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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09844/2026

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controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;– controricorrente –avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO depositata il06/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1.

Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 3 aprile 2021 harigettato l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti dell’8 aprile 2018, con i quali in diversiprocedimenti pendenti dinanzi allo stesso Tribunale erano statedichiarate inammissibili le richieste di ammissione al patrocinio aspese dello Stato avanzate da quattro cittadini extracomunitari,difesi dall’opponente, nonché le richieste di liquidazione deicompensi avanzate da quest’ultimo.Il Tribunale, nel provvedimento emesso in sede di opposizione,ha sostenuto che non si potesse prescindere dal contenuto deiprovvedimenti opposti i quali avevano sottolineato, senza entrarenel merito dell’applicazione dell’art. 18, co. 4, del D. Lgs. n.150/2011, che non ricorrevano le condizioni per l‘ammissione deicittadini stranieri al beneficio del patrocinio, concludendo quindiin via prioritaria per l’inammissibilità della stessa richiesta diammissione.Ne derivava che il ricorrente difettava di legittimazione attiva, inquanto unico soggetto legittimato a dolersi della revoca ovverodella mancata ammissione al beneficio è la parte, e non anche ildifensore.2.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso VenesiaGiacomo sulla base di un motivo.Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.3.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 18, co. 4, del D. Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 142 delDPR n. 115/2002.Ric. 2021 n. 13159 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/2026Si deduce che la legge con le norme indicate prescrivel’automatica ammissione dei cittadini stranieri al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nei giudizi di espulsione, il cheescludeva che nella specie l’oggetto del giudizio fosse quello voltoa contestare la mancata ammissione al beneficio, occorrendoinvece inquadrare la vicenda in una semplice richiesta diliquidazione dei compensi per la quale è legittimato il difensore.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non contesta il principio di diritto espresso da questaCorte secondo cui la mancata ammissione al beneficio inquestione può essere oggetto di opposizione solo dalla parte nonammessa, e non anche dal difensore, che è legittimato solo per laliquidazione del compenso (così Cass. n. 21997/2018), masostiene che è la legge a prevedere l’automatica ammissione albeneficio in caso di impugnazione di provvedimenti di espulsionedi cittadini non comunitari (così art. 18, co. 4, del D. Lgs. n.150/2011).

In realtà la controversia verterebbe solo sul dirittoalla liquidazione del compenso.Tuttavia, la critica non si confronta con il contenuto deiprovvedimenti opposti che hanno espressamente affermatol’inammissibilità della richiesta di ammissione dei cittadinistranieri al beneficio.A fronte di tale espressa previsione, era onere quindi dei soliinteressati al beneficio proporre opposizione avverso iprovvedimenti di diniego del beneficio stesso, ancorché al fine didenunciarne l’erroneità, sul presupposto della automaticità dellaconcessione, essendo effettivamente conseguenziale a talediniego la mancata liquidazione dei compensi.Ric. 2021 n. 13159 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non ignora il Collegio il principio per cui, nel procedimento diconvalida del decreto di espulsione, il cittadino extracomunitarioè ammesso al gratuito patrocinio "ex lege", di talché il diritto deldifensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati perl'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dallapresentazione di un'apposita istanza di ammissione (Cass. Sez. 6,03/08/2022, n. 24102), ma lo stesso è recessivo nel diversocaso, qui in esame, in cui vi sia stato un esplicito provvedimentodi diniego.In tal senso rileva la giurisprudenza di questa Corte che haritenuto che (Cass. n. 13833/2008; Cass. n. 19203/2009) che nelgiudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione,avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, lo straniero non può far ricorso alprocedimento di cui all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,espressamente previsto nel procedimento penale, ma a quellodisciplinato dall'art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensidell'art. 84, a sua volta richiamato dall'art. 142).

Quindi, secondole previsioni di tale norma, avverso il provvedimento di nonammissione al gratuito patrocinio, lo straniero può proporrericorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell'ufficiogiudiziario (nella specie, "ratione temporis", al Coordinatoredell'ufficio del giudice di pace competente nel giudizio diimpugnazione del provvedimento espulsivo).Il principio, che appunto impone allo straniero, cui sia statonegato il beneficio, di dover proporre opposizione avverso ilrelativo provvedimento, è stato poi confermato da Cass. n.6068/2019, anche alla luce della previsione di cui all’art. 18, co.Ric. 2021 n. 13159 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/20264, del D. Lgs. n. 150/2011, invocata da parte ricorrente (conf.Cass. n. 29968/2020).4.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile ex art.360 bis n. 1 c.p.c.5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo6.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perl’impugnazione.Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alrimborso delle spese del presente giudizio in favore del Ministerocontroricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltrespese prenotate a debito;Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedel contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 13159 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -5-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;– controricorrente –avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO depositata il06/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 3 aprile 2021 harigettato l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti dell’8 aprile 2018, con i quali in diversiprocedimenti pendenti dinanzi allo stesso Tribunale erano statedichiarate inammissibili le richieste di ammissione al patrocinio aspese dello Stato avanzate da quattro cittadini extracomunitari,difesi dall’opponente, nonché le richieste di liquidazione deicompensi avanzate da quest’ultimo.Il Tribunale, nel provvedimento emesso in sede di opposizione,ha sostenuto che non si potesse prescindere dal contenuto deiprovvedimenti opposti i quali avevano sottolineato, senza entrarenel merito dell’applicazione dell’art. 18, co. 4, del D. Lgs. n.150/2011, che non ricorrevano le condizioni per l‘ammissione deicittadini stranieri al beneficio del patrocinio, concludendo quindiin via prioritaria per l’inammissibilità della stessa richiesta diammissione.Ne derivava che il ricorrente difettava di legittimazione attiva, inquanto unico soggetto legittimato a dolersi della revoca ovverodella mancata ammissione al beneficio è la parte, e non anche ildifensore.2. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso VenesiaGiacomo sulla base di un motivo.Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 18, co. 4, del D. Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 142 delDPR n. 115/2002.Ric. 2021 n. 13159 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/2026Si deduce che la legge con le norme indicate prescrivel’automatica ammissione dei cittadini stranieri al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nei giudizi di espulsione, il cheescludeva che nella specie l’oggetto del giudizio fosse quello voltoa contestare la mancata ammissione al beneficio, occorrendoinvece inquadrare la vicenda in una semplice richiesta diliquidazione dei compensi per la quale è legittimato il difensore.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non contesta il principio di diritto espresso da questaCorte secondo cui la mancata ammissione al beneficio inquestione può essere oggetto di opposizione solo dalla parte nonammessa, e non anche dal difensore, che è legittimato solo per laliquidazione del compenso (così Cass. n. 21997/2018), masostiene che è la legge a prevedere l’automatica ammissione albeneficio in caso di impugnazione di provvedimenti di espulsionedi cittadini non comunitari (così art. 18, co. 4, del D. Lgs. n.150/2011). In realtà la controversia verterebbe solo sul dirittoalla liquidazione del compenso.Tuttavia, la critica non si confronta con il contenuto deiprovvedimenti opposti che hanno espressamente affermatol’inammissibilità della richiesta di ammissione dei cittadinistranieri al beneficio.A fronte di tale espressa previsione, era onere quindi dei soliinteressati al beneficio proporre opposizione avverso iprovvedimenti di diniego del beneficio stesso, ancorché al fine didenunciarne l’erroneità, sul presupposto della automaticità dellaconcessione, essendo effettivamente conseguenziale a talediniego la mancata liquidazione dei compensi.Ric. 2021 n. 13159 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non ignora il Collegio il principio per cui, nel procedimento diconvalida del decreto di espulsione, il cittadino extracomunitarioè ammesso al gratuito patrocinio "ex lege", di talché il diritto deldifensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati perl'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dallapresentazione di un'apposita istanza di ammissione (Cass. Sez. 6,03/08/2022, n. 24102), ma lo stesso è recessivo nel diversocaso, qui in esame, in cui vi sia stato un esplicito provvedimentodi diniego.In tal senso rileva la giurisprudenza di questa Corte che haritenuto che (Cass. n. 13833/2008; Cass. n. 19203/2009) che nelgiudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione,avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, lo straniero non può far ricorso alprocedimento di cui all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,espressamente previsto nel procedimento penale, ma a quellodisciplinato dall'art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensidell'art. 84, a sua volta richiamato dall'art. 142). Quindi, secondole previsioni di tale norma, avverso il provvedimento di nonammissione al gratuito patrocinio, lo straniero può proporrericorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell'ufficiogiudiziario (nella specie, "ratione temporis", al Coordinatoredell'ufficio del giudice di pace competente nel giudizio diimpugnazione del provvedimento espulsivo).Il principio, che appunto impone allo straniero, cui sia statonegato il beneficio, di dover proporre opposizione avverso ilrelativo provvedimento, è stato poi confermato da Cass. n.6068/2019, anche alla luce della previsione di cui all’art. 18, co.Ric. 2021 n. 13159 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 13159/2021Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 9844/2026Data pubblicazione 16/04/20264, del D. Lgs. n. 150/2011, invocata da parte ricorrente (conf.Cass. n. 29968/2020).4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile ex art.360 bis n. 1 c.p.c.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perl’impugnazione.Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alrimborso delle spese del presente giudizio in favore del Ministerocontroricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltrespese prenotate a debito;Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedel contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 13159 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -5-