo la ricorrente risulterebbe documentalmente, anche dalla lettera al curatore con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] restituiva l’assegno intestato a padre e figlia dandogli notizia del decesso del padre e di come la figlia fosse ormai unica erede della Tarantino. E ancora dalla lettera del curatore con allegato assegno intestato a [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione che la procedura, tramite il curatore, aveva preso atto della circostanza che essa era a pieno titolo parte della procedura quale unica erede della Tarantino. La ricorrente sottolinea, inoltre, come la procedura fallimentare sia caratterizzata da una sostanziale libertà di forme, per cui ella era stata correttamente ritenuta parte del giudizio presupposto fin dal primo riparto, tanto che la sua partecipazione era stata riconosciuta dagli organi della procedura che le avevano attribuito tutti i diritti propri della posizione di parte creditrice. Con il secondo motivola ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 bis, comma 2, dell’art. 2 bis legge 89/2001 come modificata e integrata anche in relazione agli artt. 94 e 96 della legge fallimentare. Tale violazione sarebbeconnessa a quella dell'art. 6, par. 1 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848 per erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta invocata. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se la Bironi“aveva in qualche modo manifestato alla procedura la sua posizione di erede” e se poteva escludersi “la consapevolezza della esistenza di una qualche posizione creditoria nei confronti del fallimento o tutt’al più se fosse entrata in qualche modo a far parte della procedura”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che emerga, con assoluta chiarezza, come sussista il requisito della partecipazione diretta della stessa alla procedura. Infine, sostiene che sia stato l o stesso fallimento a riconosce re e certifica re tale posizione e tale diritto, per cui nulla di più e di diverso può essere richiesto a dimostrazione della sua qualità di parte del procedimento fallimentare e ciò determina la palese violazione dell’art. 1 bis della legge Pinto, che riconosce a chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo una equa riparazione. Le due censure – da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che le avvince – sono prive di pregio e pertanto non possono trovare accoglimento, ancorché debba disporsi la correzione della motivazione quanto al rigetto delle doglianze dellaricorrente. Nella specie trovano applicazione i principi espressi da questa Corte laddove è stato affermato (Cass.n. 24771 del 2015) che in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualorala parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio , dovuto al superamento del predetto termine, soltanto, a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che, qualora l'erede agisca sia iure haereditatis sia iure proprio , non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata (Cass. n. 21646 del 2011). Infatti non assume alcun rilievo la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c .p.c. , in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazionedi sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il qualepresuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla suarapida conclusione (v., Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416del 2009). Ad analoghe conclusioni, deve giungersi, ad avviso del Collegio, anche con riferimento alla posizione de ll’ ered e de l creditore ammess o nel passivo fallimentare, posto che la sua posizione, identificandosi con quella di successore nel credito, è deltutto assimilabile a quella del de cuius creditore. Pertanto, il diritto del successore al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio decorre dal momento in cui dia prova di avere preso parte alla procedura mediante istanze, richieste o ricezione di atti che diano dimostrazione del configurarsi di un suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare. Coglie nel segno l’osservazione della ricorrente laddove ritiene che la procedura fallimentare sia caratterizzata da una sostanziale libertà di forme, per cui non occorrevano particolari formule per ritenere che ella era parte del giudizio fin dal primo riparto, tuttavia occorreva comunque la dimostrazione che fosse divenuta parte del giudizio presupposto, prova che non risulta essere in atti, non potendo ritenersi dimostrativo di tale assunto lo scambio di lettere intervenuto con il curatore quanto al pagamento del credito vantato dalla genitrice e ammesso allo stato passivo, circostanza che rende atto solo della sua qualità di erede. Perciò, la decisione impugnata è corretta in diritto e va confermata. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione in favo